Lo statuto

STATUTO

Della “Federazione Lavoratori Agro-Industria Commercio e Affini Uniti” (F.L.A.I.C.A. Uniti) del Lazio.

Art.1: Denominazione

E’ costituita l’Associazione Sindacale denominata “Federazione Lavoratori Agro-Industria Commercio e Affini del Regione LAZIO (F.L.A.I.C.A. Uniti) con sede in Roma , via dell’Aeroporto n. 129.

Art.2: Principi Generali

L’Associazione Sindacale  è  fondata sui principi di uguaglianza, solidarietà, giustizia sociale, democrazia, autonomia, pacifici e ideologici. I caratteri essenziali dell’Associazione Sindacale denominata “Federazione Lavoratori Agro-Industria Commercio e Affini Uniti“ della Regione Lazio  sono:

–         Un sindacato fortemente radicato nelle fabbriche e nella società, che fonda la sua contrattazione a tutti i livelli e sul conflitto come mezzo di regolazione democratica degli interessi diversi presenti nella nostra società;

–         Un sindacato che raccolga in un progetto organico, fondato su principi di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia sociale le aspirazioni, i bisogni, le domande che nascono dalle istanze di base organizzate nelle fabbriche e nella società;

–         Un sindacato che assuma nella sua politica la differenza sessuale superando la separatezza dei mondi della produzione e della riproduzione femminile, la supremazia dell’uno sull’altro attribuendo valore economico al lavoro produttivo;

–         Un sindacato capace di andare oltre il diritto uguale, al fine di valorizzare le differenze, realizzare le effettive pari opportunità, salvaguardare le minoranze, tutelare i diritti personali indisponibili;

–         Un sindacato capace di porre sullo stesso piano lavoratori italiani e stranieri (intra ed extracomunitari) per garantire a tutti eguali diritti;

–         Un sindacato che faccia propria la battaglia dei soggetti deboli, socialmente e fisicamente svantaggiati battendosi per la loro integrazione lavorativa e sociale;

–         Un sindacato autonomo dai padroni e dallo Stato. Autonomia che và realizzata attraverso forti contenuti progettuali, contrastando ogni forma di subalternanza politica e culturale attraverso un saldo riferimento ai valori di uguaglianza e solidarietà storicamente espressi dal movimento operaio;

–         Un sindacato che si batta per consistenti riduzioni di lavoro, che si proponga contro la disoccupazione e per l’emancipazione, la ridistribuzione fra tutti del lavoro esistente e necessario, che ritenga già maturata la condizione per puntare ad un orario di lavoro di 30 ore settimanali;

–         Un sindacato in cui i lavoratori contino nelle decisioni, che sia vicino alle fabbriche, organizzato su base federativa per evitare che i centri decisionali nazionali prevarichino le istanze di base e periferiche del sindacato;

–         Un sindacato che operi per un ambiente vivibile dentro e fuori le fabbriche, contro il degrado ambientale e sociale. Impegnato per una riconversione ecologica della produzione e dell’economia e per affermare un modello di sviluppo diverso dall’attuale;

–         Un sindacato impegnato sul terreno di un nuovo internazionalismo che superi i “vecchi blocchi” economici e militari e che affermi una fase di pace e disarmo, anche attraverso la riconversione dell’industria bellica. Senza una vera giustizia ed uguaglianza fra i popoli la pace sarà sempre in pericolo;

–         Un sindacato a fianco dei lavoratori in tutto il mondo e dei popoli in lotta per l’auto determinazione.

Art.3: Scopo

L’associazione sindacale organizza, rappresenta e tutela i diritti dei lavoratori dipendenti da:

–         aziende agricole e affini

–         aziende industriali della conservazione e trasformazione dei prodotti alimentari

–         aziende commerciali del terziario, della distribuzione dei servizi

–         aziende del turismo

–         studi professionali

–         servizi di pulizia e affini

–         proprietari di fabbricati

–         istituti di sorveglianza privata

–         cooperative di consumo

–         e affini

L’Associazione Sindacale intende affermare gli interessi individuali e collettivi di natura sindacale connessi ai rapporti economici, sociali e professionali dei lavoratori dipendenti dalle imprese sopraccitate.

In particolare l’Associazione Sindacale:

–         Stipula contratti ed accordi di lavoro con le controparti

–         Studia ed elabora le linee per la soluzione dei problemi economici e sociali

–         Tende ad realizzare la piena partecipazione dei lavoratori alle formazione professionale, alla gestione del collocamento ed alla tutela previdenziale ed assistenziale dei lavoratori

–         Promuove e coordina la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi in ogni ambiente di lavoro, mediante interventi di politica organizzativa

–         Promuove le iniziative idonee per lo sviluppo dell’attività formativa degli iscritti e dei quadri dirigenti

–         L’Associazione Sindacale non ha fini di lucro ed è indipendente da ogni forza politica, dal padronato e dai governi

–         Esercita tutte le funzioni che siano ad essa demanate in virtù di leggi, regolamenti, statuti e disposizioni.

Art.4: Strutture

L’Associazione Sindacale F.L.A.I.C.A. Uniti del Lazio aderisce alla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.).

Art.5: Organi

Sono organi della Federazione:

–         il Congresso

–         il Comitato Direttivo

–         il Comitato Esecutivo

–         la Segreteria

Le decisioni vengono assunte, salvo quanto diversamente stabilito, a maggioranza. Le deliberazioni degli organismi sono valide qualora si realizzi la presenza del 50%+1 degli aventi diritto.

Art.6: Il Congresso

Il Congresso è il massimo organo deliberante e si riunisce ogni 4 anni. La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta dal Comitato Direttivo a maggioranza di 2/3. L’ordine del giorno del Congresso è fissato dal Comitato Direttivo uscente e deve essere noto almeno 3 mesi prima della data di convocazione. Il Congresso fissa l’indirizzo generale della Federazione Regionale.

Art.7: Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da 30 componenti ed è l’organo deliberante della Federazione tra un congresso e l’altro.

Il Comitato Direttivo provvede a:

–         definire gli indirizzi generali, sindacali ed organizzativi della Federazione Regionale in base al deliberato congressuale

–         eleggere il comitato esecutivo

–         convocare il congresso della Federazione Regionale

–         emanare il regolamento per l’attuazione dello Statuto della Federazione Regionale

–         armonizzare le norme sul tesseramento.

Il Comitato Direttivo è convocato dalla Segreteria Regionale almeno due volte l’anno. In via straordinaria può essere convocato da una richiesta di 1/3 dei membri del Direttivo o della maggioranza del Comitato Esecutivo.  I membri del Direttivo vengono eletti dal Congresso. Il Direttivo può decidere di sostituire mediante cooptazione  un numero massimo di 10 componenti  in caso di dimissioni o decadenza durante il mandato congressuale.

Art.8: Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo provvede all’esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo.

E’ composto:

–         dalla Segreteria della Federazione Regionale

–         da 8 componenti eletti dal Comitato Direttivo Regionale

Si riunisce almeno ogni 3 mesi e comunque su richiesta di 1/3 dei componenti. Il Comitato Esecutivo convoca il Comitato Direttivo e ne fissa l’ordine del giorno. Il Comitato Esecutivo traduce in indirizzi operativi le politiche generali, contrattuali, organizzative ed amministrative fissate dal Comitato Direttivo.

Art.9: La Segreteria

La Segreteria Regionale viene eletta dal Comitato Direttivo tra i propri componenti ed è composta da un Segretario Generale e da un numero di Segretari fissato dal Comitato Direttivo. La Segreteria Regionale rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e dei pubblici poteri. Al Segretario Generale spetta la rappresentanza legale. Il Segretario Generale coordina e promuove l’attività della Segreteria. La Segreteria dell’Associazione Sindacale prende le iniziative e le misure necessarie ad assicurare la normale attività della Federazione Regionale e il suo funzionamento in armonia con le decisioni degli organi deliberanti.

Art.10: Incompatibilità

E’ incompatibile la carica di componente di organismi direttivi ed esecutivi della Federazione con incarichi direttivi ed esecutivi di partito.

Art.11: Diritti degli Iscritti

I lavoratori iscritti all’Associazione Sindacale hanno i seguenti diritti:

–         partecipare all’elezione degli organismi dirigenti e alla formazione delle deliberazioni dell’Associazione Sindacale

–         essere periodicamente informati dell’attività politica e organizzativa dell’Associazione Sindacale

–         contribuire alla elaborazione delle decisioni a partire dal livello aziendale

–         essere messi a conoscenza delle diverse opinioni presenti nell’Associazione Sindacale in merito ai temi di volta in volta in discussione, attraverso appositi strumenti

–         partecipare alle riunioni sindacali

–         partecipare attivamente agli scioperi e ad ogni manifestazione sindacale.

Art.12: Diritti dei Lavoratori

L’Associazione Sindacale denominata “Federazione Lavoratori Agro-Industria Commercio e Affini Uniti del Lazio” è impegnata a realizzare il diritto di tutti i lavoratori ad eleggere con voto segreto i propri Rappresentanti Sindacali. Ai Rappresentanti Sindacali va riconosciuta la piena titolarità della contrattazione aziendale. La F.L.A.I.C.A. Uniti intende operare affinché sia riconosciuto ai lavoratori il diritto a decidere sulle piattaforme rivendicative, sugli accordi sindacali e sulla nomina delle delegazioni alle trattative.

Art.13: Patrimonio

Le entrate ordinarie dell’Associazione Sindacale sono costituite dalle quote tessera e contributi secondo la quantità e le modalità definite dal Comitato Direttivo. La gestione amministrativa è di competenza della Segreteria Regionale che può nominare un tesoriere. Il patrimonio dell’Associazione Sindacale è costituito dai contributi dei soci e da tutti i beni mobili e immobili da essa acquisiti o da essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I singoli soci o gruppi di associati non possono chiedere la divisione del fondo comune e patrimoniale. La Segreteria Regionale  sottoporrà all’approvazione del Comitato Direttivo, di norma entro il primo quadrimestre, i bilanci.

Art.14: Le modifiche dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato con delibera del Congresso espressa con la maggioranza dei 2/3.

Art.15: Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia  alle norme del codice civile. Il presente Statuto, con le modifiche ed integrazioni apportate dal Congresso Regionale tenuto  a Torvaianica (Roma)  il 30/04/2009 viene approvato all’unanimità.

Il Presidente del Congresso

(Pierpaolo LEONARDI)

Torvaianica lì, 30/4/2009.