Il risarcimento del “danno all’immagine” e della cosiddetta “perdita di chance”, derivante al lavoratore dalla risoluzione anticipata del contratto di lavoro, è stato qualificato come danno emergente dalla Cassazione, con la conseguente esclusione dalla tassazione irpef in capo al soggetto percepiente. Sentenza n. 7043 del 112 aprile 2004; n. 12798 del 3 settembre 2002.
Uguale considerazione per il “demansionamento” , in base alla sentenza n. 28887 del 23 settembre 2008.
Anche l’Agenzia delle Entrate ha riconosciute che tali somme non sono soggette ad imposta con la: