Impugnazione del licenziamento valido anche dopo 60 giorni, basta spedire nei termini

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Riportiamo un interessante intervento di esperti che evidenzia come anche recentemente la Corte di Cassazione afferma  l’efficacia impeditiva della decadenza dell’impugnativa di licenziamento spedita per posta prima del decorso del termine decadenziale (benchè pervenuta successivamente al datore di lavoro). Varie pronunce della Corte costituzionale hanno scisso il momento della spedizione di un atto da quello della ricezione dello stesso da parte del destinatario (C.Cost. 477/2002, 28/2004, 97/2004, 3/2010), ma, con riferimento all’impugnativa del licenziamento, il principio, prima della sentenza in epigrafe, poteva trovare applicazione solo in relazione alla impugnativa fatta con atto processuale, affidato all’ufficiale giudiziario (anche se questi si fosse avvalso del servizio postale), e non anche con riferimento all’impugnativa stragiudiziale effettuata per posta.

All’esito di una ricostruzione ampia e colta di vari istituti, richiamando – tra gli altri- alcuni precedenti di legittimità (Cass. 6335/2009, 22287/2008, 14087/2006, 12447/2004), le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione affermano l’efficacia impeditiva della decadenza dell’impugnativa di licenziamento spedita per posta prima del decorso del termine decadenziale (benché pervenuta successivamente al datore di lavoro): in particolare, la sentenza afferma la scissione tra il comportamento impeditivo della decadenza e l’efficacia dell’atto dichiarativo di impugnazione del licenziamento.

La pregevole motivazione opera una originale lettura della decadenza in relazione all’esigenza di certezza dell’esercizio del potere cui è apposto il termine, e non anche -salvo che vi sia apposita previsione positiva- in funzione di tutela del destinatario, dalla conoscenza dell’atto del quale prescinde; altro è, infatti, l’esercizio di un potere entro un termine (e così l’impedimento della decadenza ricollegata al decorso di quel termine), altro la produzione degli effetti dell’atto (salvo che vi siano previsioni espresse che unifichino i due momenti, in relazione ad atti recettizi, come avviene ai fini del perfezionamento del contratto, ovvero ai fini dell’interruzione della prescrizione).

In altri termini, se l’atto ha carattere recettizio, la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva, esclusivamente, ai fini della produzione degli effetti tipici dell’atto, a meno che essa non sia prevista, nella fonte che contempla la decadenza (legale, negoziale, o provvedimentale), come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva.

Le Sezioni Unite stabiliscono così il seguente principio di diritto: l’impugnazione del licenziamento, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato, atteso che, in base ai princìpi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale -l’effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell’attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio -idoneo a garantire un adeguato affidamento- sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra più forme di comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un’esistenza libera e dignitosa (art. 4 e 36 Cost.), concorre a mantenere un equo e ragionevole equilibrio degli interessi coinvolti.

Affermato il principio della scissione -sul piano logico (e, nel caso di spedizione dell’impugnativa a mezzo posta, anche fattuale)- tra comportamento interruttivo della decadenza e perfezionamento della fattispecie impugnatoria, la sentenza ne fa applicazione, con un obiter dictum che verosimilmente sarà produttivo di future pronunce di legittimità altrettanto innovative (cfr. Cass. SU 5395/1982 e Sez. Lavoro 11116/2006)- anche in relazione all’impedimento della decadenza con atti non inviati direttamente al datore, ma che comunque allo stesso devono pervenire per il perfezionamento della fattispecie, come avviene in relazione alla notifica del ricorso -recante impugnativa del recesso- depositato nel termine (il che potrebbe, invero, lasciare perplessi, in quanto qui il perfezionamento della fattispecie sia rimesso ad un atto successivo ed autonomo, qual è la notificazione, che la giuripsrudenza rimette alla stessa parte e non all’ufficio), nonché al deposito dell’istanza conciliativa ante causam (che l’ufficio di conciliazione deve poi partecipare al datore di lavoro).(Sentenza Cassazione civile 14/04/2010, n. 8830)