Conciliazione in sede sindacale e rispetto delle firme
Con sentenza n. 3237 del 10 febbraio 2011, la Cassazione ha affermato che all’atto della sottoscrizione del verbale di conciliazione deve essere rispettato l’iter formale previsto ai sensi dell’articolo 411 c.p.c..
In pratica, le firme del lavoratore e del sindacalista, alla sottoscrizione del verbale di accordo in sede sindacale, devono essere fatte contestualmente. Nel caso di mancata contestualità si può riconoscere la mancata garanzia alla speciale funzione di supporto che la legge riconosce al sindacato in funzione conciliativa.
Il problema non è di poco conto perché lo sfruttamento nel mondo del lavoro, nell’epoca della precarietà, si perpetua anche con l’impedimento giuridico alla rivendicazione messo in atto da “padroni” e “sindacalisti” complici e disonesti.
Avviene con la “conciliazione in sede sindacale”, che rende inoppugnabile la rinuncia del lavoratore ai propri diritti, costretto a firmare l’accordo sotto ricatto e con un “difensore”, il sindacalista, spesso del tutto assente e comunque sconosciuto, ma in combutta con la controparte.
Sul principio esistono già altre pronunce (Cassazione 13817 del 22/5/08 e in precedenza Cassazione 12858/03), che valido l’accordo se non inficiato nella legittimità dell’assistenza sindacale per mancanza dei requisiti essenziali quali la correttezza ed effettività della funzione.