Donne vittime di violenza, arriva il congedo retribuito.

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Per fruire del congedo e dell’indennità occorre avere un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.

L’ Inps ha emesso le prime istruzioni con la Circolare 5/2016 sulla novità introdotte dal decreto legislativo 80/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, che riconosce alle lavoratrici dipen­denti del settore pubblico e privato (con esclusione del lavoro domestico) inserite in percorsi di prote­zione relativi alla violenza di genere – debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio – il diritto di astenersi dal lavoro, allo scopo di essere protette,  con un’indennità pari all’ultima retribuzione, con riferi­mento alle soli voci fisse e continuative del trattamento. Al riguardo l’Inps indica che per ultima retribuzione si intende quella individuata ai sensi dell’art. 23 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151/2001) ossia quella percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa; di conseguenza, un mese di congedo equivale a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro.

Poiché si tratta di tratta di  giorni effettivi di lavoro il congedo non è fruibile né indennizzabile nei giorni in cui non vi è obbligo di prestare attività  lavorativa quali, ad esempio, giorni festivi non lavorativi, periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività lavorativa, pause contrattuali nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto.

Quindi se la lavoratrice, ad esempio, ha un’attività di lavoro su 5 giorni lavorativi, ed indica un periodo di congedo per due settimane continuative dal lunedì della prima settimana al venerdì della seconda, il sabato e la domenica inclusi tra le due settimane non vanno conteggiati né indennizzati a titolo di congedo vittima di violenza di genere.

Gli adempimenti
Per esercitare questo diritto, la lavora­trice, salvo casi d’oggettiva impossibi­lità, è tenuta ad avvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso di almeno sette giorni, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo e consegnando al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione. Per consentire all’Inps le verifiche di competenza, la lavoratrice è tenuta altresì a presentare domanda alla Struttura territoriale INPS, di regola prima dell’inizio del congedo (al limite anche lo stesso giorno di inizio dell’astensione). Le lavoratrici che hanno già fruito di periodi di congedo, dall’entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015), sono tenute a presentare domanda anche per tali periodi in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati dall’Inps.

La Domanda all’Inps
La domanda, precisa l’Inps, dovrà essere presentata in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet.  Nella domanda la lavoratrice dovrà indicare il periodo di congedo richiesto prestando attenzione al fatto che che se il periodo indicato comprende giornate non lavorative (es. domeniche o festivi), il congedo va computato ed indennizzato avuto riguardo alle sole giornate di prevista attività  lavorativa.

Il congedo può essere fruito anche su base giornaliera
La legge prevede che il congedo possa essere usufruito anche su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali. In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, la dipendente può comunque scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La modalità oraria consente alla lavoratrice di astenersi dall’attività lavorativa per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Quindi, ad esempio, se l’orario medio giornaliero del mese precedente è pari ad 8 ore, l’assenza oraria nella giornata di lavoro deve essere pari a 4 ore, a prescindere dall’articolazione settimanale dell’orario di lavoro.

Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa ed è com­putato ai fini dell’anzianità di servizio, nonché per la maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trat­tamento di fine rapporto. Per quanto riguarda la contribuzione figurativa, l’Inps precisa, che spetta anche nel  caso in cui il congedo sia fruito in modalità giornaliera o oraria e segue le regole previste dall’art. 40 della legge 183 del 2010 venendo rapportata agli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione persa nel periodo, nelle giornate o nelle ore di congedo.

La lavoratrice vittima di violenza di genere ha, inoltre, diritto alla trasfor­mazione del rapporto di lavoro a tem­po pieno in lavoro a tempo parziale se disponibile in organico, che dovrà poi essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Le dipendenti pubbliche
Per quanto riguarda le dipendenti pubbliche, l’Inps ricorda che il trattamento economico viene corrisposto direttamente dal datore di lavoro e non dall’istituto di previdenza. In tal caso le somme corrisposte costituiscono reddito da lavoro dipendente e, pertanto, risultano imponibili sia ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della gestione ENPDEP (Assicurazione sociale Vita) nonchè ai fini del trattamento di fine servizio (TFR/TFS).