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Salvaguardati: entro il 21 maggio le nuove istanze.

Min.Lavoro: la circolare sui Lavoratori “Salvaguardati”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sul proprio sito internet, la circolare n. 6 del 25 gennaio 2013, contenente le istruzioni operative per le Direzioni territoriali del lavoro corredata dal modello di istanza che dovrà essere presentata dal lavoratore che rientri nella sotto indicata categoria:  

  • lettera d), c. 1, art. 2 del decreto interministeriale 8 ottobre 2012, lavoratore che ha risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011:

– in ragione  accordo individuale sottoscritto anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa;

– in applicazione di accordo  collettivo di incentivo all’esodo  stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.

Le istanze potranno essere trasmesse, direttamente dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex lege n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (per esempio: DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it) o all’indirizzo di posta elettronica dedicata (per esempio: DTLRm.salvaguardati@lavoro.gov.it) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.

La Circolare n, 6-2013

Art. 18. I primi effetti della legge Fornero.

Tribunale di Milano: licenziamenti per giusta causa e alternative applicabili

 Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 22 gennaio 2013, ha applicato le modifiche intervenute all’articolo 18 (dello Statuto dei Lavoratori) con la Riforma del lavoro (legge n. 92/2012), in merito alle possibili alternative in caso di verifica sulla legittimità del licenziamento. Nel caso specifico, si è trattato di rimodulare un licenziamento disciplinare affetto da vizio formale e procedurale.

Il licenziamento per giusta causa in questione era viziato (a detta del giudice), principalmente, dalla genericità della contestazione che non ha previsto una precisazione in merito al momento della commissione dei fatti contestati (violazione dell’articolo 7 della Legge n. 300/1970). In base a ciò, il Tribunale di Milano ha stabilito unicamente il risarcimento, al lavoratore, di un’indennità compresa tra 6 e 12 mensilità (in considerazione della durata del rapporto di lavoro e delle dimensioni aziendali), ritenendo, comunque, legittimo il licenziamento comminato.

 

Pensioni di invalidità. L’Inps ci ripensa

L'INPS, con il messaggio n. 717 del 14 gennaio 2013, revoca la circolare n. 149 del 28 dicembre 2012 ritenendo che, sia nella liquidazione dell’assegno ordinario mensile di invalidità civile parziale, sia per la pensione di inabilità civile, si continuerà a far riferimento al reddito personale dell’invalido.

L’INPS, con il messaggio n. 717 del 14 gennaio 2013, revoca la circolare n. 149 del 28 dicembre 2012 ritenendo che, sia nella liquidazione dell’assegno ordinario mensile di invalidità civile parziale, sia per la pensione di inabilità civile, si continuerà a far riferimento al reddito personale dell’invalido.

 Messaggio numero 717 del 14-01-2013

Congedo per assistenza coniuge convivente di soggetto con handicap. Chiarimenti

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 43 del 21 dicembre 2012, ha risposto ad un quesito dell’ANCI, in merito alla portata applicativa dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 concernente il congedo del coniuge convivente per l’assistenza al soggetto portatore di handicap.

In particolare, l’istante chiede precisazioni in ordine alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui sopra, nella parte in cui contempla le ipotesi di “mancanza, decesso, o (…) presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente”, quali causali che legittimano la richiesta di fruizione del congedo in esame da parte di soggetti diversi dal coniuge stesso.

  La risposta in sintesi:

 “…Si può, pertanto, affermare che la legge consente l’ampliamento della platea dei familiari legittimati a fruire del congedo di cui all’art. 42, comma 5, solo in presenza di una delle situazioni individuate dal medesimo decreto, comprovate da idonea documentazione medica. Ciò in quanto si ritiene che i soggetti affetti da tali patologie non siano in grado di prestare un’adeguata assistenza alla persona in condizioni di handicap grave (cfr. circ. 1/2012, par. 3; circ. 28/2012, par. 1.1. citate).

In base a quanto sopra è possibile dunque sostenere che il diritto a fruire dei congedi in questione possa essere goduto da un soggetto diverso dal precedente “titolare” solo in ragione delle ipotesi tassativamente indicate dal Legislatore, fra le quali rientra quella legata alla presenza di “patologie invalidanti”. In tal senso, pertanto, l’età avanzata del titolare del diritto non costituisce un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte di altri soggetti titolati.

Tale orientamento è del resto confermato dalla circostanza secondo cui, laddove il Legislatore ha inteso individuare il requisito anagrafico quale elemento utile al riconoscimento del
diritto alla fruizione di permessi per assistere disabili, lo ha fatto espressamente.
In tal senso è possibile richiamare l’art. 33 della L. n.104/1992 – da ultimo modificato dall’art. 24, L. n. 183/2010 – che assegna il diritto a fruire dei 3 giorni di permesso mensile in primo luogo al “lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado”, per individuare solo in un secondo momento il terzo grado di parentela qualora, tra l’altro, “i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età (…)”.”.

L’INTERPELLO N. 43-2012

 

Risoluzione consensuale e diritto all’indennità di disoccupazione

 

L’INPS, con il messaggio n. 20830 del 18 dicembre 2012, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ritiene che l’ipotesi della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, conclusa in sede conciliativa con una risoluzione consensuale configuri un’ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, dando così titolo all’accesso alla tutela del reddito corrispondente.

Pertanto, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato per risoluzione consensuale intervenuta in sede conciliativa mediante la nuova procedura, così come modificata dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) attivata dal 18 luglio 2012, è possibile procedere, in presenza dei necessari requisiti assicurativi e contributivi, all’erogazione  dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, fino agli eventi di cessazione verificati entro il 31 dicembre 2012. 

 

Patronati. Cambia la normativa

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Min.Lavoro: nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 10 del 6 marzo 2013, con la quale vengono forniti chiarimenti in ordine alla nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

La circolare, al fine di assicurare migliori condizioni generali di erogazione e un più uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, definisce, i nuovi requisiti per la costituzione di un istituto di patronato.

 LA CIRCOLARE N. 10-2013

ASpI. L’inps fornisce le prime indicazioni

DAL PRIMO GENNAIO 2013 PARTE LA NUOVA INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE (ASpI e mini–AspI).

 

L’INPS, con la circolare n. 142 del 18 dicembre 2012, fornisce le istruzioni circa le nuove discipline, previste dall’articolo 2 della Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro), conosciute come: Indennità di disoccupazione ASpI e mini–ASpI.

Le due nuove prestazioni sono destinate a sostituire a tutti gli effetti le attuali prestazioni di:

 – disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali;

– disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti;

– disoccupazione speciale edile; mobilità.

 In particolare, la circolare tratta:

 1 – Premessa e quadro normativo

2 – Disciplina della nuova indennità di disoccupazione (ASpI)

2.1 – Destinatari

2.2 – Requisiti

2.3 – Contribuzione utile ed individuazione del biennio per il diritto

2.4 – Base di calcolo e misura

2.5 – Durata della prestazione

2.6 – Presentazione della domanda

2.7 – Decorrenza della prestazione

2.8 – Nuova attività lavorativa in corso di prestazione

2.8.a – Nuovo contratto di lavoro subordinato

2.8.b – Lavoro accessorio

2.8.c – Lavoro autonomo

2.9 –  Decadenza dall’ indennità

2.10 –       Anticipazione dell’indennità

2.11 – Trattamento degli eventi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuti prima del 2013          

3 – Disciplina indennità di disoccupazione mini-ASpI

3.1 – Requisiti

3.2 – Durata della prestazione

3.3 – Sospensione della prestazione

4 – Definizione del trattamento da porre in pagamento     

5 – Revoca giudiziale delle prestazioni

6 – Prestazioni accessorie  

7 – Ricorsi

8 – Regime fiscale

9 – Istituti in vigore

La Circolare Inps n. 142 del 18-12-2012

Assunzioni dei licenziati da piccole aziende. Ridotti gli incentivi.

 

 Quando si dice che bisogna stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro!

E’ la strana teoria della  Fornero

Dopo aver cancellato, dal 1 gennaio 2013  i benefici contributivi per l’assunzione dela lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati dalle piccole aziende, Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali concede un “contentino”. Infatti  comunica che, in attuazione dell’impegno a suo tempo assunto in considerazione della mancata proroga, in via legislativa, dell’apposito intervento di incentivazione all’assunzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (GMO), ha varato un decreto che prevede specifici premi per l’assunzione di tali lavoratori. In particolare, il decreto dispone l’attribuzione di un incentivo, in forma capitaria (cifra fissa mensile, riproporzionata per le assunzioni a tempo parziale), per i datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumano a tempo indeterminato o determinato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, per GMO connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
L’importo dell’incentivo è pari a 190 euro mensili per un periodo di 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato. Il medesimo importo è corrisposto per un massimo di 6 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.
L’ammissione al beneficio è gestita dall’Inps con procedura informatizzata e automatica, fino a capienza delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro.
Con il provvedimento i lavoratori destinatari dell’incentivo non rischiano più di essere «spiazzati» nelle assunzioni rispetto ai lavoratori che possono essere iscritti nelle liste di mobilità, perché licenziati, con procedimento collettivo, da imprese con più di quindici dipendenti.

 Incentivi alle assunzioni dopo la riforma Fornero

Colf e Badanti. La nuova tabella paga

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