INPS messaggio 4 marzo 2010, n. 6577
Chiarimenti in materia di disoccupazione.
In occasione del recente corso di formazione in materia di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti, organizzato dalla Direzione centrale, sono stati forniti alcuni chiarimenti che si riepilogano qui di seguito per la più ampia diffusione sul territorio.
Disoccupazione con requisiti ridotti ai lavoratori sospesi di ditte artigiane
A partire dal 1º gennaio 2010, l’articolo 19 della legge n. 2/2009 ha modificato le modalità di presentazione della domanda di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori sospesi.
Tale domanda non dovrà più essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, ma entro 20 giorni dalla data di sospensione dell’attività, utilizzando il modello SR72 (DS/Sosp) con il quale viene richiesta anche la prestazione di disoccupazione ordinaria.
Sarà cura dell’operatore, in assenza dei requisiti per la prestazione ordinaria (anzianità assicurativa di 2 anni e 52 settimane di contribuzione), verificare il possesso del “requisito contributivo ridotto” (anzianità assicurativa di 2 anni e 78 giorni di lavoro nell’anno che precede quello della sospensione).
In entrambe le ipotesi la concessione della prestazione è legata alla verifica dell’intervento integrativo dell’ente bilaterale, in assenza del quale nessuna delle due prestazioni può essere erogata.
La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) – in caso di sospensione – deve essere resa all’INPS mediante la compilazione dell’apposita sezione del modello DS/Sosp (circolare n. 73/2009).
Termini di presentazione della domanda di disoccupazione ordinaria – casi particolari
Nel periodo che intercorre tra la data di cessazione di un rapporto di lavoro con contribuzione utile per la disoccupazione e il termine ultimo per la presentazione della domanda (68 giorni), lo svolgimento di una attività lavorativa subordinata non coperta da contribuzione contro la disoccupazione (apprendista, socio di cooperativa D.P.R. n. 602/1970) non preclude la possibilità di accoglimento della stessa, in presenza di tutti i requisiti.
In caso di maternità indennizzata (astensione anticipata o obbligatoria) con inizio entro 8 giorni dalla data di cessazione di un rapporto di lavoro, il termine per la presentazione della domanda di disoccupazione è fissato a 60 giorni dalla conclusione del periodo indennizzato a titolo di maternità.
Disoccupazione e lavoro intermittente
Un contratto di lavoro intermittente che non preveda l’obbligo di risposta alla chiamata, quindi senza indennità di disponibilità – indipendentemente dalla durata dello stesso (tempo determinato o indeterminato) – può dare diritto alla disoccupazione sia ordinaria che con requisiti ridotti, per i periodi di mancato lavoro.
E’ necessario comunque verificare l’assenza di contribuzione per tale periodo.