Il nostro ordinamento prevede che i lavoratori assenti dal lavoro per malattia possano essere sottoposti a visite fiscali, volte a evitare fenomeni fraudolenti e abusi delle tutele accordate a coloro che non possono recasi a lavoro a causa del proprio stato di salute.
Sin dal primo giorno di malattia, sussiste in capo al lavoratore un obbligo di reperibilità presso il proprio domicilio per sottoporsi all’eventuale visita del medico fiscale.
Come è noto, dal 1° settembre 2017, in applicazione del Decreto Legislativo 75/2017, sono entrate in vigore le norme che istituisco il “Polo unico per le visite fiscali”, con l’attribuzione all’INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.
Reperibilità Malattia Dipendenti Pubblici 2019
Ecco uno schema con le fasce orarie di reperibilità durante la malattia per i dipendenti pubblici nel 2019. Nella tabella c’è anche la comparazione con i dipendenti del settore privato.
I lavoratori in malattia dovranno trovarsi presso l’indirizzo di domicilio indicato nel certificato medico; in caso di assenza alla visita di controllo dell’INPS si potranno avere diverse sanzioni, come spiegheremo in seguito.
Schema degli orari mutua e fasce di reperibilità | |||
Settore privato | Settore pubblico | ||
Reperibilità 7 giorni su 7 compresi festivi | Fasce orarie di reperibilità (7 gg su 7 compresi festivi) | ||
Mattina | Pomeriggio | Mattina | Pomeriggio |
dalle 10.00 alle 12.00 | dalle 17.00 alle 19.00 | 9.00 – 13.00; | 15.00 – 18.00 |
Al fine di rendere chiaro il quadro di riferimento normativo l’INPS con il messaggio 1399 del 29 marzo 2018 ha coordinato l’insieme delle indicazioni fornite con aggiornamenti determinati anche dai chiarimenti forniti dai Ministeri competenti.
Costituiscono ipotesi di irreperibilità giustificata la concomitanza di visite o prestazioni specialistiche o altri giustificati motivi, come cause di forza maggiore o situazioni che rendono necessaria la presenza del lavoratore altrove.
Oppure si deve trattare di stati invalidanti connessi a una patologia in grado di determinare di per sé una menomazione di cospicuo rilievo funzionale.