Prestito vitalizio. Se la pensione non aumenta si può cedere un pezzo di casa!

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Soldi - Flaica Lazio

Il nuovo prestito ipotecario vitalizio permetterà agli over 60 che possiedono una casa di convertire parte del valore del bene in denaro contante senza rinunciare a essere proprietari dell’immobile. Via libera al prestito vitalizio ipotecario. E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, il decreto attuativo firmato dal Ministro Guidi lo scorso Dicembre. Il provvedimento, che entrerà in vigore ufficialmente il prossimo 2 marzo, rende quindi operativo il nuovo stru­mento riservato alle persone più in là con gli anni, previsto dalla legge 44/2015, che aveva rinviato a un decreto ministeriale la discipli­na di dettaglio.

Il prestito vitalizio ipotecario è una forma di finanziamento alternativa alla nuda proprietà che consente ai proprietari di immobili di monetizzare parte del valore della propria abitazione senza perdere la proprietà dell’immobile (come accade con la nuda proprietà) nè dover rimborsare a rate il prestito. Per rilanciare tale forma di finanziamento, introdotto nel 2005 con scarso successo, la legge 44/2015 ha allargato la platea dei potenziali beneficiari abbassando da 65 a 60 anni l’età per accedere al finanziamento smussando alcuni ostacoli che ne avevano impedito il decollo.

La quota del prestito non è fissa ma dipende dall’età del proprietario: più in là sono gli anni e più soldi offrirà la banca. La somma dovrebbe arrivare al 50% del valore dell’immobile se il beneficiario ha circa 90 anni per scendere intorno al 15-20% se il richiedente ha 60 anni o poco più.

Entro 12 mesi dal decesso del beneficiario saranno gli eredi a dover estinguere il finanziamento scegliendo tra la restituzione del debito maturato nei confronti dalla banca, la vendita dell’immobile ipotecato oppure, in ultima ipotesi, l’affidamento della vendita alla banca mutuataria per rimborsare il credito con il pagamento degli interessi semplici. A tal fine la legge fissa una procedura rigorosa per la vendita della casa al fine del rimborso che deve avvenire al prezzo di merca­to. In questo modo la parte ec­cedente il capitale residuo del finanziamento è destinata agli eredi che possono così beneficia­re dell’eventuale andamento po­sitivo dei prezzi dell’immobile.

Gli obblighi informativi. Il decreto della Guidi ha fissato alcune regole applicative. Ad iniziare dagli obblighi informativi a carico dell’ente finanziatore nei confronti dei sottoscrittori. In parti­colare si sottolinea l’obbligo per il finanziatore di predisporre due prospetti esemplificativi, da sottoporre all’interessato, chia­mati «simulazione del piano di ammortamento» che illustrano il possibile andamento del debi­to nel tempo. Si stabilisce anche il divieto di esigere il pagamen­to delle spese sostenute dal fi­nanziatore qualora il finanzia­to decida di non sottoscrivere il contratto. Al finanziamento si accompagna una polizza as­sicurativa per l’immobile, ma il richiedente ha la facoltà di acquistare la polizza assicura­tiva anche presso un soggetto differente dal finanziatore, che annualmente deve consegnare un resoconto della propria po­sizione debitoria.

Tra le altri requisiti fissati dal decreto la precisazione che il contratto deve prevedere la possibilità di procedere alla «co­intestazione» del contratto di finanziamento in caso di coniugi o di conviventi more uxorio a condizione tuttavia che anche il secondo sottoscrittore sia in possesso dei requisiti anagrafici previsti (cioè almeno 60 anni).

Il rimborso integrale. La banca e la finanziaria avranno la possibilità, in alcuni casi eccezionali, di richiedere il rimborso integrale del finanziamento prima della scadenza prevista. Il decreto prevede tra queste ipotesi il decesso del soggetto finanziato o del soggetto finanziato più longevo in caso di ­co­intestazio­ne». Lo stesso vale, tra gli altri, per i seguenti casi: compimento da parte del soggetto finanziato con dolo o colpa grave di atti che riducano significativamente il valore dell’immobile; la costitu­zione di «diritti reali di garanzia in favore di terzi»; effettuazione di modifiche strutturali all’im­mobile rispetto al suo stato originale, apportate senza previo accordo con il finanziatore; revoca dell’abitabilità dell’im­mobile dovuta a incuria del finanziato; il trasferimento della residenza nell’immobile di altri soggetti, dopo la stipula del contratto, ad eccezione dei familiari del soggetto finanziato; a questi fini come familiari si intendono i figli, nonche’ il coniuge o convivente more uxorio e il personale regolarmente contrattualizzato che convive con il soggetto finanziato per prestare a lui o alla sua famiglia i suoi servizi; qualora l’immobile oggetto di garanzia subisca procedimenti conservativi o, esecutivi di importo pari o superiore al venti per cento del valore dell’immobile concesso in garanzia o ipoteche giudiziali.