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Mobilita’ e Aspi

 

TABELLA RIEPILOGATIVA

Per la legge Fornero dal 2013 la mobilità va decrescendo fino a scomparire nel 2016, sostituita dall’Aspi (disoccupazione) che invece va crescendo dal 2013 al 2016.

Nel 2017 la mobilità non ci sarà più e ci sarà solo l’Aspi che come si vede dalle tabelle ha una durata inferiore.

Mobilità: durata

2013

2014

2015

2016

2017

Fino a 39 anni

12

12

12

12

12 aspi

Da 39 a 49 anni

24

24

18

12

12 aspi

oltre 50 anni

36

36 *

24

18

12 aspi

Oltre 55 anni (aspi)

18 aspi

*erano 30 nella L. 92/2012 ma sono 36 in virtù dell’emendamento approvato con il Decreto Sviluppo

Nei territori del mezzogiorno la durata è aumentata di un anno, ovviamente nei limiti del  2016.

L’indennità di mobilità è la stessa della Cig per il primo anno: 959,22 € Lordi per retribuzioni fino a 2.075,21€ mensili e 1152,90 € lordi per retribuzioni oltre 2.075,21 € mensili.

Dal secondo anno in poi è pari all’80% ma non c’è più la contribuzione previdenziale del 5,84% .

Aspi (disoccupazione): durata

2013

2014

2015

2016

Fino a 50 anni

8

8

10

a regime 12

Da 50 a 54 anni

12

12

12

a regime 12

oltre 55 anni

12

14

16

a regime 18

L’indennità Aspi è rapportata alla retribuzione media mensile degli ultimi due anni ed è pari al 75% per retribuzioni fino a 1.180 euro mensili, incrementata del 25% degli importi eccedenti 1.180 €.

In ogni caso l’Aspi non potrà superare 1.152,90 € mensili lordi ( come la cig di seconda fascia). Detto importo sarà rivalutato annualmente.

L’indennità diminuirà del 15% dopo 6 mesi e ulteriori 15 % dopo 12 mesi.

Importi trattamenti Inps dal 1 gennaio 2013

 

Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.075,21 Basso  959,22  903,20
Superiore a 2.075,21 Alto  1.152,90 1.085,57 

 

 Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.075,21 Basso  1.151,06  1.083,84
Superiore a 2075,21 Alto  1.383,48    1.302,68 

 

   Indennità di mobilità
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.075,21 Basso  959,22 903,20 
Superiore a 2.075,21 Alto  1.152,90 1.085,57 

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3,  della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi sopraindicati.

 

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale  di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2 co. 150 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2013, in: euro 627,17 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 590,54.

 

ASpI e mini-ASpI, importo massimo mensile 1.152,90 (non è prevista  ritenuta inps).

L’indennità mensile è rapportata alla retribuzione media mensile ai fini previdenziali degli ultimi due anni,  è pari al 75 per cento nei casi in cui quest’ultima sia pari o inferiore per il 2013 all’importo di 1.180 euro mensili; nei casi in cui sia superiore al predetto importo, l’indennità è pari al 75 per cento di 1.180 euro incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’Aspi si riduce del 15% dopo i primi sei mesi.

 

Mini-ASpI 2012”,    euro 931,28 ed euro 1.119,32.

 

Indennità di disoccupazione ordinaria agricola   euro 931,28 ed euro 1.119,32).

 

Assegno per attività socialmente utili euro 572,68 (non è prevista  ritenuta inps).

 

Lavori  di pubblica utilità   413,16 (non è prevista  ritenuta inps)..

RIEPILOGO  MOBILITA’ E ASPI

Lavoro a progetto. Le regole dei call center.

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call center per attività scientifica e di ricerca e contratto a progetto

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la lettera circolare prot. n. 12693 del 12 luglio 2013, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disciplina del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto nel settore dei call-center.

In particolare, il Ministero evidenzia che l’articolo 61, comma 1, del Decreto Legislativo n. 276/2003 non trova applicazione, anche con riferimento alla sussistenza di uno specifico progetto, nelle ipotesi di “attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call-center outbound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, a prescindere dal requisito dimensionale dell’azienda.

La semplificazione, introdotta dal legislatore nell’ambito dei call-center, consente l’impiego di personale con contratti di collaborazione in una molteplicità di “attività di servizi”, tra cui risultano annoverabili anche le attività di ricerche di mercato, statistiche e scientifiche, indipendentemente da una contestuale “vendita” di prodotti o di servizi.

    la lettera circolare prot. n. 12693 del 12 luglio 2013

Lavoro accessorio. Se abusato, il rapporto si trasforma.

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito della DTL di Modena in merito alla irrogazione della c.d. “maxi sanzione” per lavoro “nero” nei confronti degli utilizzatori di prestazioni di lavoro accessorio che, in relazione a talune giornate di lavoro, non utilizzino voucher per retribuire il personale impiegato.

La mancata remunerazione di alcune giornate di lavoro, in presenza della comunicazione preventiva all’Inps/Inail, non potrà dare luogo all’irrogazione della “maxi sanzione. In detti casi, comunque, il Ministero chiarisce che è necessario operare una “trasformazione” del rapporto in quella che costituisce la “forma comune di rapporto di lavoro”, ossia il rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, esclusivamente in relazione a quelle prestazioni rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo.

   la nota del Ministero del Lavoro

 

Migranti. Emersione lavoro irregolare

 

extracomunitari – nota congiunta Ministeri Interno e Lavoro

 I Ministeri dell’Interno e del Lavoro, con una circolare congiunta del 10 luglio 2013, hanno fornito alcuni chiarimenti relativi alla procedura di emersione dal lavoro irregolare, anche alla luce delle novità introdotte con il recente decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013.

I contenuti della circolare saranno di supporto per un’accelerazione e semplificazione nella trattazione delle domande presentate secondo una omogenea valutazione sull’intero territorio nazionale.

I punti principali del provvedimento riguardano:

1) Regolarizzazione contributiva, da parte dei datori di lavoro, delle posizioni dei lavoratori destinatari delle domande di emersione;

2) Requisiti del datore di lavoro in merito ai pareri da esprimere per quelli inseriti nella cosiddetta ‘black list‘;

3) Eventi riferibili al datore di lavoro;

4) Cessazione del rapporto di lavoro e assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro;

5) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferito ai lavoratori subordinati oggetto di procedura di emersione;

6) Requisito reddituale, certificazione medica e idoneità alloggiativa.

   la circolare congiunta

Pensione in anticipo? Una presa in giro.

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Pensioni, come averle in anticipo senza riforma e non diventare esodati.

Il Ministero del Lavoro spiega come uscire dal lavoro entro 4 anni in anticipo anche con la legge Fornero

Non c’è bisogno di attendere la riforma delle pensioni per ritirarsi dal lavoro con diversi anni di anticipo: lo si può fare anche sotto il regime della legge Fornero, purché si rispettino specifici criteri. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro, con la circolare 24/2013, con tutte le indicazioni per uscire anticipatamente dal posto di lavoro e tutto ciò senza rischiare di ritrovarsi esodati.

Davvero è possibile una simile exit strategy anche in presenza di una norma granitica come quella varata con il decreto salva Italia di fine 2011, che ha previsto l’innalzamento in blocco dell’età pensionabile a 65 anni, causando i disastri ben noti sul fronte degli esodati e allontanando l’addio all’attività lavorativa di milioni di dipendenti e autonomi di lunghissima data? Sembra proprio di sì, ma, come si diceva, a patto che si rispettino precise condizioni.

Innanzitutto, spiega la circolare, l’anticipo dovrà essere preso in accordo con il datore di lavoro, che si tratti di un’azienda o anche di uno studio professionale. Ciò, però, non sarà sufficiente per maturare i requisiti di uscita precedente al minimo dei criteri per accedere al sistema previdenziale. Infatti, altre condizioni enunciate dal documento del Ministero del Lavoro indicano come anticipo limite i quattro anni, in primo luogo; dopodiché, un altro tassello a favore sarebbe quello di poter contare su un accordo sindacale, e,infine, che sia proprio il datore di lavoro in prima persona a farsi carico dell’erogazione delle mensilità fino al raggiungimento dell’età minima per legge.

L’ammontare dell’assegno, beninteso, finirà per essere equivalente a quello percepito dal sistema Inps, ma peserà sulle spalle del datore di lavoro per il periodo di uscita anticipata.

Va chiarito, inoltre, che le aziende destinatarie di questa previsione normativa restano quelle oltre i 15 dipendenti, dove sia stato concluso almeno uno dei tre accordi sindacali che aprono le porte al provvedimento in questione.

Nel primo caso, si tratta di accordo sindacale aziendale, cioè quando, a fronte di un numero di personale in esubero, il datore abbia deciso di firmare l’accordo con le rappresentanze sindacali. Secondo caso in cui l’uscita in anticipo è consentita, è quello della mobilità post patto sindacale, sostanzialmente attivando una sorta di periodo ponte tra mobilità e pensione, senza obbligo di versare ticket di licenziamento. Da ultimo,la norma contempla anche accordi specifici per i quadri dirigenziali, firmato dal sindacato che ha siglato il ccnl della categoria.

IL MINISTERO NON SPIEGA, PERO’, QUALE INTERESSE PUO’ AVERE UN DATORE DI LAVORO SE DEVE PAGARE LA PENSIONE E I CONTRIBUTI SENZA RICEVERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA.  UNA BUFFONATA?

Vai al testo della circolare

Vai allo speciale pensioni di Leggioggi

Ospedale S. Filippo Neri di Roma. Cambio gestione mensa.

La Vivenda non abbocca, subentra all’Innova, ma non assume i lavoratori trasferiti solo sulla carta. L’Innova, forse per vergogna, non si è nemmeno presentata alla D.T.L. il-verbale-di-accordo

Congedo straordinario legge 104 anche ai parenti di terzo grado.

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Consulta: disabili – congedo per i parenti o affini di terzo grado

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203 del 18 luglio 2013, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l’affine entro il 3° grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Regione Lazio. Prorogati gli ammortizzatori sociali in deroga

CIGS e Mobilità in deroga

Periodo dal 6 luglio al 31 dicembre 2013 – NOVITA’ CIGS e Mobilità in deroga 2013

È stato siglato l’accordo quadro regionale per l’accesso alla proroga degli ammortizzatori in deroga nella regione Lazio per il periodo a partire dal 6 luglio. L’Accordo regola l’accesso agli ammortizzatori in deroga dal 6 luglio al 31 dicembre 2013. Pubblichiamo di seguito il testo dell’accordo siglato il 4 luglio (in formato doc e in formato pdf).

Si segnala che le autorizzazioni per le domande presentate sulla base degli accordi istituzionali o aziendali per l’accesso alla CIGS o alla mobilità in deroga (prima concessione e/o proroghe) derivanti dall’Accordo quadro regionale del 4 luglio avranno durata non superiore al 30 settembre 2013.

Gli indirizzi di posta elettronica cui inviare le richieste di convocazione per gli accordi in sede istituzionale sono:

L’indirizzo cui inviare gli accordi di proroga stipulati in sede aziendale/sindacale è:
accordicigs@regione.lazio.it 

Allegati: 
– Accordo quadro regionale del 4 luglio 2013 (formato doc)
– Accordo quadro regionale del 4 luglio 2013 (formato pdf)
– Modello accordo di proroga in sede aziendale 
– Modello richiesta di convocazione dell’esame congiunto per prima concessione CIGS deroga 
– Modello richiesta di convocazione dell’esame congiunto per la mobilità in deroga

Salvaguardati. Ultimo atto.

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Min.Lavoro: pubblicato il decreto che estende la platea dei lavoratori salvaguardati

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, il Decreto  22 aprile 2013, con le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativamente all’estensione della platea dei lavoratori salvaguardati (terzo contingente).

IL DECRETO MINISTERIALE

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato, in data 5 giugno 2013, la circolare n. 19/2013 con le indicazioni della terza procedura per i lavoratori “salvaguardati”

La circolare contiene anche lo schema per la presentazione dell’istanza.

   la circolare n. 19/2013

Maternità anticipata. I chiarimenti del Ministero.

Min.Lavoro: chiarimenti sull’interdizione delle lavoratrici madri

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. 7553 del 29 aprile 2013, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina relativa all’interdizione delle lavoratrici madri, così come modificata dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.

 

 la nota prot. 7553 del 29 aprile 2013

Contratto a termine e di somministrazione. Diversi, ma sempre precari!

Corte Europea di Giustizia: regole diverse per il contratto a termine e per quello di somministrazione

 La Corte Europea di Giustizia, con sentenza dell’11 aprile 2013 – C/290/2012, ha affermato che il contratto di lavoro a tempo determinato e quello di somministrazione sono regolamentati da disposizioni diverse, sicché non è possibile applicare al secondo i principi fissati dalla Direttiva CE n. 70/1999, con particolare riferimento alla disciplina delle proroghe.

La Corte, è intervenuta su richiesta del Tribunale di Napoli, precisando che tale esclusione vale sia per il contratto commerciale tra le due imprese contraenti, che per il rapporto di lavoro tra l’Agenzia ed il lavoratore.

Il lavoro tramite Agenzia è regolamentato dalla Direttiva CE n. 104/2008 che è finalizzata alla promozione del lavoro somministrato, inteso come forma particolarmente agevole per un inserimento lavorativo.

 

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