Solidarietà tra colleghi. Possibile, ma a generosità limitata.

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Il Dlgs 151/15, all’art. 24, ha previsto che si possa aiutare il collega in condizione di disagio cedendogli qualche giorno di ferie o di riposo per assistere un figlio minore,  bisognoso di cure costanti. Ciò solo a titolo gratuito,  per i giorni eccedenti  le quattro settimane di ferie annuali e fatto salvo il riposo settimanale ogni sette giorni,  non essendo possibile derogare al Dlgs 66/03.

Le modalità saranno disciplinate dai contratti collettivi di lavoro.

Sembra più un freno che uno stimolo alla solidarietà sociale.