ASpI per gli operai agricoli a tempo indeterminato
Il mancato riconoscimento da parte dell’INPS dell’indennità di disoccupazione in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato licenziati il 31 dicembre e , più in generale il fatto che, in presenza di tutti i requisiti di legge, viene negata a questi lavoratori la possibilità di accedere al trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola, ora ASpI.
Il mancato riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola genera una vera e propria lesione del diritto Costituzionale (art. 38) nei casi dei lavoratori licenziati il 31 dicembre per i quali, in sostanza, viene meno qualsiasi forma di tutela dello stato di disoccupazione (agricola e non agricola) . Secondo l’interpretazione dell’INPS infatti questi lavoratori, non avendo giornate indennizzabili, non hanno diritto alla disoccupazione agricola né alla disoccupazione ordinaria, che indennizza invece i periodi di disoccupazione successivi al licenziamento.
Il 19 maggio 2011 il Tribunale di Padova con due distinte sentenze ha accolto i ricorsi di due operai agricoli a tempo indeterminato licenziati rispettivamente il 6 marzo 2009 e il 18 luglio 2009. Entrambi i lavoratori avevano presentato nel termine di 68 giorni dal licenziamento la domanda di disoccupazione ordinaria non agricola, in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dalla legge.
A fronte del diniego da parte dell’INPS essi si sono costituiti in giudizio chiedendo la condanna dell’Istituto resistente al pagamento del trattamento ordinario di disoccupazione non agricola con la liquidazione degli arretrati , degli interessi e della rivalutazione monetaria a partire dalla domanda amministrativa.
Le sentenze chiariscono che è del tutto irrilevante il momento del licenziamento: agli operai agricoli a tempo indeterminato spetta sempre la disoccupazione ordinaria non agricola poiché, nell’interpretazione del giudice , il legislatore ha escluso che essi possano accedere a disoccupazione agricola.
Tale indennità ovviamente è destinata ad indennizzare i periodi di disoccupazione involontaria successivi al licenziamento e alla presentazione della domanda, come avviene per i lavoratori dipendenti comuni.