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Provincia di Roma. Censimento case ATER.

Inquilini

Censimento 2010 degli assegnatari in regime di locazione semplice.

Dal 1 settembre 2010, gli assegnatari riceveranno un plico contenente un modulo precompilato con il quale effettuare la dihiarazione, un opuscolo informativo per la corretta compilazione dello stesso ed una busta preaffrancata.

Nelle nostre sedi è stato istituito un servizio di assistenza gratuita per lo svolgimento della procedura.

Documenti necessari:

– Copia della comunicazione di invito al censimento;

– Documento di riconoscimento dell’occupante o del dichiarante, se delegato per iscritto dall’occupante medesimo;

– Codici fiscali di tutti i componenti del nucleo abitativo;

– eventuale certificato di invalidità superiore al 66%;

– certificazione dei redditi 2009 per la compilazione della dichiararazione ISE;

– eventuale certificazione dello stato di disoccupazione;

– eventuale visura catastale in caso di proprietari di beni immobili.

Ricordiamo che la mancata presentazione del modulo di censimento comporta la decadenza dell’assegnazione dell’alloggio e l’applicazione del canone massimo.

Cooperative della pesca – firmato il CCNL

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In data 28 luglio 2010 è stato siglato il contratto collettivo per gli imbarcati delle cooperative di pesca. Si tratta di un risultato “storico” in quanto dopo 18 anni la cooperazione nella pesca ha nuovamente un proprio contratto collettivo nazionale di lavoro.
I punti salienti dell’intesa possono essere così sintetizzati:

 1) CONDIZIONALITÀ: la norma di condizionalità richiesta dal sindacato come condicio sine qua non per la stipula del contratto (soppressione dell’art. 3, comma 2-bis della legge 142/01) esplicherà i suoi effetti solo a partire dal 1 aprile 2011. Ciò consente, quindi, la piena e completa applicazione del contratto da subito per tutte le categorie di lavoratori previste, ivi compresi i soci lavoratori della piccola pesca. Di conseguenza essi potranno d’ora in poi beneficiare appieno degli ammortizzatori sociali e di tutte quelle forme di integrazione del reddito dalle quali erano finora esclusi per la mancanza di un minimo monetario di riferimento e di un contratto di riferimento.
2) CAMPO DI APPLICAZIONE: il CCNL si applica a tutti i lavoratori imbarcati, dipendenti e soci, di cooperative di pesca armatoriali, a prescindere dalla stazza lorda del natante armato. In altre parole vi rientrano tutti gli imbarcati assicurati sia ai sensi della legge 250/58 che della legge 413/84.
Inoltre il ccnl si applica anche a tutti gli imbarcati su natanti di stazza lorda inferiore a 10 tonnellate dipendenti da soci di cooperative di pesca non armatoriali (di servizio): questa è una importante conquista per il settore della piccola pesca in quanto rispecchia la rappresentatività delle centrali cooperative, che annoverano nella loro base associativa anche le cooperative non armatoriali.
 3) All’interno del campo di applicazione il presente ccnl prevede la suddivisione in categorie omogenee per redditività (cui fanno riferimento le rispettive tabelle monetarie), sulla base del sistema di pesca autorizzato e della lunghezza fuori tutto della nave, come segue:
    A. strascico, volante e draga idraulica;
    B. altri sistemi di pesca esercitati con l’utilizzo di navi aventi lunghezza fuori tutto (lft) superiore a 12 metri;
    C. altri sistemi di pesca esercitati con l’utilizzo di navi aventi lunghezza fuori tutto (lft) pari o inferiore ai 12 metri e pesca professionale in acque interne e lagunari.
4) GRADUALITÀ: L’applicazione dei minimi monetari garantiti avviene con gradualità in modo da consentire alle imprese delle diverse categorie di realizzare le condizioni economiche ed organizzative necessarie.
Tale gradualità è così individuata:
    categoria A): per questa categoria si applica da subito il 100% del minimo monetario garantito (come da tabella allegata al presente ccnl);
    categoria B): per questa categoria il percorso graduale prevede:
        1) da subito l’adozione di un minimo monetario garantito medio tra il vigente salario convenzionale di cui alla legge 250/58 e il minimo monetario garantito della categoria A);
        2) adozione del minimo monetario garantito pari a quello previsto per la categoria A) entro il primo biennio di applicazione del presente contratto (100%) con un aumento graduale che vi evidenzieremo in apposite tabelle che saranno distribuite entro la fine del 2010, in modo da consentire una più agevole applicazione del ccnl.
    categoria C): adozione, alla data di entrata in vigore del presente contratto, del minimo monetario garantito pari al salario convenzionale ai fini della legge 250/58. Il minimo monetario garantito della categoria C sarà equiparato a quello previsto per la categoria B entro la fine del primo triennio di applicazione del presente contratto con una gradualità di 1/3 (un terzo) all’anno, ed a quello previsto per la categoria A entro cinque anni dalla firma del ccnl (28 luglio 2015).
Ai fini di una semplificazione della lettura si allegano le tabelle per il primo periodo di applicazione contrattuale.
 5) Riconoscimento di un trattamento economico in caso di malattia e/o infortuni. E’ prevista un’indennità pari a 10 euro al giorno per un massimo di 180 giorni per i lavoratori di cui alla legge 250/58 e alla legge 413/84. Tale intervento si configura come un’integrazione per gli iscritti in legge 413/84. Invece per i soci lavoratori della legge 250/58 si tratta di una vera novità, non essendo previsto finora alcun intervento previdenziale in caso di malattia.
Soggetto erogatore dell’indennità sarà un’apposita cassa paritetica che potrà espletare la propria attività dal momento del superamento della norma di condizionalità.
Tale obbligo decorre dal momento della costituzione della cassa. A tal riguardo la norma deve essere coordinata con quanto previsto al punto 3 dell’articolo 21 del ccnl. Su questo aspetto ci riserviamo di fornire ulteriori indicazioni non appena si sarà pronunciato il tavolo di lavoro congiunto previsto all’articolo 56 del ccnl, tavolo finalizzato proprio alla ricerca di soluzioni a problematiche del settore e a regolare materie quali il funzionamento di organismi bilaterali.

CCNL COOPERATIVE DELLA PESCA

Danno tanatologico. Nasce una nuova categoria di danno.

RISARCIMENTO DANNI – INFORTUNIO SUL LAVORO – DANNO TANATOLOGICO – TRASMISSIBILITA’ AGLI EREDI
In caso di infortunio sul lavoro, dal quale sia derivata la morte del lavoratore a distanza temporale dal fatto anche brevissima, è risarcibile al lavoratore, ed è quindi trasmissibile jure hereditatis, il c.d. danno tanatologico o da morte immediata, il quale va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che assiste allo spegnersi della propria vita.

Sentenza n. 13672 del 4 giugno 2010

Contratti a termine. La Corte Costituzionale annulla la legge Berlusconi.

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Finalmente una buona notizia per i lavoratori precari. La Corte ha bocciato la norma che consentiva alle aziende private di evitare il reintegro deciso dal giudice pagando l’indennità risarcitoria da 2,5 a 6 mensilità.

La Corte ha chiarito anche che è illegittimo il  termine apposto al contratto per sostituire un lavoratore assente se non viene indicato il nome del sostituito.

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 214-2010

Congedo straordinario. Spetta anche per l’assistenza al disabile che lavora.

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La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 30 del 6 luglio 2010, ha risposto ad un quesito dell’ISTAT, in merito alla possibile configurabilità dell’istituto del congedo per assistenza a familiare in situazione di handicap grave durante il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa
da parte dello stesso disabile.

  La risposta in sintesi:

 “…Si ritiene pertanto, alla luce dell’attuale normativa, che il diritto alla fruizione del congedo de quo da parte del familiare non può essere escluso, a priori, nei casi in cui il disabile svolga, per il medesimo periodo, attività lavorativa.”.
                                    L’INTERPELLO N.30-2010

Coppie di Fatto. Diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Le coppie di fatto hanno diritto all’asegno per il nucleo familiare riferito ai figli naturali legalmente riconosciuti e conviventi. Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda un uomo che dalla convivenza more uxsorio ha avuto tre figli, tutti legalmente  riconosciuti, minori e conviventi con loro ed a loro carico. Tuttavia, il soggetto risultava ancora sposato  con la precedente moglie, con la quale aveva convissuto pochi mesi e dalla quale non si era legalmente separato per difficoltà economiche. L’Inps ha negato l’assegno per i tre figli minori a suo carico, nati dalla convivenza.

Secondo l’Inps l’assegno non può essere riconosciuto in quanto i tre figli non risultano immessi nel nucleo familiare sorto con il matrimonio, dato che il nucleo familiare del richiedente risulta essere ancora formalmente costituito con la moglie.

Secondo la Corte di Cassazione per “nucleo familiare” si deve intendere quello composto dai coniugi, con esclusione di quelli legalmente separati, e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni. La normativa riguarda i figli adottati e quelli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e quelli nati da un precedente matrimonio con l’altro coniuge.  Per “figlio naturale riconosciuto” si deve intendere il figlio riconosciuto dalla madre o dal padre anche se uniti in matrimonio con altra persona al tempo del concepimento. La normativa sull’assegno familiare  richiede la qualifica di figlio naturale riconosciuto e non necessariamente l’inserimento nella famiglia legittima. Il concetto di nucleo familiare perciò va al di là della famiglia configurata dal matrimonio e ricomprende anche i figli nati fuori dal matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se inseriti nella famiglia legittima. Per riscuotere la prestazione per i tre figli legalmente riconosciuti è necessario e sufficiente provare che i minori vivono a proprio carico in quanto si provvede al loro mantenimento.

Sentenza n. 14783 del 28 giugno 2010

Min.Lavoro: il collegio arbitrale (ex art. 7 Legge 300/70) non si applica ai pubblici dipendenti

La Direzione Generale delle Risorse Umane e Affari Generali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la circolare n. 28 del 2 agosto 2010, con la quale ha chiarito che la procedura di impugnazione delle sanzioni disciplinari, di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 7, della legge 300/70, non si applica ai dipendenti pubblici. Il chiarimento arriva dopo il parere (allegato) espresso al Ministero del lavoro.

circolare 28-2010   Allegato circolare 28-2010

Colleferro (Roma). Arriva la Fiege-Borruso

COLLEFERRO. Arriva la Fiege-Borruso.

 Dopo una lunga trattativa (circa un anno), è stato raggiunto l’accordo sindacale per il trasferimento della Fiege-Borruso da Bagni di Tivoli a Colleferro.

 L’azienda tedesca, che opera nel settore della  logistica e che aveva già acquisito il marchio Borruso, ha fatto un grande investimento con la costruzione di un impianto moderno e funzionale a Colleferro, che prevede il raddoppio degli attuali volumi di lavoro e  nuove assunzioni.

 La trattativa con il sindacato è stata incentrata sulla tutela del reddito dei dipendenti che giocoforza dovranno raggiungere la nuova destinazione e sulle  prospettive future che se rapportato all’impegno profuso ci rendono abbastanza fiduciosi.

Il trasferimento di un’azienda comporta sempre disagi ai lavoratori ed alle famiglie, ma è materia complessa, spesso complicata dalle dissonanze  sindacali . Questa volta, però, possiamo dire che l’impegno unitario ha prodotto un buon risultato.  

VERBALE DI ACCORDO

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