Capo I
Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di
apprendistato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni volte a semplificare alcune tipologie contrattuali di
lavoro, al fine di generare nuova occupazione, in particolare
giovanile;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di semplificare le
modalita' attraverso cui viene favorito l'incontro tra la domanda e
l'offerta di lavoro;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle imprese
in relazione alla verifica della regolarita' contributiva;
Ritenuta, in fine, la straordinaria necessita' ed urgenza di
individuare ulteriori criteri per il riconoscimento della riduzione
contributiva per i datori di lavoro che stipulano contratti di
solidarieta' che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro,
nonche' di incrementare le risorse finanziarie destinate alla
medesima finalita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro
a termine
1.(( Considerata la perdurante crisi occupazionale e l'incertezza
dell'attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare,
nelle more dell'adozione di un testo unico semplificato della
disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via
sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione
crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di
contratti di lavoro, vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono
apportate le seguenti modificazioni:))
a) all'articolo 1:
1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono
sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi,
comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro
((. . .)) e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di
mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia
nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato
ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10,
comma 7, il numero complessivo di ((contratti a tempo determinato
stipulati)) da ciascun datore di lavoro ((ai sensi del presente
articolo)) non puo' eccedere il limite del 20 per cento ((del numero
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno
di assunzione)). ((Per i datori di lavoro)) che occupano fino a
cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di
lavoro a tempo determinato.»;
2) il comma 1-bis e' abrogato;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del
termine di cui al comma 1 e' priva di effetto se non risulta,
direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;
b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la
proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le
proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di ((cinque volte,
nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal
numero dei rinnovi)), a condizione che si riferiscano».
((b-bis) all'articolo 4, il comma 2 e' abrogato;
b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: ", instaurato anche ai
sensi dell'articolo 1, comma 1-bis," sono soppresse;
b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: "ai fini del
computo" fino a: "somministrazione di lavoro a tempo determinato"
sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del suddetto computo del
periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a
trentasei mesi, si tiene altresi' conto dei periodi di missione
aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi
soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla
somministrazione di lavoro a tempo determinato";
b-quinquies) all'articolo 5, comma 4-quater, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "Fermo restando quanto gia' previsto dal
presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il
congedo di maternita' di cui all'articolo 16, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto
a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo
di attivita' lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza
di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici e' altresi'
riconosciuto, con le stesse modalita' di cui al presente comma, il
diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con
riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei precedenti
rapporti a termine";
b-sexies) all'articolo 5, comma 4-sexies, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Il diritto di precedenza di cui ai commi
4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto
scritto di cui all'articolo 1, comma 2.";
b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i
seguenti:
"4-septies. In caso di violazione del limite percentuale di cui
all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la
sanzione amministrativa:
a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto
di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del
limite percentuale non sia superiore a uno;
b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto
di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del
limite percentuale sia superiore a uno.
4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui
al comma 4-septies sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2";
b-octies) all'articolo 10, dopo il comma 5 e' inserito il
seguente:
"5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1,
non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati
tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e
lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attivita' di ricerca
scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di
coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo
determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di
attivita' di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella
del progetto di ricerca al quale si riferiscono";
b-novies) all'articolo 10, comma 7, alinea, primo periodo, le
parole: "ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis," sono sostituite
dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 1, comma 1,")).
((2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 4, i primi due periodi sono soppressi e, al terzo
periodo, dopo le parole: "della somministrazione" sono inserite le
seguenti: "di lavoro";
2) il comma 5-quater e' abrogato;
b) all'articolo 21, comma 1, lettera c), le parole: "ai commi 3 e
4" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3")).
((2-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni
del presente capo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere,
evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali e l'entita'
del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di
apprendistato, ripartito per fasce d'eta', sesso, qualifiche
professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e
tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione
complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di
lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo anche
conto delle risultanze delle comunicazioni di assunzione,
trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ricavate
dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie gia'
previsto dalla legislazione vigente.
2-ter. La sanzione di cui all'articolo 5, comma 4-septies, del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dalla
lettera b-septies) del comma 1 del presente articolo, non si applica
per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, che comportino il superamento
del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal comma 1,
lettera a), numero 1), del presente articolo.
2-quater. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 21 maggio
2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
2013, n. 85, le parole: "fino al 31 luglio 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2015")).
Art. 2
Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di
apprendistato
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
((1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) forma scritta del contratto e del patto di prova. Il
contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano
formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari
stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali";
2) al comma 3-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Ferma restando la possibilita' per i contratti collettivi nazionali
di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da
quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di
lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi
apprendisti e' subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato,
del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei
trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per
cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro";
3) il comma 3-ter e' abrogato));
b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in
considerazione della componente formativa del contratto di
apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al
lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore
di lavoro effettivamente prestate nonche' delle ore di formazione
((almeno)) nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»;
((b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2-ter e' aggiunto il
seguente:
"2-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro,
i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori
e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale possono prevedere specifiche modalita' di utilizzo
del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo
svolgimento di attivita' stagionali"));
((c) all'articolo 4, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del
rapporto, le modalita' di svolgimento dell'offerta formativa
pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle
attivita' previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle
loro associazioni che si siano dichiarati disponibili, ai sensi delle
linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
data 20 febbraio 2014. La comunicazione dell'instaurazione del
rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai
sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
e successive modificazioni")).
2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 e'
abrogato.
((2-bis. All'articolo 8-bis, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole:
"Il programma contempla la stipulazione di contratti di
apprendistato" sono inserite le seguenti: "che, ai fini del programma
sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di
eta' stabiliti dall'articolo 5 del testo unico di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con particolare riguardo agli
studenti degli istituti professionali, ai fini della loro formazione
e valorizzazione professionale, nonche' del loro inserimento nel
mondo del lavoro")).
Art. 2-bis
(( (Disposizioni transitorie).))
((1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai
rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti gia'
prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto.
2. In sede di prima applicazione del limite percentuale di cui
all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera
a), numero 1), del presente decreto, conservano efficacia, ove
diversi, i limiti percentuali gia' stabiliti dai vigenti contratti
collettivi nazionali di lavoro.
3. Il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del
presente decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che
comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo
1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero
1), del presente decreto, e' tenuto a rientrare nel predetto limite
entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo
applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un termine
piu' favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro,
successivamente a tale data, non puo' stipulare nuovi contratti di
lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite
percentuale di cui al citato articolo 1, comma 1, secondo periodo,
del decreto legislativo n. 368 del 2001)).
Capo II
Misure in materia di servizi per il lavoro, di verifica della
regolarita’ contributiva e di contratti di solidarieta’
Art. 3
Elenco anagrafico dei lavoratori
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: «Le persone» sono
sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani((nonche' i cittadini
di Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri)) regolarmente
soggiornanti in Italia» ((, la parola: "ammesse" e' sostituita dalla
seguente: "ammessi", le parole: "inoccupate, disoccupate, nonche'
occupate" sono sostituite dalle seguenti: "inoccupati, disoccupati
ovvero occupati" e la parola: "inserite" e' sostituita dalla
seguente: "inseriti")).
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio
del medesimo», sono sostituite con le seguenti: «((in ogni ambito
territoriale dello Stato, o anche tramite posta elettronica
certificata (PEC) ))».
Art. 4
Semplificazioni in materia di documento ((unico)) di regolarita'
contributiva
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2, chiunque vi abbia interesse ((, compresa la medesima
impresa,)) verifica con modalita' esclusivamente telematiche ed in
tempo reale la regolarita' contributiva nei confronti dell'INPS,
dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del
settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. ((La
risultanza)) dell'interrogazione ha validita' di 120 giorni dalla
data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico
di Regolarita' Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione
per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma
2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i
profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, ((sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione
nazionale paritetica per le Casse edili)), da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)), sono
definiti i requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della
verifica nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il
decreto di cui al presente comma e' ispirato ai seguenti criteri:
a) la verifica della regolarita' in tempo reale riguarda i
pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente
a quello in cui la verifica e' effettuata, a condizione che sia
scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce
retributive ((,)) e comprende anche le posizioni dei lavoratori con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a
progetto che operano nell'impresa;
b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione ((presso
gli archivi)) dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in
cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento
reciproco, ((ed e' eseguita)) indicando esclusivamente il codice
fiscale del soggetto da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e
contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita'
di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di
lavoro da considerare ostative alla regolarita', ai sensi
dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve
all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine
generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale
dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, ((servizi e forniture))
dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono
inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i
contenuti del presente articolo.
4. Il decreto di cui al comma 2 puo' essere aggiornato ((...))
sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi
telematici di verifica della regolarita' contributiva.
5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, le parole: ((", in quanto compatibile,")) sono soppresse.
((5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di
cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere)).
6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le
amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5
Contratti di solidarieta'
1. All'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per
((la concessione del beneficio)) della riduzione contributiva di cui
al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di
spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998,((
n. 448, come rideterminato dall'articolo )) 1, comma 524, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, e' pari ad euro
15 milioni annui.».
((1-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole da: "e' del 25 per cento" fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e' del 35 per
cento.";
b) il terzo periodo e' soppresso.
1-ter. Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il
monitoraggio costante delle risorse impiegate, i contratti di
solidarieta' sottoscritti ai sensi della normativa vigente sono
depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi
collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre
1986, n. 936)).
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 marzo 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando