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Licenziamenti. La Fornero allenta le regole, ma aumenta i costi.

IMPORTI DA VERSARE ALL’INPS  DAL 1 GENNAIO 2013  SULLE RISOLUZIONI DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.

 

L’INPS, con la circolare n. 44 del 22 marzo 2013, fornisce alcuni chiarimenti sui criteri impositivi e sulla misura del nuovo contributo sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato previsto dalla legge di Riforma del mercato del lavoro.

La legge introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto all’ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto; conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.

Restano escluse dall’obbligo contributivo le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:

–         dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità);

–        risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;

–         decesso del lavoratore.

Nel periodo 2013-2015, il contributo in argomento non è dovuto  nei seguenti casi:

–         licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;

–         interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Ne consegue che, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1 gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 483,80 (€1.180X41%).

Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, € 1.451,00 (€483,80 X 3).

L’Istituto ha, inoltre, precisato che:

1. il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time);

2. per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, l’importo da versare nel 2013 sarà pari a € 403,16;

3. nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a  tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40%.

4. nel computo dell’anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, c. 5 del D.lgs, 151/2001;

5. la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.

6. il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.

Ai fini della individuazione del momento impositivo, l’Istituto – d’intesa con il Ministero del Lavoro – ha ritenuto che l’obbligo contributivo debba essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es. per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo – ex art. 2, comma 31 della legge 92/2012 – deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013).

Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in parola, deve essere valorizzato, nell’elemento , di , di , il nuovo  codice causale “M400” avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012” e, nell’elemento , l’importo da pagare.   In sede di prima applicazione della norma, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodo di paga da “gennaio a marzo 2013”, il versamento del contributo ex articolo 2, c. 31 della legge 92/2012 potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare [9].   Per il versamento di dette somme a titolo di arretrati, dovrà essere valorizzata, nell’elemento di di ,  la nuova causale “M401”  avente il significato di” Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012, nell’elemento il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nell’elemento  l’importo da pagare.

In sede di prima applicazione della norma, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodo di paga da “gennaio a marzo 2013”, il versamento del contributo ex articolo 2, c. 31 della legge 92/2012 potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Contribuzione ASpI – altri casi:

Apprendistato: contributo 1,31%+0,30% per gli apprendisti, compresi quelli per cui opera – secondo i criteri illustrati nella circolare n. 128/2012 – lo sgravio contributivo introdotto dalla legge n. 183/2011. La medesima contribuzione (1,61%) risulta dovuta, da “gennaio 2013”, con riferimento agli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione ex art. 7, c. 9 del D,lgs n. 167/2011.

Per i rapporti di apprendistato instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, invece, il carico contributivo datoriale rimane fissato in misura pari al 10%, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione.

 Lavoratori somministrati: Per i dipendenti somministrati, il contributo ordinario ASpI resta determinato in misura pari a 1,31% e non comprende l’ulteriore percentuale (0,30%) di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978.

Lavoratori a tempo determinato: contributo addizionale (1,40%) operano le riduzioni contributive previste dall’ordinamento per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato agevolate (es. contratti di inserimento ex D.Lgs. 276/2003, stipulati entro il 31 dicembre 2012; assunzioni di over 50 disoccupati da oltre dodici mesi o di donne, introdotte dall’articolo 4, commi 8 e 11 della legge 92/2012). Infine, il medesimo contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità.

La Circolare n. 44 del 22-03-2013

Lavoratori agricoli. Pubblicazione elenchi on-line con valore di notifica!

A partire dal 31 marzo, e per tutti i quindici giorni consecutivi, gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli utili per l’anno 2012 saranno pubblicati con valore di notifica sul sito dell’Inps, www.inps.it, con accesso libero e senza utilizzo di PIN (vedi circolare n. 43 del 21 marzo 2012). Entro i venti giorni successivi alla pubblicazione, gli elenchi saranno trasmessi ai competenti Centri per l’Impiego. Per tutto il periodo di pubblicità sarà possibile accedere agli elenchi direttamente dalla home page del sito, dove è presente un apposito collegamento – “Pubblicazione elenchi lavoratori agricoli” – all’interno dello spazio “Informazioni in evidenza”.
Infatti, a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 98/2011 convertito con la Legge n. 111/2011, tali elenchi non saranno più affissi all’Albo Pretorio dei Comuni.
La pubblicazione online avrà valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.
Gli elenchi saranno consultabili per singola Provincia e singolo Comune, ognuno sarà accompagnato da un frontespizio riportante l’anno di validità, il numero dei lavoratori, i riferimenti normativi e procedurali a base delle iscrizioni, l’organo e i termini per gli eventuali ricorsi amministrativi. Anche gli elenchi trimestrali delle variazioni, che saranno effettuate successivamente alla pubblicazione degli elenchi annuali 2012, saranno pubblicati esclusivamente sul sito dell’INPS con valore di notifica e, pertanto, gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione riguardo alle variazioni effettuate.

La Circolare n. 43 del 21-03-2012

Salvaguardati. Definito il terzo decreto, mentre l’Inps fornisce nuovi chiarimenti.

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Min.Lavoro: lavoratori “salvaguardati” – Definito il terzo decreto che interesserà 10.130 lavoratori

 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il terzo decreto in favore dei lavoratori salvaguardati, ai quali verrà applicata la precedente normativa in materia di requisiti e decorrenze del trattamento pensionistico.
Il decreto, come peraltro previsto dalla norma della Legge di stabilità, è stato inviato alla Camera dei Deputati e al Senato per l’esame da parte delle competenti commissioni parlamentari.
Il decreto prevede la salvaguardia per un numero complessivo di 10.130 lavoratori, che si aggiungono alle platee di lavoratori già individuati dai precedenti due decreti.

Nel frattempo l”INPS, con la circolare n. 3890 del 5 marzo 2013, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla posizione dei c.d. salvaguardati (65.000), con particolare riguardo ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria, nonché ai lavoratori cessati per accordi individuali precisando che, per questi ultimi, le certificazioni di salvaguardia relative ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2011 devono essere definite senza tener conto delle eventuali rioccupazioni a tempo determinato intervenute entro il 24 luglio 2012.

Messaggio Inps numero 3890 del 05-03-2013

 

Roma. Asili nido, iscrizioni tramite CAF

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Le iscrizioni ai nidi comunali sono aperte dal 12 marzo al 12 aprile. A partire da quest’anno si può inviare on-line la domanda anche attraverso i CAAF che forniranno assistenza nella compilazione.

I nidi comunali accolgono bambine e bambini residenti nel territorio di Roma Capitale, appartenenti a nuclei familiari con almeno un genitore/tutore/affidatario residente nel territorio.

Si possono iscrivere le bambine e i bambini nati dal 1° gennaio 2011 e quelli la cui nascita avverrà entro il 31 maggio 2013.

È possibile richiedere l’iscrizione, oltre che ai nidi comunali, anche ai nidi comunali gestiti da privati in concessione, alle strutture educative private accreditate e convenzionate con Roma Capitale e agli Spazi Be.Bi., servizi cui possono accedere i bambini che hanno un’età compresa tra i 18 e i 36 mesi e presso i quali è prevista una permanenza giornaliera di 5 ore che non contempla la consumazione del pasto.

All’atto di presentazione della domanda di iscrizione per il nido sarà, inoltre, possibile esprimere l’opzione per la frequenza alla Sezione Ponte della scuola dell’infanzia.

Nella domanda possono essere indicati, in ordine decrescente di preferenza, massimo sei nidi tra quelli presenti nel Municipio prescelto.

Tutti i requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del bando con le sole eccezioni rappresentate dal nascituro, la cui nascita deve avvenire entro il termine del 31 maggio 2013, e dai cambi di residenza o di domicilio in corso di perfezionamento.

Per la frequenza al nido la quota contributiva richiesta varia a seconda del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE) e della fascia oraria prescelta per la fruizione del servizio.

Decorso il termine di presentazione delle domande di iscrizione, ogni Municipio formulerà una prima graduatoria provvisoria per l’assegnazione dei posti disponibili.

Nel termine di dieci giorni sarà possibile presentare ricorso avverso tale graduatoria, che verrà esaminato entro i successivi dieci giorni.

Le graduatorie definitive saranno pubblicate il 6 giugno nelle diverse sedi e sui siti internet municipali.

Il 18 giugno, a pena di esclusione dalla graduatoria stessa, l’utente è tenuto ad accettare formalmente il posto assegnato, con contestuale consegna di copia della ricevuta di versamento della prima quota contributiva.

Al fine di assicurare il più efficace incontro tra domanda e offerta del servizio e per agevolare l’accesso ai posti eventualmente ancora disponibili all’inizio dell’anno educativo, nel mese di ottobre è previsto anche un bando aggiuntivo, volto ad offrire agli utenti rimasti in lista d’attesa a seguito di partecipazione al bando principale gli eventuali posti ancora disponibili presso le strutture prive di lista d’attesa e non indicate in sede di domanda.

È possibile, previo accordo con il Funzionario dei Servizi Educativi, visitare le strutture educative prescelte e avere tutte le informazioni relative al funzionamento e alle modalità d’inserimento.

 MODELLO DI DOMANDA

ELENCO STRUTTURE

Soci lavoratori cooperative. La sospensione deve essere regolamentata.

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Sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori

 

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 1 del 24 gennaio 2013, ha risposto ad un quesito dell’Associazione Generale Cooperative italiane, della Confcooperative e della Legacoop, in merito alla possibilità che il regolamento interno, approvato dall’assemblea di una cooperativa ex art. 6, L. n. 142/2001, contempli l’istituto della sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori.

 

 La risposta in sintesi:

 

“…il regolamento interno può quindi modificare esclusivamente aspetti di carattere normativo contemplati dalla contrattazione collettiva nazionale di settore quali, ad esempio, l’allungamento del periodo di prova, nonché introdurre ulteriori istituti normativi che non risultano disciplinati dal medesimo contratto collettivo, garantendo il rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento nei confronti dei soci lavoratori (cfr. Cass. sent. n. 22816/2009).

Nello specifico, in caso di riduzione dell’attività lavorativa per cause di forza maggiore o di circostanze oggettive, ovvero nelle ipotesi di crisi determinate da difficoltà temporanee della cooperativa, il regolamento interno potrebbe prevedere l’istituto della sospensione del rapporto di lavoro e, dunque, della sospensione delle reciproche obbligazioni contrattuali, scongiurando in tal modo il rischio di eventuali licenziamenti.
Questa possibilità trova, peraltro, rispondenza nel dettato normativo laddove all’art. 1, comma 2 lett. d), L. n. 142/2001 si stabilisce che i soci lavoratori “mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa”.
In conformità ai suddetti principi di trasparenza e parità di trattamento, si ritiene comunque necessario che le cause legittimanti la sospensione temporanea dell’attività, per le quali non è presentata richiesta di ammortizzatori sociali, siano specificatamente individuate dal regolamento interno e di volta in volta deliberate dal consiglio di amministrazione della cooperativa o comunque da chi abbia titolo secondo statuto.
Unitamente alle previsioni di cui sopra, risulta di fondamentale importanza che nell’ambito del regolamento interno siano declinate inequivoche condizioni che consentano, nel periodo di sospensione concordata delle reciproche prestazioni, un equilibrato utilizzo di tutta la forza lavoro della cooperativa, mediante specifica individuazione di criteri oggettivi di turnazione/rotazione del personale.”.

 L’ INTERPELLO N. 1-2013

Buoni lavoro. Il Ministero allarga le maglie.

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota n. 3439 del 18 febbraio 2013, con la quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’utilizzo dei voucher nei rapporti di lavoro occasionale accessorio, così come previsto dagli artt. 70 e ss. del Decreto legislativo n. 276/2003, come modificati dalla Riforma del Lavoro (legge n. 92/2012).

In pratica, il ministero ha inteso limitare la disposizione che obbligava l’utilizzo del voucher nei 30 giorni decorrenti il loro acquisto, al momento in cui verrà implementata la procedura telematica prevista per il rilascio dei voucher da parte dell’Inps. Nelle more della procedura informatizzata non viene previsto un limite temporale all’utilizzo dei voucher acquistati, fermo restando le limitazioni di carattere economico.

Inoltre, è stato precisato che il minimo previsto come importo-orario del voucher non va applicato al settore agricolo, ma dovrà far riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata va individuato esclusivamente dalla contrattazione collettiva di riferimento.

LA NOTA MINISTERIALE N. 3439 del 18-2-13

CO.CO.PRO. E LAVORO OCCASIONALE.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato,  la circolare n. 7 del 20 febbraio 2013, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla utilizzabilità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (co.co.pro.) in particolari ambiti: quello delle ONG/ONLUS, quello delle organizzazioni socio assistenziali e quello relativo all’attività di promoter.

Con particolare riferimento alla attività di promoter la Direzione evidenzia le difficoltà di inquadramento nell’ambito di un genuino contratto di collaborazione a progetto.

LA CIRCOLARE N. 7-2013

CAUSE DI SERVIZIO

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Normativa e modulistica su: CauseDiServizio

Padre lavoratore e congedi dei dipendenti nel settore privato.

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Min.Lavoro: pubblicato il DM per il congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre lavoratore

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013, il Decreto 22 dicembre 2012 con l’introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo.

 Riportiamo una sintesi:

L’art. 4, commi 24 e 25, della legge n. 92/2012 fissa due principi, peraltro sperimentali, attesa la loro valenza limitata, al momento, al 31 dicembre 2015: con il primo si stabilisce che il padre lavoratore dipendente (qualunque sia la tipologia contrattuale di riferimento) ha “l’obbligo” di astenersi dal lavoro per un giorno (in soluzione unica e non ad ore) entro i primi cinque mesi dalla nascita del bambino. Sempre nello stesso periodo, il genitore può astenersi dal lavoro per altri due giorni (anche questi in soluzione unica secondo l’indirizzo contenuto nel DM 22 dicembre 2012), anche continuativi, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante, con un’indennità a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione che sostituisce nelle due giornate, quella dovuta alla madre. Lo stretto dettato letterale parla di “nascita del bambino” ma il Decreto Ministeriale attuativo comprende anche le altre ipotesi assimilate, ugualmente tutelate dalla legge come l’affido e l’adozione, secondo un indirizzo già espresso dalla Corte Costituzionale, particolarmente attenta a queste problematiche, in altre pronunce.

Il datore di lavoro deve essere informato per iscritto dei giorni di assenza con un preavviso di almeno quindici giorni e, fatti salvi i c.d. “casi di forza maggiore”, non sembra che possa rinvenirsi in capo al datore un potere di negazione, in quanto la cura del bambino e la condivisione dei compiti in un momento molto delicato della vita del bambino hanno una importanza primaria. Il secondo principio riguarda la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo per maternità, per gli undici mesi successivi ed in alternativa al congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, lettera a) del D.L.vo n. 151/2001 (si tratta del periodo continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi), la corresponsione di voucher (c’è il riferimento all’art. 72 del D.L.vo n. 276/2003), da richiedere al datore di lavoro per l’acquisto di servizi di “baby-sitting” o, in alternativa, per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Il Decreto Ministeriale, finanziato con 78 milioni di euro per ogni anno compreso tra il 2013 ed il 2015 prevede una duplice ipotesi legata al pagamento diretto dei voucher per la baby-sitter pari a 300 euro netti per sei mesi (in alternativa al congedo parentale, con accredito veloce da parte dell’Istituto, attraverso i propri sistemi telematici), mentre nel caso della fruizione di servizi sociali (es. nido) sarà l’INPS a provvedere direttamente al pagamento della quota prevista alla struttura interessata. A fronte della scarsità delle risorse (“i contributi economici saranno erogati fino a concorrenza”), dovrà necessariamente essere effettuata una graduatoria nazionale tra tutte le donne richiedenti che terrà conto dell’indicatore Isee: a parità, verrà considerato come discriminante l’ordine di presentazione delle istanze. Non potranno rientrare nel beneficio le donne che già sono esentate dal pagamento delle rette per gli asili nido per motivi reddituali e quelle che godono del contributo previsto dal Fondo per le politiche attive, mentre per le lavoratrici a tempo parziale il contributo sarà “pro – quota e per quelle iscritte alla gestione separata (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995), perché, ad esempio, sono collaboratrici a progetto, fino ad un massimo di tre mesi.

 IL DECRETO MINISTERIALE 22-12-12

 La nuova normativa non si applica ai dipendenti pubblici, come chiarito dal  Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. DFP n. 8629 del 20 febbraio 2013, ha fornito un parere al Comune di Reggio Emilia in merito al congedo obbligatorio ed al congedo facoltativo del padre lavoratore, oltre che del voucher alla madre lavoratrice, previsti dalla Riforma del Mercato del Lavoro (art. 4, comma 24, Legge n. 92/20012).

 uno stralcio della nota ministeriale

 “….la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che, come disposto dall’art. 1, commi 7 e 8, della citata Legge n. 92/2012, tale applicazione è subordinata all’approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel d.lgs. n. 165 del 2001 e nei CCNL di comparto.”

LA NOTA 8629 del 20-2- 2013

 

 

Dal 2013 finisce l’iscrizione nelle liste di mobilità (Legge 236/1993).

 

L’Inps,  per quanto riguarda la mancata proroga, per il 2013, dell’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità, ha emesso  le conseguenti disposizioni.

 Stralcio della Circolare n. 13/2013

4. Disposizioni in favore dell’occupazione.

4.1. Mancata proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.

Per l’anno 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità.

Manca anche la copertura degli oneri per il finanziamento delle relative misure incentivanti; ne consegue che, per l’anno 2013, non sarà possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991.

Al riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni.

Non essendo possibile l’iscrizione nelle liste per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 01.01.2013, consegue che, per eventuali iscrizioni – comunque avvenute – gli incentivi non possono essere riconosciuti.

 In relazione agli altri aspetti connessi alla mancata proroga della norma è stato richiesto parere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; si fa pertanto riserva di successive indicazioni.

Rimangono in vigore l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento collettivo e gli incentivi  previsti per la loro assunzione dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 223/1991, secondo quanto già illustrato con la circolare 137/2012.

  4.2 Altre disposizioni non prorogate.

 Non sono state, altresì, prorogate nel 2013, le seguenti misure:

– benefici in favore del reimpiego di soggetti disoccupati che versano in particolari situazioni – originariamente introdotti dall’articolo 2, commi 134, 135 e 151 dalla legge finanziaria 2010;

– incentivi per favorire l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga.

 Inoltre, con riferimento agli interventi finalizzati al mantenimento del personale in azienda e alla ripresa dell’attività produttiva, non è stata confermata la possibilità – per l’impresa di appartenenza – di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento.

 4.3 Incentivi per l’assunzione di over 50 e donne che si trovano in particolari condizioni

 Dal primo gennaio 2013 è entrato in vigore[3] un nuovo incentivo per l’assunzione di ultra cinquantenni  disoccupati da almeno dodici mesi e di donne di qualunque età che si trovano in condizioni particolari; le misure agevolate verranno illustrate con apposita circolare, dopo gli opportuni chiarimenti e le necessarie determinazioni del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cfr. articolo 4, commi 8 – 11, legge 92/2012). 

Non sarà, quindi, possibile, nel vigente anno, fare ricorso alle misure descritte.

 La Circolare Inps n. 13 del 28-01-2013

Detrazioni irpef familiari all’estero. Le precisazioni Inps

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INPS: applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia a soggetti residenti all’estero prorogata all’anno 2013

 L’INPS, con il messaggio n. 2698 del 12 febbraio 2013, informa che ai soggetti non residenti in Italia, le detrazioni per carichi di famiglia (di cui all’art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e succ. mod.) spettano anche per l’anno 2013, a condizione che:

– gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di euro 2.840,51 (di cui al suddetto articolo 12, comma 3), compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;

– di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Messaggio numero 2698 del 12-02-2013

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