Conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari

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Conversione del Permesso di soggiorno per motivi familiari 

Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 5715 del 15/9/09 chiarisce che il permesso di soggiorno per motivi familiari (ex art. 28 D.P.R. n. 334/04, in relazione all’art. 19 del D.Gls. 286/98), rilasciato ai cittadini stranieri che non possono essere espulsi, differisce dal permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all’art. 30 del D.Lgs. n, 286/98 soltanto in base ai presupposti che lo hanno originato, assicurando al suo titolare gli stessi diritti e facoltà.

Pertanto, deve ritenersi ammessa la possibilità di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ed autonomo, per attesa occupazione, oppure per residenza elettiva, cos’ì come previsto dall’art. 14, comma 1, lett. d, e comma 3, D.P.R. n. 334/04 in presenza dei requisiti e delle condizioni stabilite.

Tale interpretazione consente di salvaguardare le posizioni di quei cittadini stranieri che, altrimenti, si vedrebbero preclusa la possibilità di permanere a soggiornare sul territorio nazionale a seguito delle modifiche introdotte con legge 15/7/09 n. 94 cd. “pacchetto sicurezza”.

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