Ennesima procedura di licenziamento aperta dall’Innova e conclusa con danni limitati. E’ il senso dell’accordo sottoscritto in Regione il 3 dicembre. IL VERBALE DI ACCORDO
Ennesima procedura di licenziamento aperta dall’Innova e conclusa con danni limitati. E’ il senso dell’accordo sottoscritto in Regione il 3 dicembre. IL VERBALE DI ACCORDO
A suo tempo l’accordo era stato raggiunto anche nel settore delle società cooperative e nelle aziende pubbliche aderenti a Confservizi.
Confcommercio e Cgil, Cisl e Uil hanno stabilito che la rappresentatività venga espressa da 4 indicatori:
L’Inps ha pubblicato il messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015, con il quale fornisce alcune precisazioni circa l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.
Tale incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.
Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti.
Allo stesso modo il congedo parentale ex art. 32 T.U. fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U.), anche se richiesti per bambini differenti.
Risulta, invece, compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, quando fruiti in modalità oraria (rettifica della circolare n. 152/2015, che al par. 2.1 ultimo capoverso, fa riferimento ai “permessi di cui all’art. 33 commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104”: in luogo di “commi 2 e 3” leggasi “commi 3 e 6”).
Tabella illustrativa delle compatibilità
Tipo di congedo/permesso | Congedo parentale ad ore (art. 32 T.U.) |
Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.) | non compatibile |
Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.) | non compatibile |
Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.) | non compatibile |
Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104) | compatibile |
Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104) | compatibile |
Si rammenta che in base al disposto di cui all’art. 32, comma 1 ter, le ipotesi di incumulabilità sopra dettagliate trovano applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria. Ne consegue quindi che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere tra l’altro anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dal citato comma 1 ter dettagliati con il messaggio.
Con l’assistenza della FlaicaLazio, i lavoratori in servizio nella CLINICA VILLA DEI PINI di Anzio hanno deciso di ricorrere al Giudice del Lavoro contro il cambio unilaterale del CCNL. L’azienda, con la firma di sindacati insignificativi nel settore, ha stipulato un contratto di serie B, determinando così una disparità di trattamento tra lavoratori di pari professionalità che lavorano gomito a gomito nella stessa Struttura. Il CCNL incriminato: CCNL AIOP RSA
Cassa integrazione in deroga alla Mensa Maggiora. La Pedevilla garantisce la provvisorietà dell’ammortizzatore.
Importante sentenza della Cassazione la n°5173 del 16-3-2015
La Corte, chiamata ad esprimersi su appello di una società avverso ad una sentenza favorevole al lavoratore licenziato, ha ribadito sue precedenti orientamenti e ha affermato che:
“il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, della L. 15 luglio 1996, n. 604, ex art. 3, è determinato, non da un generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale a un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti.
Il lavoratore ha quindi il diritto che il datore di lavoro dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo, e non ad un mero incremento di profitti, e che dimostri inoltre l’impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale”.
Questa sentenza inconfutabilmente stabilisce che il licenziamento non può avvenire per una generica riduzione dei costi o per ristabilire livelli di profitto accettabili per il padrone ed offre nuovi spazi per un proficua difesa dei lavoratori in caso di licenziamento.
E’ utile quindi, nel momento di impugnazione del licenziamento, prestare attenzione oltre che alle ragioni produttive organizzative anche a quelle riguardanti la situazione economica generale.
Né accordo, né disaccordo con la C.I.R. nel cambio di appalto della mensa presso l’Ospedale S. Giovanni di Roma. Nella riunione del 29 ottobre presso la Direzione Territoriale del Lavoro D.T.L. le parti sono rimaste ferme sulle rispettive posizioni. L’azienda, ritiene di poter assumere con orari ridotti i lavoratori in forza alla ditta uscente (Innova); le O.S., invece, chiedono il rispetto della clausola sociale prevista dal contratto nazionale del Turismo e rifiutano la logica che ad ogni cambio di appalto corrisponda un taglio di personale