L’Inps con messaggio nr. 25942 dello scorso 12 novembre 2009 ha affermato che il lavoratore dimessosi per giusta causa, ha il diritto ad essere iscritto nelle liste di mobilità e quindi, di godere della relativa indennità.
Il caso ha riguardato una lavoratrice che percepiva l’indennità di mobilità e, a seguito dell’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stata fatta decadere dell’indennità come previsto dalla legge.
Nel nuovo posto di lavoro, dopo qualche mese, il datore di lavoro non ha più provveduto a pagare le retribuzioni dovute. La stessa ha chiesto per iscritto al datore di lavoro di pagarle le retribuzioni dovute ed ha fatto la segnalazione all’Ispettorato del lavoro. Quindi la lavoratrice, perdurando l’inadempienza del datore, si è dimessa per giusta causa senza avere maturato i requisiti previsti dall’art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991 tornando a chiedere di percepire l’indennità di mobilità residua.
Nel messaggio, si osserva che “le dimissioni per giusta causa determinate, dal mancato pagamento della retribuzione, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 269 del 17-24 giugno 2009, comportano un’interruzione involontaria del rapporto di lavoro in quanto addebitabile al comportamento del datore di lavoro”. Tale circostanza, riferita al caso in esame, consente, la reiscrizione del lavoratore nelle liste regionali di mobilità.
Pertanto, anche in considerazione di precedenti circolari dell’istituto ( circolare n.97 e n.163 del 2003) in materia di dimissioni per giusta causa, la lavoratrice, qualora risulti ancora in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la concessione dell’indennità di mobilità, potrà beneficiare di quanto previsto dal comma 6 dell’art.2 della legge 19 luglio 1994, n.451.
Infatti, l’art. 2 comma 6 della legge 451/94 dispone che:
“Il lavoratore in mobilità assunto da una impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti dall’articolo 16, comma 1, legge n. 223/91, é reiscritto nelle liste di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa prestata”.