Congedo straordinario e sospensione dal lavoro

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La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 70 del 12 ottobre 2009, ha risposto ad un quesito della Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS, in merito alla possibilità per il lavoratore di fruire del congedo straordinario previsto dall’art 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001, in un periodo di sospensione totale dell’attività lavorativa. Inoltre, l’istante chiede quale sia la retribuzione di riferimento per calcolare l’indennità prevista dalla medesima normativa nei casi di congedo straordinario usufruito in presenza delle seguenti ipotesi:
1) sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali (CIG ad orario ridotto);
2) sospensione totale dell’attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali;
3) periodi di riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione a seguito di stipulazione di contratti di solidarietà ex art. 1, L. n. 863/1984;
4) periodi di riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione sulla base di contratti di solidarietà stipulati ex art. 5, comma 5, della L. n. 236/1993.

 

 La risposta in sintesi:

 

“… Dal contenuto delle disposizioni di legge indicate si evince che lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del richiedente il congedo costituisce presupposto indefettibile per ottenerne la fruizione. Va infatti rilevato che la sospensione totale del rapporto di lavoro – come nel caso di CIG a zero ore – consente già di adempiere alle funzioni di cura e assistenza in questione.
In altri termini – ed in risposta al quesito sub 2 – in costanza di sospensione totale del rapporto di lavoro, non risulta possibile avanzare la richiesta di congedo, che appare invece ammissibile nell’ipotesi in cui la relativa domanda sia stata presentata prima che l’azienda abbia disposto il collocamento del personale dipendente in CIG a zero ore.
Pertanto la presentazione della domanda di congedo prima di un periodo di CIG, sia ridotta che a zero ore, consente al lavoratore di fruire del congedo straordinario con conseguente erogazione dell’indennità prevista dall’art 42 comma 5. Il lavoratore non sarà interessato dalla sospensione dell’attività lavorativa o dalla riduzione di orario per CIG e non percepirà il contributo integrativo previsto per la CIG.
Con riferimento al parametro retributivo utile sulla base del quale calcolare la misura dell’indennità prevista dall’art 42 cit., si ritiene di dover fare riferimento al principio, secondo cui l’indennità dell’art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001 deve essere parametrata sulla retribuzione corrisposta in funzione della effettiva prestazione lavorativa, così come del resto avviene anche nelle ipotesi di prestazione part-time (v. INPS circ. n. 64/2001).
Nel caso di presentazione della domanda durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali (ipotesi sub 1), il lavoratore continua a percepire il trattamento di integrazione salariale per le ore di CIG, unitamente all’indennità per il congedo straordinario ex art. 42, comma 5. Per quanto sopra premesso, si ritiene che la relativa indennità debba essere calcolata con riferimento all’ultima retribuzione percepita “al netto” del trattamento integrativo.
Analogamente, per quanto concerne la modalità di calcolo della indennità qualora l’azienda sottoscriva un contratto di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro ai sensi dell’art 1 della Legge n. 863/1984 o ai sensi dell’art. 5, comma 5, della Legge n. 236/1993 (ipotesi sub 3 e 4), si ritiene che l’indennità stessa vada parametrata all’ultima retribuzione percepita, eventualmente decurtata del contributo statale qualora già erogato.”.
 
Interpello