Licenziamento ritorsivo è nullo. Anche sotto i 16 dipendenti
Il licenziamento ritorsivo è nullo perché viziato da motivo Illecito – e comporta l’applicazione dell’art. 18 St Lav. Anche se il datore di lavoro ha meno di 16 dipendenti. (Cassazione Sezione Lavoro n. 24347 del 1° dicembre 2010, Pres. Vidimi, Rel. Ianniello).
Francesco G. dipendente della s.n.c. Infor Studio, azienda con meno di 16 dipendenti, è stato licenziato dopo avere avanzato rivendicazioni di natura retributiva. Egli ha chiesto al Tribunale di Bari di dichiarare la nullità del licenziamento, in quanto viziato da motivo illecito. Il Giudice ha accolto la domanda affermando la natura ritorsiva del licenziamento, ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro e ha condannato l’azienda al risarcimento del danno in base all’art. 18 St. Lav. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Bari. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la Corte barese, tra l’altro, per avere applicato l’art. 18 St. Lav. nonostante essa avesse meno di 16 dipendenti.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 24347 del 1 dicembre 2010, Pres. Vidiri, Rel. Ianniello) ha rigettato il ricorso, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui la norma dell’art. 3 della legge 108 del 1990 – relativa all’estensione ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori di cui agli artt. 4 della legge n. 604 del 1966 e 15 della legge n. 300 del 1970, delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 18 della medesima legge n. 300 del 1970, a prescindere dal numero dei dipendenti del datore di lavoro e anche a favore dei dirigenti – deve intendersi applicabile in genere ai licenziamenti nulli per motivo illecito determinante e in particolare a quelli che siano determinati in maniera esclusiva da motivo di ritorsione o di rappresaglia.