Contratti “Pirata”. Il TAR del Lazio conferma l’invalidità.

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I criteri di individuazione dei CCNL comparativamente più rappresentativi

La Sezione Terza Bis del TAR del Lazio, con sentenza n. 8865 del 7 agosto 2014, ha respinto il ricorso presentato dall’UNCI e dalla CONFSAL per l’annullamento della lettera circolare del Ministero del Lavoro, prot. n. 37/10310/MA003.A004 del 1° giugno 2012, concernente i criteri di individuazione dei Ccnl comparativamente più rappresentativi.

La citata lettera, oltre ad indicare i criteri da prendere in considerazione al fine di determinare il grado di rappresentativià sindacale, precisa che nel settore di riferimento (quello delle cooperative), “l’unico contratto da prendere come riferimento ai fini dell’individuazione della base imponibile contributiva ai sensi dell’art. 1, L. 389/1989, …., è il contratto collettivo nazionale sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil/Agci, Legacoop, Confcooperative“.

Il Giudice Amministrativo, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che “in caso di plurarlità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contatti collettivi stipulati dalle organizzaizoni sindacali dei lavoratori e dei datori  di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”. Pertanto, ancorché la controversia trattata non metta in discussione la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali ricorrenti, ciò che continua a non essere adeguatamente supportato da idonea prova  è che le stesse siano anche “compartivamente più rappresentative nella categoria“, secondo la normativa vigente, con la conseguenza di non poter ritenere preferibile il contratto collettivo dalle stesse stipulato ai fini dell’individuazione della base imponibile contributiva.