Riferimenti normativi
– art. 5, D.Lgs 6/9/01, n. 368;
– art. 1, comma 43, Legge 24/12/07, n. 247;
– art. 21, D.L. 25/6/08, convertito dalla legge 6/8/08, n.133.
Applicabilità del limite di durata
L’art. 5, comma 4bis, del D.Lgs n. 368/01 prevede che “qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti i rapporti di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi(…) il rapporto si considera a tempo indeterminato”.
La norma si applica ai contratti a tempo determinato “puri”, cioè disciplinati direttamente dal D.Lgs 368/01 e non anche a quelli che vi fanno riferimento per diversi profili (per es. contratti di inserimento).
Identità delle parti ed equivalenza delle mansioni.
Il limite di durata massima è applicabile con riferimento alle medesime parti del rapporto e per “mansioni equivalenti”. Su tale aspetto il Ministero del lavoro, con circolare n. 13/08 (che richiama le sentenze della Cassazione n. 425 del 12/1/06, n. 7453 del 12/4/05, n. 7351 dell’11/4/05), ha chiarito che l’equivalenza delle mansioni non deve essere intesa in termini di mera corrispondenza del livello di inquadramento contrattuale tra le mansioni svolte precedentemente e quelle contemplate nel nuovo contratto, ma occorre verificare i contenuti concreti delle attività espletate. Il Ministero richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 24/11/06, n. 25033 secondo cui: “l’equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche l’arricchimento del patrimonio professionale del lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto”.
Conteggio dei periodi di lavoro
Per il raggiungimento dei 36 mesi devono essere conteggiati tutti i periodi di lavoro svolto a prescindere dalla durata delle interruzioni tra un rapporto e l’altro. Le giornate che residuano dal mese vanno cumulate fino a 30 giorni. In pratica bisogna raggiungere 1080 giornate.
Ulteriore contratto stipulato presso la D.P.L.
Il limite di 36 mesi può essere superato a condizione che un solo, ulteriore contratto sia stipulato presso la Direzione Provinciale del Lavoro con il lavoratore assistito dal sindacato. L’avviso comune del 10/4/08 tra Confindustria e CGIL-CISL-UIL prevede una durata massima di otto mesi di questo contratto.
Deroghe
I contratti collettivi possono derogare i limiti dei 36 mesi e dell’ulteriore contratto.
Inoltre, la disciplina dei 36 mesi non opera:
– per i rapporti di lavoro dei dirigenti per i quali resta invariato il limite dei cinque anni;
– per i rapporti con le Agenzie di Somministrazione;
– per le attività stagionali.
Disciplina transitoria
a) I contratti a termine in corso al 1° gennaio 2008 continuano fino alla scadenza, anche se oltre i 36 mesi;
b) il periodo di lavoro già effettuato al 1° gennaio 2008 si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo dei 36 mesi, decorsi 15 mesi dal 1/1/08 (31/3/09).
Tale ultima previsione interessa i contratti cessati entro il 31/12/07, poiché per quelli in corso al 1° gennaio 2008 trova applicazione la lettera a). L’attività lavorativa nei quindici mesi può continuare fino al 31 marzo 2009 anche se supera i 36 mesi. Anche quelli stipulati dal 1° gennaio 2008 in poi possono superare i 36 mesi purché cessino entro il 31/3/09.
Corte costituzionale sentenza n. 214-09
Modulo domanda diritto di precedenza contratto superiore a 6 mesi