Il Ministero dell’Interno ha pubblicato la circolare prot. 0008456 del 23 dicembre 2009, con la quale vengono fornite ulteriori indicazioni circa la procedura di emersione dal lavoro irregolare nell’attività di assistenza e di sostegno alle famiglie ex legge 3 agosto 2009, n. 102.
Il Ministero, in particolare, chiarisce i casi relativi all’impossibilità del datore di lavoro di andare presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno. In questo caso, il coniuge, i figli o altri parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado potranno sottoscrivere il contratto di soggiorno per conto del proprio congiunto, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 445/2000. In caso in cui a firmare il contratto di soggiorno dovesse provvedere un soggetto diverso da questi, si potrà far ricorso, oltre che ad apposita procura notarile, anche a delega o mandato o procura con firma autenticata da un funzionario del Comune di residenza del datore di lavoro.
Infime, nell’ipotesi in cui sia necessario procedere al cumulo dei redditi per poter regolarizzare una colf , si potrà intendere per nucleo familiare non soltanto quello configurato dalla vigente normativa,, ossia i familiari che hanno la medesima residenza ma anche la c.d. “famiglia anagrafica”, così come definita dall’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che intende per famiglia anagrafica un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.
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