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Quattordicesima ai pensionati. In pagamento dal 1° luglio.

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Nel mese di luglio è in pagamento la somma aggiuntiva per l’anno 2010 (la cosiddetta quattordicesima), per le pensioni di basso importo.

La somma aggiuntiva viene erogata ai pensionati che hanno già compiuto i 64 anni di età e ne hanno diritto in base al reddito, ai previsti requisiti contributivi e al tipo di categoria pensionistica. L’Inps ha già inviato a ciascun pensionato interessato una lettera con l’indicazione precisa di quanto gli viene pagato. Chi non ha ricevuto la lettera dell’Inps può rivolgersi nelle nostre sedi per richiedere la prestazione.

A coloro che perfezionano il requisito dell’età dopo il 31 luglio 2010, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione.

Riportiamo il riepilogo del diritto previsto dalla  Legge n. 127/07  per  la corresponsione, una volta l’anno (nel mese di luglio, ovvero in quello successivo alla maturazione del requisito) di una somma aggiuntiva non tassata, cosiddetta “quattordicesima”.

Requisiti

  • Età pari o superiore a 64 anni
  • Reddito personale non superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo (per l’anno 2010 € 8.988,92), con esclusione dei redditi derivanti da : assegni familiari, indennità di accompagnamento, casa di abitazione, TFR e competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

L’importo della somma aggiuntiva varia in relazione all’anzianità contributiva del pensionato.

Lavoratori Dipendenti anni di contribuzione

 

Lavoratori Autonomi   anni di contribuzione Somma aggiuntiva in euro dal 2008 Limite di reddito Anno 2010 (*)
       Fino a 15

 

       Fino a 18           336      9.324,92
Oltre 15 fino a 25

 

Oltre 18 fino a 28           420      9.408,92
       Oltre 25

 

       Oltre 28           504      9.492,92

 

Per i soggetti il cui reddito annuo sia superiore al limite reddituale stabilito ed inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva, tale somma aggiuntiva è corrisposta fino alla concorrenza del predetto limite.

Per le pensioni ai superstiti, la somma aggiuntiva è calcolata con gli stessi criteri di anzianità contributiva applicando le riduzioni di reversibilità.

 (*) Importo pari a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del F.P.L.D., pari ad euro 8.988,92, incrementato della somma aggiuntiva spettante all’interessato in relazione all’anzianità contributiva.

Cumulo pensione e lavoro. Dal 1° luglio attenti alle quote.

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IL CUMULO PENSIONE REDDITO.

 Dopo le modifiche apportate dalla legge 133 del 2008, si riepilogano le compatibilità del sistema pensionistico.

 PENSIONI CON CALCOLO RETRIBUTIVO

 A partire dal 1° gennaio 2009 le pensioni che rientrano nel sistema di calcolo retributivo sono del tutto cumulabili con i redditi da lavoro. La regola vale oggi, oltre che per le pensioni di vecchiaia e per le pensioni di anzianità raggiunte con 40 anni di contribuzione, anche per quelle raggiunte con 58 anni di età e 35 di contribuzione per i lavoratori dipendenti, 59 di età e 35 di contributi, per gli autonomi. Questo fino al 30 giugno 2009. A partire dal 1° luglio si conseguirà infatti la pensione con il sistema della quote: quota 95 per i lavoratori dipendenti (cioè età minima 59 anni e 36 di contributi) e quota 96 per i lavoratori autonomi (60 anni di età e 36 di contributi).

 PENSIONI CON CALCOLO CONTRIBUTIVO

Il divieto di cumulo è stato abolito anche per le pensioni calcolate con il sistema contributivo. Sono cumulabili le pensioni raggiunte con 35 anni di contribuzione e l’età prevista per le pensioni calcolate con il sistema retributivo (v. paragrafo precedente). Sono cumulabili, inoltre, con i redditi da lavoro dipendente e autonomo le pensioni liquidate a coloro che sono in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni e a coloro che hanno un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni se uomo, 60 anni se donna.

ESCLUSIONI DALLA NUOVA DISCIPLINA

 Rimangono i limiti previsti dalla vecchia normativa per:

–          gli assegni di invalidità

–          le pensioni ai superstiti

–          le pensioni dei lavoratori socialmente utili liquidate provvisoriamente

–          gli assegni straordinari per il sostegno del reddito

–          i lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

 

ASSEGNO DI INVALIDITA’

 Per gli invalidi, la legge prevede un doppio taglio dell’assegno se il titolare continua a lavorare. La pensione si riduce del 25% se il reddito supera di quattro volte il trattamento minimo annuo Inps (nel 2009 è di € 23.826,40) e del 50% se va oltre le cinque volte (€ 29.783).

Se l’assegno ridotto resta comunque superiore al minimo Inps (€ 458,20 nel 2009) può subire un secondo taglio. Ciò dipende dal numero dei contributi sulla base dei quali è stato calcolato:

con almeno 40 anni di contributi non c’è alcuna trattenuta aggiuntiva, perché in questo caso l’assegno è  Interamente cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, come previsto per le pensioni di vecchiaia e di anzianità;

con meno di 40 anni di contributi scatta la seconda trattenuta che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo. Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il minimo Inps (€ 458,20 nel 2009). Nel secondo caso invece è pari al 30% della quota eccedente il minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

In caso di trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia si applica la relativa disciplina del cumulo.

 PENSIONI AI SUPERSTITI

 Le pensioni ai superstiti non subiscono alcuna riduzione se il titolare ha un reddito inferiore a tre volte il trattamento minimo annuo Inps (€ 17.869,80). Vengono ridotte, invece, del 25% se il reddito è superiore. La riduzione sale al 40% se il reddito è superiore a quattro volte il trattamento minimo Inps (€ 23.826,40) e al 50% se il reddito è superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps (€ 29.783,01).

Stranieri con permesso di soggiorno annuale. Diritto all’assegno di invalidità.

Lo ha stabilito la Core Costituzionale con la sentenza n. 187 del 26 maggio 2010.

“E’ costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, primo comma della Costituzione, in quanto contrastante con l’art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nella parte in cui subordina  al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mesnile di invalidità.

LA SENTENZA N. 187-2010

Collocamento obbligatorio.

Criteri per la formazione della graduatoria del collocamento  mirato.

CRITERI GRADUATORIA LT L.68-99

Trattamento di trasferta e computo delle ore di viaggio

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 15 del 2 aprile 2010, ha risposto ad un quesito dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), in merito alla possibilità di considerare quale orario di lavoro le ore di viaggio per trasferte e per conoscere l’eventuale trattamento economico delle stesse alla luce della vigente legislazione in materia.

  La risposta in sintesi:

 “…Pertanto il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede di lavoro durante la trasferta non costituisce esplicazione dell’attività lavorativa ed il disagio che deriva al lavoratore è assorbito dall’indennità di trasferta.
D’altro canto la giurisprudenza, seppure con riferimento alla nozione di orario di lavoro effettivo dettata dal R.D. n. 692/1923, ha negato costantemente che il tempo di viaggio in occasione della trasferta possa rientrare nell’esplicazione dell’attività lavorativa (si vedano in tal senso le sentenze della Cassazione n. 1202 del 3 febbraio 2000; n. 5359 del 10 aprile 2001; n. 1555 del 3 febbraio 2003 e del Consiglio di Stato n. 8522 del 24 dicembre 2003) evidenziando che il disagio psico-fisico e materiale del lavoratore viene compensato dall’indennità di trasferta.
Più recentemente, con la sentenza n. 5701 del 22 marzo 2004, la Cassazione ha affermato che “il tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (con sommatoria al normale orario di lavoro), allorché sia funzionale rispetto alla prestazione. Tale requisito sussiste quando il dipendente, obbligato a presentarsi alla sede dell’impresa, sia inviato, di volta in volta, in varie località per svolgere la prestazione lavorativa”.
Tuttavia, sempre nella stessa sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell’esplicazione dell’attività lavorativa vera e propria, non facendo parte dell’orario di lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro”.
Le decisioni giurisprudenziali citate confermano quanto già disposto dal dettato legislativo ovvero che, in caso di trasferta, le relative ore di viaggio non possono essere computate nell’orario di lavoro e il trattamento economico che ne deriva non può che essere di natura indennitaria, nei limiti di quanto disposto dall’art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

Si ricorda comunque che proprio l’art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003 consente alla contrattazione collettiva una differente disciplina delle trasferte che stabilisca in quali casi il tempo di viaggio possa essere considerato come servizio a tutti gli effetti in quanto modalità di espletamento delle prestazioni lavorative (v. ad es. art. 44, comma 1 lett. f, CCNL del 16 maggio 2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999).
L’eventuale deroga effettuata in sede di contrattazione collettiva, d’altra parte, risulta in linea con la nozione di orario di lavoro, nel quale è logico ricomprendere tutto quanto svolto dal lavoratore nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni nel periodo in cui si trova al lavoro e a disposizione del datore di lavoro.
A parere della scrivente, inoltre, sembra opportuno valutare le eventuali deroghe anche alla luce di quanto disposto dalla Cassazione con la sentenza n. 5701 del 22 marzo 2004 da ultimo citata, nella quale l’evidente apertura nel considerare le ore di viaggio quale esplicazione dell’attività lavorativa risiede nella funzionalità del tempo impiegato per il viaggio rispetto alla prestazione).”.

 Interpello n. 15 del 2 aprile 2010

Sciopero generale del 25 giugno. Notevole adesione.

Notevole adesione delle lavoratrici e dei lavoratori alle mobilitazioni e allo sciopero generale di 24 ore indetto dalla Cub.  

Grande adesione allo sciopero generale di 24 ore per il privato e il pubblico impiego indetto dalla Confederazione Unitaria di Base e da altre organizzazioni di base, con decine di migliaia di lavoratori, studenti e pensionati in corteo a Milano, al presidio di Roma a Palazzo Chigi, ai cortei di Firenze, Palermo e delle altre città.

 Tra le proposte della CUB, tassazione dei grandi patrimoni, riduzione delle spese militari, la lotta senza quartiere all’evasione fiscale garantire il lavoro ai giovani e perché nessuno il lavoro lo perda e riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario e il diritto al reddito per tutti.

 Una consistente a adesione allo sciopero e alle manifestazioni da parte dei lavoratori di tutte le categorie, sia del privato che del pubblico, con un forte abbassamento dell’età media dei partecipanti a sostegno di obiettivi  mirati a far pagare al crisi ai ricchi, per il diritto al lavoro, al reddito e ai diritti sociali in alternativa a una manovra economica che mette le mani nelle tasche di lavoratori e pensionati.

 Inoltre, il sindacato di base rivendica la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti precari, la continuità del reddito percepito per cassaintegrati e precari, e la tutela dei diritti sociali, come sanità, pensioni, casa, studio, ambiente, e la lotta agli omicidi sul lavoro.

 Gli obiettivi rivendicativi alla base dello sciopero indetto dalla Cub si differenziano notevolmente da quelli della Cgil che sembra più orientata alla distribuzione più equa dei sacrifici (sic) con l’obiettivo prioritario di rientrare in gioco nei rapporto con governo e padronato più che di sostenere una effettiva alternativa di politica economica a quella governativa perché non continuino a pagare lavoratori, precari e pensionati.

 Milano 25-6-2010

Lavoro stagionale migranti. Nuove disposizioni.

Min.Lavoro: modificata la procedura per il rilascio dei nulla osta stagionali

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha pubblicato la circolare congiunta prot. 0003965 del 18 giugno 2010, al fine di contrastare possibili episodi di lavoro “in nero” in materia di rilascio di nulla osta per lavoro stagionale.

In pratica, i ministeri hanno provveduto a modificare la procedura di ingresso, sinora attuata, in materia di rilascio del nulla osta per lavoratori extracomunitari “chiamati” con i flussi di ingresso stagionali.

Le principali novità:

  • nell’ambito dell’istruttoria delle domande, le competenti Direzioni provinciali del lavoro dovranno accertare la sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio del nulla osta non hanno provveduto all’assunzione dei lavoratori extracomunicati, ed in base a questo valutare eventuali pareri negativi per le aziende;
  • il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno;
  • il datore di lavoro entro 48 ore dalla sottoscrizione del contratto, da parte del lavoratore, dovrà effettuare la comunicazione obbligatoria ai fini dell’assunzione;
  • al momento della presentazione allo Sportello Unico, qualora il datore di lavoro non intenda più procedere all’assunzione del lavoratore stagionale (purché con motivata giustificazione), sarà consentito il subentro da parte di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto inizialmente richiesto;
  • la richiesta di revoca dei nulla osta già concessi potrà essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate

                                  LA CIRCOLARE CONGIUNTA

Roma. Mensa Ospedale Pertini. A quando il cambio di appalto?

Clamoroso. Un solo contratto e due aziende che dichiarano la titolarità del servizio.

Riunione interlocutoria alla D.P.L. di Roma

IL VEBALE DELL’INCONTRO

25 Giugno – Sciopero generale.

Il sindacalismo di base protesta contro la manovra economica del Governo e chiede di:

Tassare i grandi patrimoni, abolire le spese militari, recuperare i 120 miliardi di tasse evase.

Garantire il diritto al lavoro dei giovani e impedire i licenziamenti riducendo gli orari di lavoro a parità di salario.

Garantire la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti precari, la continuità del reddito percepito per cassaintegrati e precari, i diritti sociali (sanità, pensioni, casa, studio, ambiente, sicurezza sul lavoro).

prendi il  MANIFESTO

Part-time verticale e trattamento pensionistico. La Corte di Giustizia Europea rileva la discriminazione.

La Corte Europea di Giustizia, con sentenza C-395/08 e C-396/08, ha affermato che la disciplina italiana sul trattamento pensionistico prevista per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico è sfavorita rispetto a quelle concernenti gli altri lavoratori. Secondo la Corte, il principio di non discriminazione scaturente dalla Direttiva n. 97/81, che l’Italia ha fatto propria con il D.L.vo n. 61/2000 fa sì che l’anzianità contributiva necessaria per l’individuazione della data relativa al diritto della pensione debba essere calcolata, per chi è a tempo parziale, come se avesse lavorato a tempo pieno. Da ciò discende che debbano essere prese in considerazione, in via integrale, anche periodi di non lavoro.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 10-06-10

Decreto Legislativo n. 61-2000

Direttiva Comunitaria 15 dicembre 1997 n. 97-81

Ciampino (Roma). A.S.P. Spa – Trattative in corso.

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L’Azienda speciale di Ciampino si divide. Il servizio di igiene ambientale viene affidata all’Ambiente S.p.a ed alla gestione diretta dell’A.S.P.  resano le mense, gli asili nido e le farmacie comunali.

Peraltro, il contratto di servizio con gli asili nido scade il 30 giugno 2010 e viene messo in gara ad evidenza pubblica.

Dopo l’incontro avuto in azienda il 27 maggio, abbiamo chiesto all’Amministrazione comunale di concordare  norme di garanzie da inserire nel capitolato al fine di salvaguardare la qualità del servizio ed i diritti dei lavoratori.

L’incontro è fissato il 14 giugno alle ore 11.

Riportiamo il   VERBALE DI INCONTRO  del 27 maggio avuto in azienda.

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