OBBLIGO DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO CHE ABBIA OCCUPATO LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO PRIVO DI PERMESSO DI SOGGIORNO. BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SEZ. LAV. N. 22559 DEL 5/11/2010.
VERSAMENTO CONTRIBUZIONE INPS PER LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO. CORTE DI CASSAZIONE COMMENTO SENT. N. 22559 DEL 5/11/10
OBBLIGO DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO CHE ABBIA OCCUPETO LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO PRIVO DI PERMESSO DI SOGGIORNO. BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SEZ. LAV. N. 22559 DEL 5/11/2010.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22559 del 5/11/2010, ribadendo l’orientamento già espresso con la sentenza n. 7380/2010, ha statuito che il datore di lavoro che stipuli un contratto di lavoro con un lavoratore extracomunitario, privo del permesso di soggiorno, ha l’obbligo di versare i contributi Inps in relazione alle retribuzioni dovute, a nulla valendo invocare la condizione di clandestino, propria del lavoratore.
La vicenda prende avvio dalla impugnazione promossa da un imprenditore avverso un avviso di accertamento emesso dall’Inps per omissioni contributive a fronte di prestazioni lavorative rese da lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno.
Rigettato il ricorso avverso il predetto verbale sia in primo che in secondo grado, il datore di lavoro ha adito la Corte di Cassazione, sostenendo che doveva dirsi preclusa all’Inps la possibilità di recuperare in via coattiva la contribuzione essendo, a suo dire, esclusa la regolarizzazione contributiva a fronte del divieto di stipulare contratti di lavoro con extracomunitari clandestini.
La Corte di Cassazione, richiamando il proprio precedente giurisprudenziale, ha precisato che se è pur vero che il contratto di lavoro stipulato con il lavoratore privo del permesso di soggiorno è un contratto in violazione della legge in materia di immigrazione (art. 22, comma dodicesimo, Dlgs 286/1998), tuttavia tale illegittimità non comporta il venir meno del diritto del lavoratore alla retribuzione (e, di qui, alla contribuzione) per il lavoro eseguito, secondo le indicazioni dell’art. 2126 cc.
Del resto, tale conclusione, prosegue la Suprema Corte, è coerente con la razionalità complessiva del sistema, atteso che diversamente ragionando si consentirebbe a chi viola la legge sulla immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle, cui è soggetto il datore di lavoro che rispetta la legge.
Ne discende che il datore di lavoro che impieghi lavoratori extracomunitari in violazione della legge sulla immigrazione, oltre ad incorrere nella sanzione penale, è tenuto al pagamento della contribuzione all’Inps, quale obbligazione derivante dell’instaurato rapporto di lavoro.
Avv. Emanuela Manini
05-11-2010 – Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22599/2010 del 05.11.2010
I CONTRIBUTI INPS SONO DOVUTI ANCHE PER I LAVORATORI CLANDESTINI
L’azienda è tenuta a versare i contributi INPS per i lavoratori extracomunitari clandestini.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n 22559 del 5 novembre 2010 che, ribadendo un orientamento già inaugurato con la sentenza n. 7380 del marzo 2010, ha statuito: “In tema di prestazioni rese da lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, l’illegittimità del contratto per la violazione delle norme imperative del testo unico sull’immigrazione, non esclude l’obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro. Ne consegue che è perfettamente legittimo il verbale con il quale l’INPS richiede i contributi per i lavoratori extracomunitari impiegati senza permesso di soggiorno, dal momento che il reato di aver favorito la permanenza di clandestini nel territorio dello Stato non impedisce l’emersione degli effetti propri del contratto di lavoro e l’obbligo di pagare i contributi evasi”.