A partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo.
Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributi versati durante l’intera vita assicurativa.
Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa.
Quindi tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo (più vantaggiosa) avranno una pensione in pro rata calcolata con entrambi i sistemi di calcolo.
La pensione di vecchiaia, per le donne iscritte all’AGO e forme sostitutive, a partire dal 1° gennaio 2012 si conseguirà a 62 anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare a 66 anni di età. Ci sarà quindi parità tra uomini e donne.
Sempre da gennaio 2012 per le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione separata, l’età pensionabile è fissata a 63 anni e 6 mesi e per il 2018 a 66 anni di età. Mentre gli uomini del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, già dal 2012 conseguono la pensione a 66 anni.
Tutti, uomini e donne, devono avere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.
Le donne del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi dal 1° gennaio 2012 potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni.
Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata. Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono per l’anno 2012 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini.
Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile). La pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.
E’ previsto il blocco dell’adeguamento all’inflazione per il 2012 e il 2013, per i trattamenti pensionistici che superano 1.402 euro nel 2011.
Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei limiti anagrafici previsti per la vecchiaia.
Oltre all’innalzamento dell’età viene affiancata anche una certa flessibilità nell’uscita dal lavoro. Da 62 anni a 70 anni il pensionamento sarà flessibile con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione del capitale accumulato con il metodo contributivo calcolati fino a 70 anni.
Per le donne che entro il 31 dicembre 2012 raggiungono i 60 anni di età e hanno almeno 20 anni di anzianità contributiva potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età. In via eccezionale, per i lavoratori del settore privato, iscritti all’AGO e alla forme sostitutive, è stato previsto quanto segue:
a. i lavoratori (uomini e donne) che entro il 31 dicembre 2012 maturano 36 anni di contribuzione e 60 anni di età o 35 di contribuzione e 61 di età potranno andare in pensione al compimento dei 64 anni di età;
b. le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2012 maturano almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età.
La “riforma delle pensioni”, con l’aumento dell’età pensionabile e l’abolizione delle pensioni di anzianità, non si applica:
– ai lavoratori che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre secondo la normativa vigente alla predetta data del 31 dicembre 2011;
– alle lavoratrici dipendente ed autonome, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.