In materia di risarcimento del danno a favore del lavoratore illegittimamente licenziato, il datore di lavoro non può detrarre quanto percepito da quest’ultimo a titolo di indennità di mobilità, atteso che la stessa va intesa come non acquisita essendo ripetile dagli Istituti previdenziali.
Lo ha stabilito la Cassazione Sezione Lavoro con sentenza n. 3597 del 14 febbraio 2011.