Sub fornitura e responsabilità solidale.

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Con una lettura costituzionalmente orientata la Consulta, con la sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017 ha esteso i principi della responsabilità solidale del committente in favore dei crediti vantati dai dipendenti dell’appaltatore anche a quelli vantati dal personale delle imprese che con il primo hanno avuto un contratto di subfornitura. Quest’ultimo, secondo la previsione contenuta nell’art. 1 della legge n. 192/1998, ricorre allorquando un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di un’altra azienda committente alcune lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite direttamente dalla stessa, o si impegna a fornire prodotti o servizi finalizzati ad utilizzati nell’ambito dell’attività economica dell’impresa committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecnologiche e tecniche, modelli o prototipi forniti dal soggetto committente. Da tale ambito sono esclusi i contratti destinati a fornire materie prime, servizi di pubblica utilità e beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.

La questione era stata sollevata dalla Corte di Appello di Venezia  che ritenendo fondate le doglianze espresse dal datore, in primo grado condannato dal Tribunale che aveva fornito una lettura finalizzata alla completa assimilazione tra l’appalto e la subfornitura, aveva rimesso alla Corte Costituzionale la decisione circa la costituzionalità dell’art. 29, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003, in quanto tale norma “non è suscettibile di essere applicata oltre i casi espressamente previsti (appalto e subappalto), né la natura della disposizione e la diversità di fattispecie contrattuale tra subappalto e subfornitura, consente un’interpretazione costituzionalmente orientata della stessa”. Di qui il sospetto del contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione (privazione di una garanzia legale a fronte di fenomeni di esternalizzazione e di parcellizzazione del processo produttivo ed inadeguatezza della retribuzione, anche alla luce dei principi in materia di condizioni di lavoro giuste ed eque).

La Consulta, prima di entrare nel merito di una pregevole dissertazione che, come vedremo, apre scenari anche su altre tipologie contrattuali, sembra, in un certo senso, “bacchettare” il giudice remittente che non ha mancato, nell’esame del merito, di verificare la possibilità di una lettura costituzionalmente orientata.

La Corte ha ricostruito sotto l’aspetto giudiziario e dottrinario l’inquadramenti sistematico della subfornitura e dell’appalto, individuando, nella sostanza, due orientamenti.

Il primo di questi sposa la tesi del rapporto tra “species e genus”, secondo cui la subfornitura sarebbe un “sottotipo” del contratto di appalto, mentre il secondo ravvisa, tra i rispettivi schemi negoziali, una differenza di natura sostanziale, determinata dalla “dipendenza tecnologica”, presente nel contratto di subfornitura. Questa, sarebbe secondo tale indirizzo, la linea di confine rispetto al contratto di appalto che necessita di una autonomia dell’appaltatore riguardo alle modalità operative attraverso le quali conseguire il risultato richiesto dal committente.

Gli stessi giudici della Corte di Cassazione non hanno, in passato, contribuito a dipanare la matassa, fornendo interpretazioni non univoche come stabiliscono:

  • la sentenza 29 maggio 2008, n. 14331, laddove si afferma che anche il rapporto di subfornitura…… riguarda il fenomeno meramente economico della c.d. “integrazione verticale” tra le imprese, ma è riferibile “ad una molteplicità di figure negoziali, a volte estremamente eterogenee, da individuarsi caso per caso, potendo assumere i connotati del contratto di somministrazione, della vendita di cose future, dell’appalto di opere e servizi, ecc”;
  • l’ordinanza, a Sezioni Unite, 25 novembre 20111, n. 24906, in cui venendo in rilievo la figura dell’abuso di dipendenza economica, si lascia presupporre, in presenza di una interrelazione tra le varie categorie negoziali, l’attribuzione di una portata estensiva dello schema di tutela apprestato per la subfornitura;
  • la sentenza 25 agosto 2014, n. 18186, ove si attribuiscono connotati di specificità al contratto di subfornitura, inteso come forma “non paritetica” di cooperazione imprenditoriale ove la “dipendenza economica del subfornitore si palesa, oltre che sul piano commerciale e di mercato anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione…… in quanto l’inserimento del subfornitore in un determinato processo produttivo proprio del committente non può non implicare l’assoggettamento della prestazione di subfornitura alla osservanza di più o meno penetranti direttive tecniche del committente” che sono le stesse che “avrebbe dovuto osservare ove avesse optato per mantenere all’interno della propria organizzazione l’intero ciclo di produzione”.

Fatte queste, dovute, puntualizzazioni sugli orientamenti dei giudici di legittimità, la Consulta osserva che ciascuno dei due orientamenti prospettati non chiarisce la questione relativa alla estensione della responsabilità solidale del committente rispetto ai crediti vantati dai lavoratori del subfornitore e che la stessa decisione della Suprema Corte n. 18186/2014 la quale definisce la subfornitura una tipologia negoziale “autonoma” rispetto all’appalto non preclude, in alcun modo, l’applicazione delle tutele sulla responsabilità solidale relativa al personale del subfornitore, sia pure in via analogica. Del resto è pur vero che “l’eccezionalità della responsabilità solidale del committente è tale rispetto alla disciplina della responsabilità civile, ma non lo è più se riferita all’ambito, ove pur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura”.

La ragione della introduzione della responsabilità solidale del committente, nel nostro ordinamento, osserva la Corte Costituzionale, è quella di evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, rechino danno ai lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale: “la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”: una diversa tutela si porrebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

Fin qui la decisione della Corte che non poteva che riferirsi alla subfornitura: a mio avviso, però, il ragionamento seguito ed il passaggio secondo il quale la tutela solidale non può non estendersi a tutti i livelli del lavoro indiretto, autorizzano una lettura costituzionalmente orientata anche nei confronti dei dipendenti delle imprese che hanno in essere contratti “tipizzati”, come i “general contractor”, i terzisti o gli spedizionieri ove, finora, il tema della responsabilità solidale non aveva trovato una soluzione certa.

Qui sta il “valore” della lettura orientata della Consulta cosa che, necessariamente, porterà i giudici di merito e di legittimità ad aderire, ma anche, per quel che può contare, a far cambiare indirizzo operativo agli organi di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e degli Istituti previdenziali.

La posizione espressa, a suo tempo, dalla Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro con la circolare n. 17 dell’11 luglio 2012 ma anche con la risposta ad un quesito della Direzione territoriale del Lavoro di Pisa del 19 marzo 2012 non poteva che essere quella, tenuto conto che le circolari, per ammissione costante della Cassazione (v. da ultimo, Cass. 2 novembre 2017, n. 23031), hanno un ambito interpretativo limitato e, quindi, una interpretazione “orientata” non poteva essere fatta, dovendosi attenere al puro dettato letterale che limitava la responsabilità solidale all’appalto ed al subappalto, pur non essendo possibile “a priori escludere le medesime tutele” anche alla subfornitura (v. parere alla DTL di Pisa). Ora, però, alla luce della lettura della Corte Costituzionale sarà possibile indicare agli ispettori del Lavoro ed a quelli degli Istituti previdenziali, coordinati nell’ambito dell’Agenzia Ispettorato del Lavoro, un indirizzo operativo diverso, in tutte quelle ipotesi, ben richiamate dal Giudice delle leggi, in cui i meccanismi di decentramento “rechino danno ai lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”: da qui il recupero degli oneri contributivi ed assicurativi che potrà essere richiesto a chi, materialmente, ha decentrato l’attività pur se non è ricorso all’appalto o al subappalto.

Da ciò discende che, laddove non esista una disciplina specifica (che c’è, parzialmente, per i committenti, i vettori ed i sub-vettori nell’autotrasporto, per effetto dei commi 247 e 248 dell’art. 1, della legge n. 190/2014 che è intervenuta nel “corpus” del c.d. “codice della strada” e per le prestazioni in somministrazione – art. 35, comma 2, del D.L.vo n. 81/2015 -) andranno applicate le regole esistenti nell’appalto.

Ma, guardando la questione concreta con l’occhio del committente o dell’imprenditore che decentra la propria attività, in cosa si concretizza la responsabilità solidale?

L’elencazione è abbastanza semplice ma va vista alla luce delle novità susseguenti all’emanazione del D.L. n. 25/2017 convertito nella legge n. 49, con il quale il committente risponde direttamente, salvo successiva rivalsa, per le rivendicazioni economiche avanzate dai dipendenti dell’appaltatore, del subappaltatore ed, ora, del subfornitore o di altri lavoratori che dovessero essere stati utilizzati in una attività decentrata:

  • crediti retributivi maturati durante il periodo di correlazione tra committente ed impresa che ha eseguito i lavori, ivi compresi, “pro-quota”, quelli relativi al trattamento di fine rapporto;
  • contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione della prestazione.

La responsabilità solidale non trova, invece, applicazione:

  • per le sanzioni civili di cui risponde il solo responsabile dell’inadempimento (art. 29, comma 2);
  • per i crediti maturati dal personale non impiegato nell’appalto o nelle lavorazioni;
  • per i committenti “persone fisiche” che non esercitano attività di impresa o professionale (art. 29, comma 3-ter);
  • dopo due anni dalla cessazione dell’appalto e, ora, della subfornitura e delle altre forme contrattuali ove viene decentrata l’attività.

Come dicevo, pocanzi, dopo le recenti modifiche introdotte con il D.L. n. 25/2017 per evitare il referendum indetto dalla CGIL, il lavoratore può chiedere direttamente al committente il pagamento di quanto maturato nei confronti del proprio datore. Il committente, chiamato in giudizio, non può, in alcun modo, chiedere l’escussione del coobbligato “in solido”: se condannato, deve pagare, fatta salva, successivamente, ogni azione di regresso.

Il committente può trovarsi in grossa difficoltà, soprattutto, se le richieste riguardano situazioni difficilmente da lui stesso controllabili (si pensi, ad esempio, alle differenze retributive per esercizio di mansioni superiori)

A questo punto si pone il problema relativo a come il committente o il fornitore possano  trovare formule di garanzia “a priori”.

La risposta è che non ce n’è alcuna che possa coprirli interamente, soprattutto, laddove, le c.d. “prestazioni indirette” (così le chiama la Corte Costituzionale) vengono svolte al di fuori del perimetro aziendale del committente.

La regolarità contributiva accertata attraverso il DURC è importante, ma non esaustiva, atteso che la stessa attesta il versamento contributivo dei lavoratori in forza regolarmente, ma non di quelli che, magari, sono “in nero”.

La stessa verifica mensile delle retribuzioni corrisposte a cui subordinare il pagamento di parte di quanto concordato, ha una propria specifica valenza ma “non copre” il committente da richieste economiche afferenti il diverso inquadramento, le prestazioni di lavoro straordinario ed altri istituti economici previsti dalla contrattazione collettiva.

Probabilmente una soluzione (che, peraltro non elimina il rischio di essere chiamati direttamente in giudizio) potrebbe essere rappresentata dalla individuazione di un soggetto fornitore affidabile, con requisiti riconoscibili sul mercato, e non affidando il lavoro da eseguire ad un datore (appaltatore, subappaltatore, subfornitore, terzista, ecc.) scelto non per il “pedigree” professionale, ma perché “costa di meno”.