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Albano Laziale (Roma). Quando la politica interferisce nel lavoro.

Albano Laziale (Roma). Quando la politica interferisce nel lavoro.

 La nuova Amministrazione come la vecchia: se vuoi lavorare cambia partito.

 Questo capita alle 18 assistenti di scuola bus, non riassunte all’inizio dell’anno scolastico nonostante i numerosi anni di servizio.

 L’Amministrazione comunale di sinistra,  da un paio di mesi  subentrata a quella di destra,  si è dichiarata dapprima estranea alla decsione della ditta affidataria del servizio, salvo poi scoprire che tre colleghe erano state riassunte su pressione dei nuovi amministratori, che avevano sponsorizzato anche i neo assunti.

La protesta delle escluse  è esplosa  il 9 settembre, a soli 4 giorni dalla ripresa dell’attività, con l’occupazione degli uffici comunali. Nella tarda mattinata, le assistenti, insieme alla Flaica Regionale, sono state ricevute dal Sindaco che si è impegnato a risolvere il problema intervenendo sulla ditta per  il rispetto della legalità e della morale.

Lavoro notturno e straordinario, possibile la tassazione agevolata.

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Agenzia Entrate: retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro notturno e straordinario

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010, risponde ad quesito in materia di tassazione agevolata prevista dall’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 93/2008 (convertito dalla legge n. 126/2008) alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 59/E del 22 ottobre 2008.

In particolare, in relazione al lavoro organizzato in base ad un orario su turni, se nell’ipotesi di lavoro notturno il beneficio del regime speciale di detassazione sia applicabile all’intero compenso percepito (composto dalla retribuzione ordinaria più la maggiorazione) o solo alla maggiorazione ed, inoltre, se l’agevolazione sia applicabile solo nell’ipotesi in cui l’organizzazione del lavoro a turni sia adottata per la prima volta dall’impresa, oppure anche nel caso in cui l’impresa adotti un nuovo schema di turnazione che incrementi il numero dei dipendenti rispetto al precedente modello organizzativo.

 

Risoluzione n.83E del 17 agosto 2010

MODULO PER UNICO INTEGRATIVO

MODULO PER RIMBORSO 2009

MODULO PER RIMBORSO 2008

INPS – Comunicazioni dei dati reddituali per le prestazioni legate al reddito. Cambia l’anno di riferimento.

La legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ha introdotto alcune modifiche in materia di comunicazione dei dati reddituali per le prestazioni collegate al reddito. Con il messaggio n. 21172 del 12 agosto 2010 l’Inps fornisce le prime istruzioni per la trasmissione dei dati da parte dei titolari di tali prestazioni.

Messaggio numero 21172 del 12-08-2010

Agevolazioni fiscali per la disabilità.

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato la GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI  per i disabili aggiornata al mese di giugno 2010.

Ammortizzatori sociali. Lavoro e integrazione salariale sono compatibili.

Cambiando il precedente orientamento – con la circolare n. 107 diffusa ieri – l’INPS ammette che lo svolgimento di una attività lavorativa durante il periodo di cassa integrazione non è, di per sè, assolutamente incompatibile con il diritto all’erogazione dell’indennità di c.i.g.

L’INPS apre alla possibilità di cumulare, parzialmente o totalmente il trattamento di cassa integrazione guadagni con i compensi relativi ad una attività di lavoro subordinato o autonomo intrapresa dal lavoratore “cassa-integrato”.

Cambiando il precedente orientamento, con la circolare n.107 del 5 agosto 2010 l’Istituto previdenziale ammette che lo svolgimento di una attività lavorativa durante il periodo di cassa integrazione non è, di per sé, assolutamente incompatibile con il diritto all’erogazione dell’indennità di c.i.g.

Vi sono casi in cui la compatibilità è totale. E’ il caso di una prestazione di lavoro accessorio di tipo occasionale, quando i voucher percepiti non superano i 3.000 euro annui, al netto della trattenuta previdenziale. In questo caso, il lavoratore non è nemmeno obbligato a dare la comunicazione preventiva all’Istituto dell’attività che intende svolgere.

La comunicazione rimane, invece, obbligatoria, in tutti gli altri casi, anche se vi potrebbe essere la possibilità di cumulo, totale o parziale.

Il cumulo è totale quando la nuova attività è prestata con modalità che sarebbe state compatibili anche con il rapporto di lavoro sospeso, come in caso di partime, orizzontale o verticale. In questo caso, inoltre, l’integrazione salariale è rapportata all’orario ridotto nel rapporto di lavoro che ha dato luogo all’integrazione stessa. Nulla vieta, quindi, che nelle ore o nei periodi che sarebbero stati comunque a disposizione del lavoratore, egli intrattenga un altro rapporto di lavoro della stessa natura.

A dire il vero, l’INPS va oltre e precisa che la totale compatibilità potrebbe verificarsi anche tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed uno a tempo parziale, come può accadere nella realtà lavorativa, a condizione però che le prestazioni siano cumulativamente svolte nel rispetto dell’orario massimo settimanale , concetto questo che richiederebbe ben altro approfondimento.

Quando, invece, vi sia una sovrapposizione fra l’orario di lavoro che avrebbe dovuto svolgersi se l’attività non fosse stata sospesa, e quello della nuova attività svolta dal lavoratore in cassa integrazione, si verifica l’incompatibilità, parziale, che si traduce, con una minore erogazione da parte dell’INPS.

Questo criterio vale anche in caso di stipula di un contratto a termine. Se la retribuzione percepita è inferiore all’importo del trattamento di c.i.g., il lavoratore avrà diritto alla differenza.

L’incompatibilità è, invece, totale, qualora il lavoratore stipuli un nuovo contratto di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, in sostituzione di quello che dava titolo all’integrazione. Se il lavoratore intraprende, invece, una nuova attività di lavoro autonomo, non rileva che il rapporto di lavoro sospeso fosse a tempo pieno o parziale. Spetta al lavoratore interessato dimostrare l’effettivo guadagno che l’attività ha prodotto nell’arco temporale interessato dalla sospensione del rapporto di lavoro subordinato. Se non è possibile documentare preventivamente quanto sarà il guadagno ed in che periodo sarà distribuito, l’erogazione delle integrazioni verrà sospeso a partire dalla presentazione della comunicazione preventiva, che il lavoratore deve obbligatoriamente rendere. Solo a seguito della prova documentale del reddito percepito e del riferimento temporale, l’INPS provvederà ad erogare l’eventuale differenza , rispetto all’integrazione salariale che sarebbe spettata.

Al lavoro autonomo sono parificate le somme percepite a seguito di incarichi pubblici elettivi o di servizio onorario con la pubblica amministrazione. I periodi di lavoro influiscono anche sull’accredito figurativo dei periodi di cassa integrazione guadagni, ogni qualvolta detti periodi si sovrappongono l’INPS terrà conto della contribuzione obbligatoria relativa alla nuova attività prestata, anche se versata in una gestione previdenziale diversa.

INPS – Circolare n. 107 del 5-08-2010

INPS: la legislazione applicabile ai lavoratori nell’Unione europea, nello Spazio economico europeo

L’INPS, con la circolare n. 105 del 3 agosto 2010, trasmette la  Guida pratica pubblicata dalla Commissione europea che ha l’obiettivo di fornire, in particolare alle istituzioni, ai datori di lavoro e ai lavoratori migranti, uno strumento ulteriore che aiuti a stabilire la legislazione da applicare in presenza di attività svolte in più Stati membri.

Circolare numero 105 del 03-08-2010 – Allegato n 1 – GUIDA

Circolare numero 82 del 01-07-2010    Circolare numero 83 del 01-07-2010

Circolare numero 99 del 21-07-2010

Disoccupazione ordinaria. I chiarimenti dell’Inps

Per il 2010 anche gli accrediti contributivi dei co.co.co.

valgono ai fini dell’indennità di  disoccupazione ordinaria.

Chiarimenti Inps sull’indennità disoccupazione ordinaria

Contratti: rinnovato il CCNL del settore agricolo cooperative

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E’ stato rinnovato il Contratto Collettivo del settore agricolo cooperative. La durata è triennale (2010-2012) e l’incremento, a regime, è di 75 euro (al V livello), suddiviso in 3 tranches: 1° luglio 2010 – 1° gennaio 2011 e 1° luglio 2012.

Inoltre, è prevista “una tantum“, a copertura dei primi 6 mesi del 2010, di 140 euro riparametrati.

CCNL COOP. AGRICOLE 3 AGOSTO 2010

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