Con riferimento alla domanda di disoccupazione con requisiti ridotti riconosciuta dall’articolo 19 del decreto legge n. 185 del 2008 ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, l’istituto segnala che, a decorrere dal 1º gennaio 2010, la stessa non deve più essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, ma entro 20 giorni dalla data di sospensione dell’attività, utilizzando il modello SR72 (DS/Sosp) con il quale si richiede anche la prestazione di disoccupazione ordinaria.
E’ compito dell’Istituto verificare, in assenza dei requisiti per la prestazione ordinaria (anzianità assicurativa di 2 anni e 52 settimane di contribuzione), il possesso del requisito contributivo ridotto (anzianità assicurativa di 2 anni e 78 giorni di lavoro nell’anno che precede la sospensione).
In entrambe le ipotesi, la concessione della prestazione è subordinata all’intervento integrativo dell’Ente bilaterale, in assenza del quale nessuna delle due prestazioni può essere erogata, ed il lavoratore sospeso deve rendere all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro mediante la compilazione dell’apposita sezione del modello DS/Sosp.
Lo ha chiarito l’Ipns con messaggio n. 6577 del 4 marzo 2010