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Ospedale San Camillo Roma

Ospedale San Camillo - Flaica Lazio

Inversione di tendenza alla mensa dell’Ospedale S. Camillo di Roma. La ditta appaltatrice, Innova Spa, reinternalizza i lavoratori del lavaggio, da molti anni sfruttati dalle varie cooperative alle quali veniva affidato il sub-appalto. L’ Accordo Innova deve essere seguito da altre iniziative simili per riportare dignità e sicurezza nel settore.

Corden Pharma Sermoneta (LT)

Continua la crisi occupazionale nei servizi in appalto dello stabilimento Corden Pharma di Sermoneta.  Ennessimo ricorso agli ammortizzatori sociali, ma il futuro non promette ninte di buono: ACCORDO CONSORZIO T.P.        L’ACCORDO ACTESS.

Plasmon Latina

Servizio mensa - Flaica Lazio

Cambio appalto alla mensa Plasmon di Latina, La Camst subentra alla Gemeaz Elior e garantisce i livelli occupazionali.

L’ACCORDO SINDACALE

Filippo Romaniello ci ha lasciato.

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Ospedale S. Maria Goretti  Latina,  5 settembre 2016

Ciao,  Filippo.

Restiamo attoniti, non ce l’aspettavamo.

Abbiamo ancora negli occhi il viaggio a Milano. Il tuo intervento al Congresso della CUB, appena due mesi fa.

I commenti stupiti, l’ammirazione per il tuo spirito battagliero sempre a favore dei più deboli. Per le lotte ancora da fare, senza  risparmi per la fatica che  il tuo cuore non poteva più sopportare.

C’eravamo illusi qualche giorno fa, quando, sereno, ci avevi dato un messaggio di speranza.

E’ stato il momento più bello, per schermare un ricordo indelebile: ci lasciavi e sorridevi sereno.

Scusaci, Filippo, vorremmo non piangere, ma è più forte di noi.

Ti sentiremo vicino per sempre.

Con tutto il nostro affetto.

C.U.B. LATINA      FLAICA LAZIO      UNIONE INQUILINI LATINA

INTERMEDIAZIONE E ABUSO.

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BNL - Flaica Lazio

Non conosce confini l’abuso sull’intermediazione della manodopera. Non si salva nemmeno la ex  Banca Nazionale del Lavoro che per l’archivio di Pratica di Mare si serviva di lavoratori  assunti da  una società di comodo. Oltre sessanta lavoratori, brutalmente esclusi anche nel cambio di appalto, assistiti dalla  FlaicaLazio,  hanno fatto ricorso al tribunale di Roma, che ha emesso delle sentenze contrastanti. Riportiamo quella che, a nostro avviso, inquadra meglio la questione:

Tribunale di Roma sentenza n. 12489 del 19.07.2016

Le altre sentenze in appello SCARSELLA EMANUELA + 1   GIULIANI + altri Gallo 19.01.2017    COCCI +altri Pascarella 19.01.2017

Vicini a Rita, piangiamo Andrea.

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Rita Soldati è la nostra dirigente sindacale di Pomezia.

Nella notte del 24 agosto, insieme al marito, Andrea Cossu, è rimasta sepolta dalle macerie della casa di Pescara del Tronto (AP), dove erano in vacanza.

Dopo alcune ore Rita è stata estratta viva, Andrea, invece, non ce l’ha fatta.

Rita e Andrea, erano sposati da oltre vent’anni. Senza figli, ambivano ad un destino comune, quello che dovrebbe spettare per diritto divino alla brava gente. Quella gente che apprezza l’esistenza come dono di Dio e non per la materialità che ci fornisce la vita.

Ad Andrea va il nostro commosso ed estremo saluto, a Rita il nostro affetto e la nostra vicinanza per i giorni a venire.

Non ti lasceremo sola, Rita.

Ai sanitari tocca guarire le ferite del corpo che hai subito il 24 agosto, a noi quella di aiutarti a guarire le lacerazioni dell’anima.

Nulla sarà come prima, perché dopo mamma e papà il destino in breve tempo si è portato anche Andrea, ma cercheremo in tutti i modi di colmare il bacino degli affetti svuotato da un evento soprannaturale che punisce tutti senza distinguere tra buoni e cattivi.

Un forte abbraccio dai tuoi colleghi

Amedeo, Lorenza, Quirino, Cristina, Stefania, Francesca di Latina, Francesca di Roma. Francesca di Cerveteri, Ciro, David, Daniela Nettuno, Daniela Aprilia, Marusca, Giancarlo, Loredana, Mary, Lucia, Angela, Silvana, Fabiola.

Contratti pirata. Il Ministero mette il freno.

ccnl - flaica lazio

Applicazione Ccnl nell’ambito degli appalti pubblici

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota n. 14775 del 26 luglio 2016,  con la quale richiama l’attezione degli organi di vigilanza sulla necessità di procedere alla verifica dei rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative anche in relazione al personale impiego nell’ambito di appalti pubblici.

La verifica sul mancato rispetto dei citati contratti comporta l’impossibilità di fruire di qualsiasi beneficio normativo e contributivo che l’ordinamento intende riservare a determinate platee di datori di lavoro, ivi compreso l’esonero contributivo già previsto dalle leggi di Stabilità 2015 e 2016.

La verifica sul contratto applicato assume rilevanza anche ai fini dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 e dell’art. 2, comma 25, della Legge n. 549/1995. Le norme, infatti, impongono che il calcolo della contribuzione obbligatoria vada effettuato applicando, qualora superiore, l’importo delle retribuzioni previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della “categoria” in cui opera l’impresa.

Linea PIERROT

Nonostante la liberalizzazione degli orari di vendita continua la caduta degli acquisti. Non si salvano neppure  le grandi firme. Due considerazioni: 1) non aumenta le vendite l’ampliamento degli orari; 2) non basta l’attrazione del  prodotto di classe se i consumatori diventano sempre più poveri.

LA PROCEDURA

Refezione scolastica Anzio. Arriva il Tfr.

Servizio mensa - Flaica Lazio

La Coop. Solidarietà e Lavoro si è piegata, dopo aver sostenuto che il pagamento del TFR ai lavoratori della refezione scolastica era condizionato dal comune di Anzio che non pagava le fatture.  I nostri assistiti hanno presentato il decreto ingiuntivo e la società ha dovuto assolvere ai suoi impegni.  il-verbale-di-accordo

Pensione di reversibilità. Nuovi stimoli al matrimonio ed alle unioni civili.

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Pensione di reversibilità anche al coniuge, indipendentemente dalla differenza di età. Ovviamente riguarda anche le unioni civili, che hanno avuto  riconosciuto lo stesso diritto con la recente legge sulla stabile convivenza.

In pratica, si apre la caccia al pensionato benestante, che può assicurare una vita intera a carico dello Stato, anche ad un badante diciottenne….

Sarà il motivo per cui la pensione di reversibilità avrà i giorni contati?

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 174 depositata il 14 luglio 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

La norma dichiarata illegittima limitava l’ammontare della pensione di reversibilità quando il coniuge scomparso aveva contratto matrimonio a un’età superiore ai settant’anni e il coniuge superstite era più giovane di almeno vent’anni.

La Corte, richiamandosi alla propria costante giurisprudenza, elaborata nel corso degli anni in tema di analoghe norme restrittive, ha ritenuto irragionevole una limitazione del trattamento previdenziale, connessa al mero dato dell’età avanzata del coniuge e della differenza di età tra i coniugi.
La Corte ha ribadito che ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve rispettare i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza e il principio di solidarietà, che è alla base del trattamento previdenziale in esame, e non deve interferire con le scelte di vita dei singoli, espressione di libertà fondamentali.

In particolare la sentenza ritiene inaccettabili le limitazioni basate su un dato meramente naturalistico quale l’età per incidere su un istituto – la pensione di reversibilità – fondato sul vincolo di solidarietà che si stabilisce nella famiglia.

Le limitazioni introdotte dalla norma – ora dichiarata incostituzionale – si collegano alla presunzione che i matrimoni contratti da chi abbia più di settant’anni con una persona di vent’anni più giovane traggano origine dall’intento di frodare le ragioni dell’erario, in assenza di figli minori, studenti o inabili.

Questa presunzione di frode alla legge è connotata in termini assoluti; in tal modo preclude ogni prova contraria. Anche nell’assolutezza di questa presunzione si coglie l’intrinseca irragionevolezza della disposizione impugnata, che enfatizza la patologia del fenomeno, partendo dal presupposto di una genesi immancabilmente fraudolenta del matrimonio tardivo.

Si tratta, a ben vedere, di un presupposto di valore, sotteso anche a precedenti discipline restrittive, fortemente dissonante rispetto all’evoluzione del costume sociale. Il non trascurabile cambiamento di abitudini e propensioni collegate a scelte personali, indipendenti dall’età, emerge anche dalla precedente giurisprudenza della Corte Costituzionale. La piena libertà di determinare la propria vita affettiva ben si collega all’allungamento dell’aspettativa di vita.

L’ordinamento configura la pensione di reversibilità come una forma di tutela previdenziale, uno strumento necessario per il perseguimento dell’interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno. Come la stessa Corte Costituzionale ha chiarito nella sua giurisprudenza, essa risponde all’esigenza di garantire quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l’effettivo godimento di diritti civili e politici (art. 3, secondo comma, della Costituzione) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, della Costituzione) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, primo comma, della Costituzione).

In virtù di tale connotazione previdenziale, il trattamento di reversibilità si colloca nell’alveo degli articoli 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Carta fondamentale, che prescrivono l’adeguatezza della pensione quale retribuzione differita e l’idoneità della stessa a garantire un’esistenza libera e dignitosa.

La Corte ha ritenuto che la norma dichiarata incostituzionale abbia irragionevolmente sacrificato i diritti previdenziali del coniuge superstite.

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