Con sentenza n. 24625 del 23 novembre 2009, la Cassazione ha affermato che è illecito l’appalto il cui l’oggetto consiste nel mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa, lasciando all’appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto quali: il pagamento della retribuzione, l’assegnazione delle ferie e l’assicurazione della continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni ma senza una reali organizzazione della prestazione stessa finalizzata a un risultato produttivo autonomo.
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