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La politica “combatte” il crollo delle nascite.

Se la legge di stabilità intendeva  stimolare l’aumento delle nascite, ha concesso veramente pochi stimoli alla paternità. Infatti, il CONGEDO OBBLIGATORIO destinato al papà, da fruire entro i primi 5 mesi dalla nascita o dall’adozione, passa da uno a due giorni. Ad esso possono essere aggiunti antri due giorni di CONGEDO FACOLTATIVO, però da sottrarre a quello della madre, che deve espressamente indicare di essere d’accordo. La domanda deve essere presentata 15 giorni prima ed entrambi i congedi sono pagati interamente dall’Inps. Vale solo per i dipendenti privati. Il congedo è unico anche se il parto è gemellare.

Pensa che sforzo per contrastare il calo demografico!

Colleferro. Accordo alla XPO Logistics

Dopo tre mesi circa di trattative è stato raggiunto l’accordo presso la  Regione Lazio sugli esuberi nel sito di Colleferro. Sulla disdetta del contratto integrativo, fatto salvo i buoni mensa, sarà riesaminata al termine della solidarietà la questione dell’indennità trasporto revocata.

L’ACCORDO SINDACALE

Pomezia. Accordo alla Sigma Tau

Sigma Tau - Flaica Lazio
Sigma Tau - Flaica Lazio

Raggiunto l’accordo sull’esubero presso la mensa Sigma Tau. Parte il contratto di solidarietà, in attesa dei pensionamenti.

L’ACCORDO SINDACALE

Importi mensili 2016 ammortizzatori sociali.

ammortizzatori sociali - Flaica Lazio

INPS: cir.48/16 – importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, NASpI e DIS-COLL – anno 2016

L’Inps, con la circolare n. 48 del 14 marzo 2016,  comunica la misura, in vigore dal 1° gennaio 2016, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, della mobilità, deitrattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

 Trattamenti di integrazione salariale

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/15, la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%:

Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso  971,71  914,96
Superiore a 2.102,24 Alto  1.167,91 1.099,70 

Si sottolinea inoltre che, in base al combinato disposto dell’art. 3 e del comma 1, lett. I e M, dell’art. 46 (abrogazione art. 1 L. 863/84 e art. 13 L. 223/91), per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà, il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. n. 148/2015.

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

 Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso  1.166,05  1.097,95
Superiore a 2.102,24 Alto  1.401,49    1.319,64 

La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all’art.3 comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/15, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’art. 18, comma 2, del già richiamato Decreto Legislativo.

Fondo credito

a) Assegno ordinario 

Si riportano i massimali mensili indicati nella circolare n. 101, del 21 maggio 2015, per l’assegno ordinario aggiornati per l’anno 2016 nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi:

Massimali assegno ordinario
Retribuzione mensile lorda (euro) Massimale (euro)
Inferiore a      2.126,33 1.154,85
Compresa tra  2.126,33 – 3.361,21 1.331,11
Superiore a     3.361,21 1.681,62

 

b) Assegno emergenziale

Si riportano i massimali mensili, indicati nella circolare n. 101 sopracitata, per l’assegno emergenziale aggiornati per l’anno 2016, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.

L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%. Stante il disposto normativo di cui all’art. 12, comma 3, lett. a), tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens:

Massimali assegno emergenziale
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a       40.720,45 2.378,58 2.239,67
Compresa tra  40.720,45 – 53.578,73 2.679,45
Superiore a     53.578,73 3.750,21

 

Fondo credito cooperativo

a) Assegno emergenziale

Si riportano i massimali mensili previsti dall’art 12, co 3 del D.I. n.82761 del 20 giugno 2014 per l’assegno emergenziale aggiornati per l’anno 2016, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.

L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens:

Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a       38.494,84 2.281,32 2.148,09
Compresa tra  38.494,84 –53.690,17 3.068,44
Superiore a     53.690,17 3.568,87

Indennità di mobilità

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, che fissa la misura dell’indennità di mobilità, per i primi dodici mesi, al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, gli importi massimi dell’indennità di che trattasi corrispondono, per i primi dodici mesi, a quelli indicati al precedente paragrafo 2, prima parte.

Ciò posto, si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2015, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%:

 Indennità di mobilità
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso  971,71   914,96
Superiore a 2.102,24 Alto  1.167,91 1.099,70 

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3,  della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 2.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2016, in: euro 635,34 che, al netto della riduzione del 5,84%, è pari ad euro 598,24.

Indennità di disoccupazione NASpI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n.22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare  n. 94 del 12/05/2015 ad euro 1.195 per il 2016.

L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2016, euro 1.300.

 

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n.22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare  n. 83 del 27/04/2015, ad euro 1.195 per il 2016.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2016, euro 1.300.

Indennità di disoccupazione agricola

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2016 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2015, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

Pertanto tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 19 del 30 gennaio 2015 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro 1.165,58 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro 969,77 (quanto al massimale più basso).

Assegno per attività socialmente utili

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2016, ad euro 580,14. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86.

Pensionati all’estero e Tasi. Una buona notizia.

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I pensionati che si trasferiscono all’estero, magari perché in Italia non riescono a viverci per la pensione bassa ed il costo della vita troppo alto,  non pagheranno la TASI sull’abitazione principale che possiedono in Italia.
L’esenzione dal pagamento della Tasi si estenderà anche agli immobili dei pensionati italiani residenti all’estero e negli altri casi in cui opera l’assimilazione. L’estensione ai fini Tasi delle assimilazioni all’abitazione principale previste dalla legislazione vigente in materia di Imu produrrà, per diverse categorie di contribuenti, alcuni effetti positivi da non sottovalutare. La legge di stabilità, infatti, dispone dal 1° gennaio 2016 l’esenzione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare. Resteranno assoggettate a TASI (che si aggiunge all’IMU) le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9ossia gli immobili di lusso, le ville ed i castelli.

Perderanno la Tasi però anche un’ampia schiera di immobili che attualmente godevano dell’assimilazione all’abitazione principale solo ai fini Imu. In particolare da quest’anno non pagheranno più la Tasi l’unità immobiliare (una sola) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Anche gli immobili dei soci di cooperative, gli alloggi sociali, la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, gli immobili del personale di Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia non pagheranno l’imposta.

Oltre a queste assimilazioni, che valgono ex lege, altre possono essere deliberate dai comuni come, ad esempio, quella per l’immobile di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari. In tal caso il contribuente dovrà prendere visione del regolamento comunale per vedere se l’immobile gode dell’esenzione. In ogni caso da quest’anno non opera più l’assimilazione dell’immobile dato in comodato ai figli a prescindere da quanto il Comune avesse stabilito lo scorso anno. L’abitazione concessa in Comodato sarà soggetta all’aliquota ordinaria vigente nel Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale. L’unico sconto che potrà applicarsi, ove siano rispettate tutte le condizioni, è la riduzione dellabase imponibile del 50%. 

Dalla Tasi saranno esentati anche gli inquilini e i comodatari che abbiano adibito ad abitazione principale l’immobile occupato. Da notare tuttavia che la cancellazione della quota inquilini non si scarica sul possessore, che continuerà a pagare la sua parte di TASI sulla base del regolamento comunale relativo all’anno 2015 (oscilla dal 70 al 90% in base alle scelte dei Comuni; in caso di silenzio locale la quota è fissa al 90 per cento).

Tra le altre novità da segnalare c’è una particolare agevolazione sulla TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. Tali immobili (cd. beni-merce) fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pagano la TASI con aliquotaridotta allo 0,1 per cento anche se i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Questa agevolazione si aggiunge all’esenzione completa da IMU disposta dal D.L. 102/2013, alle medesime condizioni (permanenza della destinazione alla vendita e mancata locazione; articolo 13, comma 9-bis del D.L. n. 201 del 2011).

Bracciano Ambiente. Raggiunto l’accordo.

bracciano ambiente - Flaica Lazio

Dopo una lunga e complessa trattativa è stato sbloccato il pagamento degli stipendi ai dipendenti della Bracciano Ambiente.  Rientra così la protesta attuata dalla FlaicaLazio.

L’ACCORDO SINDACALE

Bracciano (Roma). Protestano i dipendenti della Bracciano Ambiente.

bracciano ambiente - Flaica Lazio

Bracciano Ambiente, i lavoratori iniziano la protesta: i rifiuti resteranno in strada

Da questa mattina infatti i lavoratori, quelli rimasti dopo i licenziamenti degli scorsi anni, sono entrati in assemblea permanente e quindi effettueranno solo i servizi essenziali.

I rifiuti però rimarranno in strada, infatti la forma di protesta non prevede la raccolta quotidiana della differenziata e indifferenziata.

Bracciano rischia quindi di diventare una pattumiera, ma va detto che il gesto dei dipendenti della Bracciano Ambiente è decisamente estremo.

La società infatti, sull’orlo del fallimento, starebbe indietro di due mensilità nel pagamento del personale e si tratterebbe dell’ennesimo ritardo negli ultimi mesi. Agli stessi inoltre non è ancora stata erogata la quattordicesima mensilità dell’anno 2015. Il tutto va inquadrato in un contesto dove da diverso tempo non si tiene più conto dell’aggiornamento dei parametri di livello e dell’aggiornamento degli scatti di anzianità. La situazione per i lavoratori è inoltre drammaticamente precaria. Infatti questi non hanno garanzie sul loro futuro lavorativo appeso a scelte aziendali molte volte discutibili.

I dipendenti comunque garantiranno i servizi minimi come la raccolta rifiuti esclusivamente nelle mense, negli ospedali e nei mercati rionali e le tumulazioni cimiteriali. Per il resto tutto fermo in attesa di garanzie.

Se domani all’incontro che ci sarà con il commissario prefettizio non si sbloccherà qualcosa il rischio è la creazione di cumuli d’immondizia in strada.

Prestito vitalizio. Se la pensione non aumenta si può cedere un pezzo di casa!

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Soldi - Flaica Lazio

Il nuovo prestito ipotecario vitalizio permetterà agli over 60 che possiedono una casa di convertire parte del valore del bene in denaro contante senza rinunciare a essere proprietari dell’immobile. Via libera al prestito vitalizio ipotecario. E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, il decreto attuativo firmato dal Ministro Guidi lo scorso Dicembre. Il provvedimento, che entrerà in vigore ufficialmente il prossimo 2 marzo, rende quindi operativo il nuovo stru­mento riservato alle persone più in là con gli anni, previsto dalla legge 44/2015, che aveva rinviato a un decreto ministeriale la discipli­na di dettaglio.

Il prestito vitalizio ipotecario è una forma di finanziamento alternativa alla nuda proprietà che consente ai proprietari di immobili di monetizzare parte del valore della propria abitazione senza perdere la proprietà dell’immobile (come accade con la nuda proprietà) nè dover rimborsare a rate il prestito. Per rilanciare tale forma di finanziamento, introdotto nel 2005 con scarso successo, la legge 44/2015 ha allargato la platea dei potenziali beneficiari abbassando da 65 a 60 anni l’età per accedere al finanziamento smussando alcuni ostacoli che ne avevano impedito il decollo.

La quota del prestito non è fissa ma dipende dall’età del proprietario: più in là sono gli anni e più soldi offrirà la banca. La somma dovrebbe arrivare al 50% del valore dell’immobile se il beneficiario ha circa 90 anni per scendere intorno al 15-20% se il richiedente ha 60 anni o poco più.

Entro 12 mesi dal decesso del beneficiario saranno gli eredi a dover estinguere il finanziamento scegliendo tra la restituzione del debito maturato nei confronti dalla banca, la vendita dell’immobile ipotecato oppure, in ultima ipotesi, l’affidamento della vendita alla banca mutuataria per rimborsare il credito con il pagamento degli interessi semplici. A tal fine la legge fissa una procedura rigorosa per la vendita della casa al fine del rimborso che deve avvenire al prezzo di merca­to. In questo modo la parte ec­cedente il capitale residuo del finanziamento è destinata agli eredi che possono così beneficia­re dell’eventuale andamento po­sitivo dei prezzi dell’immobile.

Gli obblighi informativi. Il decreto della Guidi ha fissato alcune regole applicative. Ad iniziare dagli obblighi informativi a carico dell’ente finanziatore nei confronti dei sottoscrittori. In parti­colare si sottolinea l’obbligo per il finanziatore di predisporre due prospetti esemplificativi, da sottoporre all’interessato, chia­mati «simulazione del piano di ammortamento» che illustrano il possibile andamento del debi­to nel tempo. Si stabilisce anche il divieto di esigere il pagamen­to delle spese sostenute dal fi­nanziatore qualora il finanzia­to decida di non sottoscrivere il contratto. Al finanziamento si accompagna una polizza as­sicurativa per l’immobile, ma il richiedente ha la facoltà di acquistare la polizza assicura­tiva anche presso un soggetto differente dal finanziatore, che annualmente deve consegnare un resoconto della propria po­sizione debitoria.

Tra le altri requisiti fissati dal decreto la precisazione che il contratto deve prevedere la possibilità di procedere alla «co­intestazione» del contratto di finanziamento in caso di coniugi o di conviventi more uxorio a condizione tuttavia che anche il secondo sottoscrittore sia in possesso dei requisiti anagrafici previsti (cioè almeno 60 anni).

Il rimborso integrale. La banca e la finanziaria avranno la possibilità, in alcuni casi eccezionali, di richiedere il rimborso integrale del finanziamento prima della scadenza prevista. Il decreto prevede tra queste ipotesi il decesso del soggetto finanziato o del soggetto finanziato più longevo in caso di ­co­intestazio­ne». Lo stesso vale, tra gli altri, per i seguenti casi: compimento da parte del soggetto finanziato con dolo o colpa grave di atti che riducano significativamente il valore dell’immobile; la costitu­zione di «diritti reali di garanzia in favore di terzi»; effettuazione di modifiche strutturali all’im­mobile rispetto al suo stato originale, apportate senza previo accordo con il finanziatore; revoca dell’abitabilità dell’im­mobile dovuta a incuria del finanziato; il trasferimento della residenza nell’immobile di altri soggetti, dopo la stipula del contratto, ad eccezione dei familiari del soggetto finanziato; a questi fini come familiari si intendono i figli, nonche’ il coniuge o convivente more uxorio e il personale regolarmente contrattualizzato che convive con il soggetto finanziato per prestare a lui o alla sua famiglia i suoi servizi; qualora l’immobile oggetto di garanzia subisca procedimenti conservativi o, esecutivi di importo pari o superiore al venti per cento del valore dell’immobile concesso in garanzia o ipoteche giudiziali.

Ciampino (Roma). Comitato di Zona e nuova sede.

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In coerenza con il mandato congressuale, la FlaicaLazio prosegue nell’attività di crescita organizzativa nei territori con la creazione di nuove  Strutture sindacali e di servizio per  lavoratori e cittadini

A pochi giorni dall’inaugurazione della sede di Pontinia (LT), anche a Ciampino, il prossimo 1° marzo, inizierà ad essere operativa la Struttura zonale,  che sarà e il punto di riferimento dei lavoratori dell’area,  dove la FlaicaLazio è di gran lunga preponderante per numero di iscritti e azione  sindacale.

La sede è in via del Lavoro n. 58. In essa saranno svolte le attività di servizio quali Caf, Patronato, assistenza inquilini e assistenza sindacale in generale.

A guidare il  Comitato di Zona è stata chiamata la Componente della segreteria FlaicaLazio, Silvana Forlini, coadiuvata da Fabiola Carlomusto e dall’impegno dei numerosi attivisti presenti delle aziende del posto.

Ad essi, tutta la Segreteria FlaicaLazio augura buon lavoro.

CARTA FAMIGLIA 2016

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Famiglia - Flaica Lazio

Misure di sostegno alle famiglie numerose.

La carta sarà resa disponibile dai Comuni alle famiglie con almeno tre figli per gli sconti a servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici ed altro.  Tra le varie misure per il sociale la legge di stabilità per il 2016 ne contiene una in favore delle famiglie numerose che entrerà in vigore da quest’anno. Si tratta della cosiddetta carta familiare destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti sul territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico.

Per le modalità di rilascio della carta dovrà essere emanato un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di stabilità, cioè entro il 1° Aprile prossimo. La Carta, a differenza della social card tradizionale, permetterà ai titolari di accedere solo a particolari sconti per l’acquisto di beni o servizi legati ad esempio alla istruzione o alla formazione ovvero a riduzioni tariffarie per i mezzi pubblici erogati da soggetti pubblici o privati che aderiscono all’iniziativa. Ad esempio sarà possibile fruire di un abbonamento per i trasporti pubblici ad un prezzo scontato rispetto alla tariffa standard oppure acquistare libri o materiale didattico, anche digitale, ad una tariffa agevolata.

La carta sarà rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta direttamente dai comuni, previo pagamento degli interi costi di emissione, con i criteri e le modalità stabilite, sulla base dell’ISEE ed avrà una durata biennale dalla data di emissione. I comuni dovranno altresì attestare lo stato della famiglia al momento del rilascio. I partner che concederanno sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato potranno valorizzare la loro partecipazione all’iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. La Carta famiglia nazionale sarà funzionale anche alla creazione di uno o più Gruppo di acquisto familiare (Gaf) o gruppi di acquisto solidale (Gas) nazionali, nonché alla fruizione dei biglietti famiglia ed abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici ed altro; a tal fine verra’ istituito un sito istituzionale con l’elenco di tutti i soggetti convenzionati.

Attenzione, pertanto, a non confondere la novità con la social card ordinaria che, a differenza della Carta famiglia non è una carta-sconto, ma un sussidio di 40 Euro mensili, a carico dell’Inps (ma i Comuni ed altri Enti pubblici possono ricaricarla di un maggiore importo) in favore dei soggetti con almeno 65 anni o genitori di bambini con meno di tre anni con la quale si possono non solo effettuare acquisti negli esercizi convenzionati, ma anche pagare le utenze domestiche (si veda tavola sottostante).

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