Ricongiungimenti familiari. Nuove norme

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I due decreti legislativi che modificano la disciplina per gli stranieri richiedenti la protezione internazionale e per i ricongiungimenti familiari, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.  247 del 21 ottobre 2008, ed entrano in vigore il 5 novembre prossimo.

Il decreto legislativo 159/2008 prevede che:

• se al richiedente lo staus di rifugiato non viene concessa la protezione internazionale, potrà essere espulso prima dell’eventuale ricorso al Tribunale competente;
• fino alla decisione della Commissione, potrà circolare solo in un luogo di residenza stabilito dal Prefetto;
• potrà comparire di persona avanti alla Commissione;
• se presenterà domanda di asilo dopo aver subito un’espulsione sarà trattenuto in un C.I.E. (Centro di identificazione ed espulsione)
• Saranno rigettate le domande manifestamente infondate e carenti di presupposti per la concessione
• lo straniero potrà chiedere al Prefetto l’autorizzazione a restare in Italia per gravi motivi personali o di salute o, se rimpatriato, presentare ricorso tramite la rappresentanza diplomatica italiana.

Il decreto legislativo 160/2008 (ricongiungimenti familiari):

• il diritto al ricongimento familiare spetterà:
– al coniuge maggiorenne non legalmente separato;
– ai figli minori non coniugati, con il consenso dell’altro genitore;
– ai figli maggiorenni a carico, se invalidi totali;
– ai genitori a carico ovvero ultrasessantacinquenni, se gli altri figli sono impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute;
– l’esame del Dna, con spese a totale carico degli interessati, per chiearire eventuali dubbi su legami di famiglia;
– per ogni parente occorrerà la disponibilità di un reddito lecito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà dell’importo per ogni familiare.
– per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria sarà necessario un reddito non inferiore al doppio dell’assegno sociale annuo.
– per i genitori ultrasessantacinquenni sarà richiesta un’assicurazione sanitaria obbligatoria o l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale;
– l’attesa per il nulla osta passa da 90 a 180 giorni.

Il D. Lgs modificato

La Circolare Ministeriale del 28-10-2008