Licenziamento illegittimo, risarcimento del danno e trattamento pensionistico
Con sentenza n. 1462/2012 la Cassazione ha affermato che in caso di licenziamento ingiustificato per licenziamento riconosciuto come illegittimo dal giudice del lavoro, il risarcimento del danno in favore del prestatore non riguarda soltanto il periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quella del pensionamento. Infatti, gli importi debbono necessariamente “coprire” anche i periodi successivi al pensionamento, poiché il trattamento pensionistico non ha natura retributiva e non può essere sottratto dal risarcimento spettante, secondo un orientamento già espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13871/2007.