CIG E MOBILITÀ IN DEROGA: L’INPS PAGA ANCHE SENZA PREVENTIVO OK DELLE REGIONI
Il nuovo sistema degli ammortizzatori in deroga prevede una compartecipazione delle Regioni nella misura del
30% del sostegno al reddito; il restante 70%, invece, grava sul Fondo nazionale che fa fronte anche alla copertura
figurativa delle prestazioni in esame.
In attuazione di ciò l’INPS ha stipulato apposite convenzioni con le singole Regioni, per definire le modalità
attuative, le attività gestionali connesse ed i relativi flussi informativi, con l’obiettivo di assicurare la regolare
prestazione ai lavoratori interessati, nei limiti delle quote di finanziamento a carico rispettivamente del Fondo
nazionale e delle risorse di pertinenza delle Regioni.
Tuttavia l’Istituto, consapevole della preminente e prioritaria funzione sociale di tutta l’operazione e dell’esigenza
di assicurare comunque la prestazione ai lavoratori di aziende in crisi, nelle more dell’adozione dei provvedimenti
che rendono disponibili le somme stanziate, ha avanzato al Ministero del lavoro una proposta (condivisa
dall’avvocatura interna) di procedere comunque alla erogazione delle prestazioni in oggetto, sino a quando
i Ministeri vigilanti non ritengano di doverne disporre la sospensione nell’ambito di una o più Regioni in
relazione alla situazione finanziaria che si dovesse riscontrare per ogni singola Regione, in considerazione del
monitoraggio dei flussi finanziari che l’Istituto è tenuto puntualmente ad effettuare anche sul cofinanziamento
del 30% concordato fra Stato e Regioni, nonché delle risorse stanziate dal Governo.
Al fine di consentire ai citati Ministeri i riscontri in argomento l’Istituto invierà settimanalmente i dati dei flussi
finanziari relativi al pagato, autorizzato e preventivato per le domande di CIG e mobilità in deroga di rispettiva
competenza.
Il Ministero ha accettato la proposta e quindi ha autorizzato l’Istituto ad erogare «l’intero sostegno al reddito
nella sua completezza ai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga», con l’esclusivo limite delle
risorse nazionali stanziate. Pertanto gli uffici sono autorizzati a pagare le prestazioni – se esistono tutti gli altri
requisiti previsti – sino a formale avviso di sospensione, per singole aree regionali, comunicato dal Ministero del
lavoro.
prendi la: Circolare n. 122 del 10-12-2009