Corte di Cassazione, II sezione, Ordinanza n. 7785 del 5/4/2011. Nulla la multa fatta con autovelox senza l’accertamento ad opera di agenti; in contrasto con gli artt. 11 e 12 c.d.s.
Nulla la multa per eccesso di velocità rilevata con autovelox senza la presenza dell’agente accertatore al momento dell’elaborazione della rilevazione.
Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 7785/2011 che ha respinto il ricorso di un Comune nei confronti di un automobilista avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano.
Al proprietario del veicolo era stata contestata una multa per eccesso di velocità rilevata con autovelox.
Il Comune aveva appaltato a una ditta privata la gestione degli apparecchi di rilevamento e aveva dichiarato che questa attività era stata svolta sotto la supervisione della polizia municipale, senza però specificare in cosa consistesse la supervisione e senza indicare concretamente come fosse stato organizzato il collegamento tra l’attività di rilevamento delle infrazioni ed il soggetto preposto al servizio di Polizia.
Una dicitura che non ha convinto, in primis il Tribunale di Bolzano, e successivamente i giudici di Piazza Cavour secondo i quali dal verbale di accertamento non emergeva adeguatamente che “il rilevamento, cioè l’elaborazione della rilevazione, avveniva a opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all’accertamento” e, quindi, hanno confermato l’invalidità della sanzione.