Disoccupazione. Vale anche il periodo di Co.Co.Co. fino a 13 settimane.

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L’art. 2, comma 131, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabilisce che ai fini del computo del biennio di contribuzione, per il diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria, valgono an che i periodi di cococo (o cocopro),  per un massimo di 13 settimane.

Per il calcolo delle settimane è necessario dividere il totale dell’imponibile contributivo per il minimale di retribuzione giornaliera previsto per la gestione del commercio (per il 2009 è pari a 14.240,00 annui).