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Formia. Accordo alla Cosmopol.

Cosmopol - Flaica Lazio

Concluso l’accordo sindacale con il quale si è chiusa  la procedura di mobilità aperta dell’Istituto di Vigilanza Cosmopol di Formia.

L’ ACCORDO SINDACALE

Minimi salariali

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Soldi - Flaica Lazio

Corte costituzionale: importante sentenza sui minimi retributivi per i soci di cooperativa

14/04/2015 E’ costituzionalmente legittimo prevedere per legge che i minimi di trattamento economico per i soci di cooperativa non siano inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria (art. 7, c. 4, del dl 31 dicembre 2007, n. 248, conv. dall’art. 1, c. 1, l. 28 febbraio 2008, n. 31). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 51/2015, ha quindi respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Lucca per violazione dell’articolo 39 della Costituzione

E’ costituzionalmente legittimo prevedere per legge (art. 7, c. 4, del dl 31 dicembre 2007, n. 248, conv. dall’art. 1, c. 1, l. 28 febbraio 2008, n. 31) che i trattamenti economici complessivi per i soci di cooperativa non siano inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.
In concreto si discuteva se applicare il CCNL di settore stipulato da CGIL-CISL-UIL (e controparti datoriali) – cioè quello “comparativamente più rappresentativo” – oppure, come sostenuto dal Tribunale di Lucca e dalla società cooperativa ricorrente, il CCNL multi servizi, stipulato da UNCI–FESICA-CONFSAL.
A parere del giudice toscano – che ha sollevato la questione – la norma in esame, imponendo al giudice, in presenza di una pluralità di contratti collettivi di settore, di applicare un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto da alcuni di tali contratti senza una previa valutazione (ex art. 36 Cost.) del diverso contratto collettivo applicato per affiliazione sindacale dall’impresa, inciderebbe autoritativamente sul dinamismo, anche conflittuale, della concorrenza intersindacale, realizzando un’indebita estensione dell’efficacia collettiva dei contratti collettivi (sia pure limitatamente alla sola parte economica), in violazione dell’art. 39 Cost.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 51/2015 (Red. Silvana Sciarra), ha rigettato tale ricostruzione stabilendo che non viola l’art. 39 della Costituzione la norma di legge che assicura ai soci lavoratori di cooperative la salvaguardia del trattamento economico complessivo minimo previsto dal contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi della categoria.
C’è da tener presente, per avere un quadro compiuto, che la norma impugnata dal Trib. di Lucca è stata adottata all’indomani del Protocollo d’intesa, sottoscritto il 10 ottobre 2007 da Ministero del lavoro, Ministero dello sviluppo economico, AGCI, Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL, UIL, in cui il Governo assumeva l’impegno di avviare «ogni idonea iniziativa amministrativa affinché le cooperative adottino trattamenti economici complessivi del lavoro subordinato, previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle associazioni del movimento cooperativo e dalle organizzazioni sindacali per ciascuna parte sociale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore di riferimento» (punto C).
L’obiettivo, condiviso dai firmatari del Protocollo era, evidentemente, quello di contestare l’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali di non accertata rappresentatività, che prevedessero trattamenti retributivi potenzialmente in contrasto con la nozione di retribuzione sufficiente, di cui all’art. 36 Cost.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 51/2015, esclude quindi la lesione della libertà sindacale in base all’interpretazione corretta della norma censurata, la quale non impone di applicare a tutti gli appartenenti alla categoria un determinato contratto collettivo nella sua interezza, ma si limita ad estendere loro la garanzia di minimi retributivi individuati da una fonte (il C.C.N.L. stipulato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative) generalmente ritenuta quella maggiormente idonea ad assicurare la proporzionalità e sufficienza della retribuzione garantite dall’art. 36 Cost..
In definitiva, per dirla con le efficaci parole di chiusura della motivazione, “nell’effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l’andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l’articolo censurato si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l’indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative”.
La sentenza, che si riporta integralmente di seguito, offre un interessante spunto di riflessione in relazione alle novità che potranno essere introdotte dal “jobs act” in materia di salario minimo legale (comma 7, lett. g, dell’art. unico legge delega n. 183/2014).

Allegati:
 Sentenza_n.51-2015.pdf

Classificazione:

[Giuridica]  [Note a sentenza]

Cambio appalto

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pulizie - flaica lazio

Cambio appalto servizi di pulizia Caserme Carabinieri e Polizia di Roma e provincia.

Accordo

Contratto di Ricollocazione. Al via le adesioni nella Regione Lazio.

Contratto - Flaica Lazio

Dalle ore 10.00 del prossimo mercoledì 30 settembre 2015

sarà possibile iscriversi per partecipare alla graduatoria del Contratto di Ricollocazione.

obiettivo

Con il presente Avviso, la Direzione Lavoro intende definire le modalità di adesione dei destinatari (disoccupati) del Contratto di ricollocazione e degli aventi diritto all’indennità di partecipazione. L’Avviso ha l’obiettivo di costruire un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro e di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti destinatari.Destinatari
Disoccupati da almeno 12 mesi, residenti da almeno un anno in un comune del Lazio, con dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID) in corso di validità e, se cittadini non comunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta l’attività lavorativa. I Destinatari, alla data del 1 settembre 2015, devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Avviso e al momento dell’adesione devono aver compiuto i 30 anni di età. I destinatari scelgono liberamente il Soggetto Accreditato a cui affidarsi per la ricollocazione, indipendentemente dalla provincia di residenza.

Costo del servizio
Ai destinatari dell’Avviso, che abbiano sottoscritto il Contratto di Ricollocazione e che alla data del 1 settembre 2015, non siano percettori di alcuna forma di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria, derivante da cessazione di rapporti di lavoro sia di tipo autonomo che subordinato, viene erogata un’indennità di partecipazione pari a € 8.15 l’ora di attività effettivamente svolta e documentata da parte dello stesso.
Le ore da effettuare per le attività previste per il Contratto di ricollocazione ai fini del riconoscimento dell’indennità di partecipazione sono:
– 104 ore per la linea di accompagnamento al lavoro autonomo;
– 121 ore per la linea di accompagnamento al lavoro subordinato;
– Fino a 221 ore per la linea di accompagnamento al lavoro subordinato più un max 100 ore di formazione;
– Fino a 271 ore per la linea di accompagnamento al lavoro subordinato più un max 150 ore di formazione.

Nel caso di attivazione del tirocinio non sarà riconosciuta alcuna indennità di partecipazione, in quanto gli emolumenti per il tirocinio, come previsto dalla DGR 199/2013 e s.m.i., saranno a carico del soggetto ospitante (minimo € 400,00). L’indennità di partecipazione sarà corrisposta dalla Regione Lazio direttamente al destinatario in un’unica soluzione al termine del percorso di ricollocazione. Gli oneri fiscali derivanti dalle somme percepite sono a carico del destinatario. Il pagamento dell’indennità avverrà in un’unica soluzione a conclusione del percorso della ricollocazione.

Termini di presentazione delle domande
Per aderire all’Avviso il disoccupato che rientra nei requisiti sopra indicati, deve presentare domanda di adesione dalle ore 10.00 del giorno 30 settembre 2015 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 ottobre 2015.

Le modalità di invio, di adesione e i relativi format avverranno tramite procedura online (compresa la richiesta ai fini dell’indennità di partecipazione) e saranno definiti dalla Regione entro il 18 settembre 2015 e saranno comunicate tramite il sito Portalavoro www.portalavoro.regione.lazio.it della Regione Lazio.

All’atto della presentazione della domanda di adesione, il disoccupato dovrà indicare la preferenza tra uno dei CPI della provincia di residenza. La Regione, in base alle risultanze della selezione, si riserva la possibilità di indirizzare il disoccupato presso un CPI della stessa provincia, diverso da quello indicato nella domanda di adesione.

Informazioni
Per informazioni e/o chiarimenti in merito all’Avviso, sino a cinque giorni lavorativi prima delle scadenza sopra indicata, è disponibile il seguente riferimento:

contrattoricollocazione@regione.lazio.it

ALLEGATI:

 

Lavoro festivo. Non è obbligatorio neanche se previsto dal ccnl.

Lavoro festivo - Flaica Lazio

La Corte di Cassazione, con sentenza 16592/2015, ha ritenuto illegittime la sanzioni disciplinari nei confronti di chi si rifiuta di lavorare durante le festività.

Nessun datore di lavoro può obbligare un dipendente a prestare servizio in una giornata festiva collocata in mezzo alla settimana.  Lo aveva già sentenziato il Tribunale di Vercelli nel 2008, accogliendo il ricorso di un’addetta alle vendite.

L’azienda infatti aveva imposto a tutti i dipendenti di lavorare in un nuovo punto vendita nei giorni festivi infrasettimanali fra cui l’8 e il 26 dicembre, il 6 gennaio, il 25 aprile e il 1° maggio.

L’importanza di questa sentenza risiede nel principio secondo cui «il riposo per le festività, così come il riposo domenicale, non hanno una semplice funzione di ristoro ma un’importante fruizione di tempo libero qualificato».

Il lavoratore può prestare servizio durante le festività infrasettimanali (civili o religiose) soltanto allorquando ci sia accordo tra lo stesso e il datore di lavoro, ma non può esservi alcun obbligo della prestazione lavorativa.

In nessun caso, specifica la sentenza, «una norma di un contratto collettivo può comportare il venir meno di un diritto già acquisito dal singolo lavoratore», «non trattandosi di un diritto disponibile per le organizzazione sindacali».

La Cassazione ha inoltre ribadito che solo per il personale dipendente di istituzioni sanitarie pubbliche o private sussiste l’obbligo della prestazione lavorativa durante le festività per esigenze di servizio e su richiesta datoriale.

LA SENTENZA 16592-2015

Pomezia (Roma). Igiene ambientale, accordo sulla video sorveglianza

Videosorveglianza - Flaica Lazio

A Pomezia, con il Consorzio Formula Ambiente abbiamo anticipato il decreto legislativo in corso di pubblicazione per precostituire una situazione di maggiore garanzia.

L’ACCORDO SINDACALE

FORMIA (LT). La Cosmopol riflette.

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Cosmopol - Flaica Lazio

Un rinvio concordato presso la Regione Lazio, nell’estremo tentativo di evitare i licenziamenti alla Cosmopol di Formia, l’azienda di vigilanza privata, che risente della crisi di settore.

IL VERBALE DI RINVIO

PONTINIA. Chiusa l’ennesima crisi della Tra.Sco.

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E’ ricorrente la crisi della Tra.Sco., l’Azienda comunale di Pontinia. Chiusa la nuova procedura di mobilità senza danni. Ma abbiamo detto all’Amministrazione comunale di rilanciare l’azienda perché, alla lunga, l’agonia non tiene.

IL VERBALE DI ACCORDO

Anzio. Cambia l’appalto della refezione scolastica

Servizio mensa - Flaica Lazio

Con il prossimo anno scolastico la Coop. Slidarietà e Lavoro cede l’appalto all’A.T.I. All Foods  e CAMST. Garantiti i livelli occupazionali.

VERBALE DI ACCORDO

Latina. Asili nido e accordo obbligato.

Inevitabile l’accordo al ribasso per salvaguardare l’occupazione dopo il disastro bando di gara con il quale l’Amministrazione comunale  decaduta aveva ridotto il numero dei bambini, dell’orario di frequenza e del personale occupato.

Non solo, il Commissario prefettizio ha aggiudicato la gara alla Cooperativa Gialla di Roma nonostante il ribasso del 20% sulla base d’asta.

Ciò è stato possibile e ritenuto legittimo con il cambio del  CCNL da Cooperative sociali a quello Aninsei della scuola privata.

Chi ci ha guadagnato? Non i lavoratori,  che pur di salvare il già minimo stipendio  hanno subito la riduzione dell’orario e dello stipendio; non le famiglie,  che a fronte dell’apertura solo antimeridiana delle strutture hanno meno servizio a costi invariati; tantomeno la morale pubblica che assiste al solito balletto: se mancano le risorse si tagliano i servizi sociali,  mai i costi inutili della politica.  L’ACCORDO SINDACALE

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