L’art. 7, comma 6, del Decreto Legge n. 101/2013 fa obbligo a tutte le Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001) di rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri individuati dalla normativa vigente
(“in primis”, la legge n. 68/1999), tenendo conto, se necessario, della dotazione organica come rideterminata a seguito dei recenti provvedimenti. Effettuata questa ricognizione, ogni Amministrazione sarà tenuta ad assumere un numero di lavoratori pari alla differenza tra il numero come rideterminato e quello alo stato esistente. La disposizione appena citata deroga, espressamente, il “blocco delle assunzioni”, pur se l’Amministrazione interessata si trovi in situazione di “soprannumerarietà”.
Alla Funzione Pubblica spetterà l’onere di monitorare gli adempimenti dell’obbligo.