Lavoro accessorio e appalti. Una spruzzata di cipria.

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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 il Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017, con il quale il Governo ha voluto abrogare le disposizioni in materia di lavoro accessorio, nonché intervenire in merito alla responsabilità solidale negli appalti.
Le disposizioni di cui al Decreto Legge n. 25/2017 sono entrate in vigore il giorno 17 marzo 2017, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Si attende ora la conversione in legge.

LAVORO ACCESSORIO O VOUCHER

L’articolo 1 del Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25, a far data dal 17 marzo 2017,dispone l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del D.Lgs n. 81/2015 e, pertanto, l’abrogazione della fattispecie del lavoro accessorio.Ciò comporta che, già dal 17 marzo 2017 non è più possibile acquistare nuovi buoni lavoro per le prestazioni di lavoro accessorio.

Contestualmente, il secondo comma dell’art. 1 prevede l’istituzione di un periodo transitorio, in scadenza il 31 dicembre 2017, entro il quale i committenti potranno utilizzare, secondo le normali procedure, i buoni lavoro eventualmente già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto in esame (17 marzo 2017)ma non ancora utilizzati.

APPALTI

In relazione alla responsabilità solidale negli appalti, il Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25 modifica l’articolo 29, comma 2 del D.Lgs n. 276/2003 sopprimendo parte del primo periodo e gli interi secondo, terzo e quarto periodo.In particolare, il nuovo comma 2 risulta essere il seguente:

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.

Pertanto, il committente è obbligato in solido:

  • con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori,
  • entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto di appalto,
  • a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Rispetto alla versione in vigore sino al 16 marzo 2017, rimane invariato l’impianto generale della responsabilità solidale tra committente ed appaltatore ed eventuali subappaltatori per crediti retributivi e previdenziali/assistenziali, tuttavia vengono meno tutte quelle previsioni introdotte nel tempo per “alleggerire” la posizione del committente.

In particolare viene meno:

  • la possibilità, per i contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti che potessero “liberare” il committente dalla responsabilità solidale;
  • il beneficio a favore del committente della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori. Con l’introduzione da parte della Riforma Fornero (Legge n. 92/2012) del beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore, il legislatore aveva previsto una sorta di gerarchia tra i soggetti potenzialmente “aggredibili” dal lavoratore per retribuzione e contributi. In particolare, l’azione esecutiva del lavoratore poteva essere avanzata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo che fosse stata provata “l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore” e degli eventuali subappaltatori inadempienti. Ora con l’abrogazione della predetta norma viene ristabilita la responsabilità solidale piena del committente con l’appaltatore e con ciascun eventuale subappaltatore.

Con la soppressione dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs n. 276/2003, viene altresì meno la previsione secondo la quale il committente che in virtù della responsabilità solidale avesse effettuato nei confronti dei lavoratori il pagamento relativo ai trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto fosse tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta.