Collegato lavoro – Gli impatti sul rapporto di lavoro
I certificati di malattia: semplificata
la procedura, aumentate le
responsabilità
In materia di certificati di malattia, il settore privato è stato
uniformato a quello pubblico. Prevista l’obbligatorietà della
trasmissione telematica dei certificati, con pesanti sanzioni
a carico dei medici che non ottemperano all’obbligo.
La norma
L’art. 25 della L. n. 183/2010 prevede: ’’Al fine di assicurare
un quadro completo delle assenze per malattia nei settori
pubblico e privato, nonchè un efficace sistema di controllo
delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di
assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati,
per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 55-septies del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165’’.
La disciplina
Anche se nel settore privato la trasmissione telematica dei
certificati di malattia era stata già stabilita dall’art. 1, comma
149, L. n. 311/2004 (poi rilanciata dall’art. 1, comma 810, L.
n. 296/2007), non era mai stata prevista una disciplina
organica che scandisse la valenza e le conseguenze di quella
procedura. Solo con l’art. 69 della L. n. 169/2009, il
legislatore ha esteso tale procedimento anche al settore
pubblico, introducendo l’art. 55-septies all’interno del Testo
unico del pubblico impiego (D.lgs. 165/2001).
Tale disposizione, oggi allargata al settore privato, scandisce
una serie di principi tesi a rendere effettivo il monitoraggio e
il controllo delle assenze dal lavoro per malattia. In primo
luogo, viene stabilito il principio secondo cui solo il certificato
rilasciato da una struttura del S.S.N. o da un medico
convenzionato, può validamente attestare le malattie del
lavoratore protrattesi per più di dieci giorni o, nell’ipotesi di
meno giorni, quelle successive alla seconda nel corso
dell’anno solare. In secondo luogo, prevede l’obbligatorietà
della trasmissione telematica dei certificati, predisponendo
per i medici un duro impianto sanzionatorio di cui si dirà in
seguito.
L’elemento di maggiore novità di tale normativa, tuttavia,
consiste nell’aver esonerato il lavoratore dall’obbligo di
trasmissione del certificato all’Inps e al datore di lavoro,
prevedendo così una serie di automatismi volti a rendere più
semplice e più tempestivo l’accesso a tale documentazione.
In altre parole, il lavoratore deve, oltre a comunicare
l’assenza al datore di lavoro secondo le modalità prevista dal
Ccnl, solo preoccuparsi di rendere possibile la certificazione,
esibendo al medico la propria tessera sanitaria, indicando il
proprio datore di lavoro e il luogo di reperibilità, nell’ipotesi
in cui quest’ultimo sia diverso dalla residenza comunicata.
Inoltre, non avendo più l’onere di trasmettere all’Inps la
certificazione entro due giorni, viene meno il meccanismo di
detrazione dell’indennità di malattia rapportata ai giorni di
ritardo nell’invio della stessa.
Sempre il lavoratore avrà il diritto di chiedere al medico
l’attestato di malattia (privo di diagnosi) e una copia cartacea
del certificato ovvero il file dello stesso tramite posta
elettronica e, comunque, il protocollo d’identificazione del
certificato.
La trasmissione della certificazione
Preliminarmente, occorre osservare che l’art. 55-septies,
parla di invio della certificazione di malattia e non di una
semplice attestazione e, pertanto, il medico competente, una
volta effettuata la visita, dovrà inoltrare al Sistema di
accoglienza centrale (SAC) un vero e proprio certificato
completo di:
– codice fiscale del lavoratore;
– residenza o domicilio abituale;
– eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;
– codice di diagnosi, mediante l’utilizzo del codice nosologico
ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi;
– data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del
certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di
accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta
della malattia;
– modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.
Tale sistema, tenuto presso il Ministero dell’economia e delle
finanze, curerà la trasmissione del medesimo certificato
all’Inps. Sempre tramite il SAC, gli stessi medici potranno
annullare o rettificare la data di fine prognosi entro il termine
della stessa. Avvenuta la trasmissione, l’Inps, tramite il
proprio sito internet, mette a disposizione del datore di lavoro
la funzione di consultazione e di stampa degli attestati, previo
riconoscimento a mezzo Pin.
Sempre l’Istituto canalizza presso le proprie sedi i certificati
degli aventi diritto all’indennità di malattia per la disposizione
di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il
pagamento diretto delle prestazioni.
Conseguenze sanzionatorie
Come già anticipato, la peculiarità di tale normativa consiste
proprio nell’aver predisposto una serie di sanzioni per gli
attori principali di tali procedure, ovvero i medici delle
AA.SS.LL., quelli in regime di convenzione e i
dirigenti/preposti delle strutture datoriali. In particolare per i
medici dipendenti delle strutture sanitarie locali viene
stabilita una precisa responsabilità disciplinare che, in caso di
reiterazione, può culminare in un vero e proprio
licenziamento. Per i medici convenzionati, invece, viene
prevista la sanzione aggravata della decadenza dalla
convenzione, che, tuttavia, potrà essere comminata solo in
caso di reiterazione.
La circolare n. 1/2010 del Dipartimento della Funzione
Pubblica rimanda alla contrattazione collettiva e agli
accordi/convenzioni di settore il completamento dell’apparato
sanzionatorio, caldeggiando un sistema improntato sui principi
di adeguatezza e proporzionalità tra illecito e sanzioni.
Sempre il predetto intervento amministrativo chiarisce che le
condotte stigmatizzabili non sono solo quelle che si
concretano nella omissione della trasmissione, ma anche
quelle inerenti l’ingiustificato invio tardivo, la trasmissione di
certificati con dati incompleti/errati nonchè l’invio della
stessa ad un soggetto diverso. Sotto il profilo soggettivo, la
colpa del medico, valutata secondo i canoni della imprudenza,
imperizia e negligenza, va modulata anche in relazione al
funzionamento della connessione Internet e al collaudo del
sistema informatico. Proprio su quest’ultimo punto, occorre
registrare la costituzione di una commissione ad hoc che, a più
riprese, ha constatato notevoli criticità organizzative nella
corretta attuazione del sistema telematico e, pertanto, il
Dipartimento della Funzione Pubblica, nella circolare n.
2/2010, ha invitato le AA.SS.LL. (organo competente
all’irrogazione delle sanzioni) ad astenersi dall’applicazione
delle stesse almeno fino al 31 gennaio 2011. Anche i
responsabili delle strutture datoriali sono destinatari di precisi
obblighi in materia.
Oltre a dover combattere i fenomeni di assenteismo
disponendo i necessari controlli per accertare la sussistenza
della malattia (anche di un giorno), questi dovranno
monitorare sul funzionamento del sistema di trasmissione,
provvedendo a segnalare alle AA.SS.LL. situazioni anomale
ovvero comportamenti omissivi da parte dei medici.
La violazione di tali obblighi, così come previsto dal comma 6
dell’art. 55-septies, può consistere nella sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione e decurtazione
proporzionale della retribuzione di risultato nonché nella
impossibilità del rinnovo dell’incarico dirigenziale.