Disoccupazione ordinaria ex apprendisti. Diritto.

1
695

Apprendistato trasformato in tempo indeterminato, licenziamento e  diritto all’indennità di disoccupazione

 

Si chiedono informazioni sulle disposizioni che consentano agli apprendisti, il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato in un tempo indeterminato, di ottenere l’indennità ordinaria di disoccupazione.

In effetti, come è stato precisato dall’INPS, con circ. n. 274/1991, ai fini della assicurazione per la disoccupazione involontaria, lo status degli ex apprendisti il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato e dei giovani in possesso di diploma o di attestato di qualifica, assunti con rapporto a tempo indeterminato, non differisce da quello degli altri lavoratori e su di esso quindi non produce alcun effetto la circostanza che per gli stessi interessati il datore di lavoro effettui il versamento contributivo come per gli apprendisti. Conseguentemente, ai fini della maturazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per fruire delle prestazioni di disoccupazione, i periodi di effettiva attività lavorativa, svolta negli archi temporali interessati, devono equipararsi a periodi coperti da contribuzione contro la disoccupazione involontaria.
Sul piano operativo, le relative domande dovranno essere presentate con le consuete modalità, corredate dalla documentazione attestante la trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero l’assunzione di giovani in possesso del diploma o dell’attestato previsto dalla legge.

Si evidenzia che la domanda per ottenere l’indennità giornaliera di disoccupazione deve essere presentata all’INPS sull’apposito mod. DS 21 entro 60 giorni a partire dal giorno di inizio della disoccupazione indennizzabile.

Poichè lo stato di disoccupazione indennizzabile viene a verificarsi di norma 7 giorni dopo la cessazione del lavoro, in pratica la domanda di disoccupazione va presentata entro i 67 giorni successivi a quello di inizio della disoccupazione stessa.

Infine, in caso si voglia fare ricorso si sottolinea che questo va posto alla commissione provinciale INPS.

LA CIRCOLARE INPS N. 274 DEL 3 DICEMBRE 1991

1 COMMENTO

Comments are closed.