Congedo Straordinario Legge 104

0
1464
Legge 104 - Flaica Lazio

DIPENDENTI PUBBLICI

Il Decreto legislativo del 26 marzo 2001 numero 151 permette di fruire di congedi biennali retribuiti per l’assistenza di familiari con handicap. Inizialmente tale opportunità era concessa soltanto ai genitori di persone con handicap è stata poi estesa ad una platea più ampia di aventi diritti.

Hanno titolo a fruire del congedo straordinario della Legge 104 i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi (circ. n. 32/2012 e circ. n. 159/2013):

  • il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
  • uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità. Nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
  • uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità. Nel caso in cui il coniuge convivente,la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità. Nel caso in cui il coniuge convivente,la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Quanto può durare?

L’articolo 42, comma 5 bis, del Decreto Legislativo n. 151/2001, nella più recente formulazione, stabilisce che il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa.

Tale esplicitazione normativa, introdotta dal Decreto 119/2011 conferma le precedenti indicazioni univoche degli istituti previdenziali (Circolare INPS 15 marzo 2001, n. 64Circolare INPDAP 10 gennaio 2002, n. 2).

L’INPS sottolinea che anche in presenza di “pluralità di figli portatori di handicap, […] non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del “raddoppio”” dei congedi.

Non dissimile la precisazione dell’INPDAP:

“Il periodo massimo di congedo (due anni) si applica complessivamente a tutti gli interessati, nell’arco della vita lavorativa di tutti. E può essere fruito alternativamente dagli aventi diritto. I periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 53/2000 “per gravi e documentati motivi familiari”.”

In sintesi: il lavoratore che ha già fruito del congedo non retribuito, non può avvalersi del congedo biennale retribuito. Allo stesso modo, il lavoratore che debba assistere due familiari con handicap grave non può godere del raddoppio. E cioè di quattro anni di astensione retribuita.