Certificati di malattia. Nuova procedura.

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Collegato lavoro – Gli impatti sul rapporto di lavoro

I certificati di malattia: semplificata

la procedura, aumentate le

responsabilità

 In materia di certificati di malattia, il settore privato è stato

uniformato a quello pubblico. Prevista l’obbligatorietà della

trasmissione telematica dei certificati, con pesanti sanzioni

a carico dei medici che non ottemperano all’obbligo.

 La norma

L’art. 25 della L. n. 183/2010 prevede: ’’Al fine di assicurare

un quadro completo delle assenze per malattia nei settori

pubblico e privato, nonchè un efficace sistema di controllo

delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di

assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati,

per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si

applicano le disposizioni di cui all’articolo 55-septies del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165’’.

La disciplina

Anche se nel settore privato la trasmissione telematica dei

certificati di malattia era stata già stabilita dall’art. 1, comma

149, L. n. 311/2004 (poi rilanciata dall’art. 1, comma 810, L.

n. 296/2007), non era mai stata prevista una disciplina

organica che scandisse la valenza e le conseguenze di quella

procedura. Solo con l’art. 69 della L. n. 169/2009, il

legislatore ha esteso tale procedimento anche al settore

pubblico, introducendo l’art. 55-septies all’interno del Testo

unico del pubblico impiego (D.lgs. 165/2001).

Tale disposizione, oggi allargata al settore privato, scandisce

una serie di principi tesi a rendere effettivo il monitoraggio e

il controllo delle assenze dal lavoro per malattia. In primo

luogo, viene stabilito il principio secondo cui solo il certificato

rilasciato da una struttura del S.S.N. o da un medico

convenzionato, può validamente attestare le malattie del

lavoratore protrattesi per più di dieci giorni o, nell’ipotesi di

meno giorni, quelle successive alla seconda nel corso

dell’anno solare. In secondo luogo, prevede l’obbligatorietà

della trasmissione telematica dei certificati, predisponendo

per i medici un duro impianto sanzionatorio di cui si dirà in

seguito.

L’elemento di maggiore novità di tale normativa, tuttavia,

consiste nell’aver esonerato il lavoratore dall’obbligo di

trasmissione del certificato all’Inps e al datore di lavoro,

prevedendo così una serie di automatismi volti a rendere più

semplice e più tempestivo l’accesso a tale documentazione.

In altre parole, il lavoratore deve, oltre a comunicare

l’assenza al datore di lavoro secondo le modalità prevista dal

Ccnl, solo preoccuparsi di rendere possibile la certificazione,

esibendo al medico la propria tessera sanitaria, indicando il

proprio datore di lavoro e il luogo di reperibilità, nell’ipotesi

in cui quest’ultimo sia diverso dalla residenza comunicata.

Inoltre, non avendo più l’onere di trasmettere all’Inps la

certificazione entro due giorni, viene meno il meccanismo di

detrazione dell’indennità di malattia rapportata ai giorni di

ritardo nell’invio della stessa.

Sempre il lavoratore avrà il diritto di chiedere al medico

l’attestato di malattia (privo di diagnosi) e una copia cartacea

del certificato ovvero il file dello stesso tramite posta

elettronica e, comunque, il protocollo d’identificazione del

certificato.

La trasmissione della certificazione

Preliminarmente, occorre osservare che l’art. 55-septies,

parla di invio della certificazione di malattia e non di una

semplice attestazione e, pertanto, il medico competente, una

volta effettuata la visita, dovrà inoltrare al Sistema di

accoglienza centrale (SAC) un vero e proprio certificato

completo di:

– codice fiscale del lavoratore;

– residenza o domicilio abituale;

– eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;

– codice di diagnosi, mediante l’utilizzo del codice nosologico

ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi;

– data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del

certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di

accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta

della malattia;

– modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.

Tale sistema, tenuto presso il Ministero dell’economia e delle

finanze, curerà la trasmissione del medesimo certificato

all’Inps. Sempre tramite il SAC, gli stessi medici potranno

annullare o rettificare la data di fine prognosi entro il termine

della stessa. Avvenuta la trasmissione, l’Inps, tramite il

proprio sito internet, mette a disposizione del datore di lavoro

la funzione di consultazione e di stampa degli attestati, previo

riconoscimento a mezzo Pin.

Sempre l’Istituto canalizza presso le proprie sedi i certificati

degli aventi diritto all’indennità di malattia per la disposizione

di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il

pagamento diretto delle prestazioni.

 

Conseguenze sanzionatorie

Come già anticipato, la peculiarità di tale normativa consiste

proprio nell’aver predisposto una serie di sanzioni per gli

attori principali di tali procedure, ovvero i medici delle

AA.SS.LL., quelli in regime di convenzione e i

dirigenti/preposti delle strutture datoriali. In particolare per i

medici dipendenti delle strutture sanitarie locali viene

stabilita una precisa responsabilità disciplinare che, in caso di

reiterazione, può culminare in un vero e proprio

licenziamento. Per i medici convenzionati, invece, viene

prevista la sanzione aggravata della decadenza dalla

convenzione, che, tuttavia, potrà essere comminata solo in

caso di reiterazione.

La circolare n. 1/2010 del Dipartimento della Funzione

Pubblica rimanda alla contrattazione collettiva e agli

accordi/convenzioni di settore il completamento dell’apparato

sanzionatorio, caldeggiando un sistema improntato sui principi

di adeguatezza e proporzionalità tra illecito e sanzioni.

Sempre il predetto intervento amministrativo chiarisce che le

condotte stigmatizzabili non sono solo quelle che si

concretano nella omissione della trasmissione, ma anche

quelle inerenti l’ingiustificato invio tardivo, la trasmissione di

certificati con dati incompleti/errati nonchè l’invio della

stessa ad un soggetto diverso. Sotto il profilo soggettivo, la

colpa del medico, valutata secondo i canoni della imprudenza,

imperizia e negligenza, va modulata anche in relazione al

funzionamento della connessione Internet e al collaudo del

sistema informatico. Proprio su quest’ultimo punto, occorre

registrare la costituzione di una commissione ad hoc che, a più

riprese, ha constatato notevoli criticità organizzative nella

corretta attuazione del sistema telematico e, pertanto, il

Dipartimento della Funzione Pubblica, nella circolare n.

2/2010, ha invitato le AA.SS.LL. (organo competente

all’irrogazione delle sanzioni) ad astenersi dall’applicazione

delle stesse almeno fino al 31 gennaio 2011. Anche i

responsabili delle strutture datoriali sono destinatari di precisi

obblighi in materia.

Oltre a dover combattere i fenomeni di assenteismo

disponendo i necessari controlli per accertare la sussistenza

della malattia (anche di un giorno), questi dovranno

monitorare sul funzionamento del sistema di trasmissione,

provvedendo a segnalare alle AA.SS.LL. situazioni anomale

ovvero comportamenti omissivi da parte dei medici.

La violazione di tali obblighi, così come previsto dal comma 6

dell’art. 55-septies, può consistere nella sospensione dal

servizio con privazione della retribuzione e decurtazione

proporzionale della retribuzione di risultato nonché nella

impossibilità del rinnovo dell’incarico dirigenziale.