I contratti
Trattamento fine rapporto. Nuove disposizioni per l’accesso al fondo di garanzia.
A causa del verificarsi di alcune difficoltà operative riguardani il funzionamento del Fondo di garanzia per il TFR, dovute prevalentemente ad una carenza di coordinamento tra la Legge 29 maggio 1982, n.297 istitutiva del fondo stesso ed il nuovo diritto fallimentare dai decreti legislativi 9 gennaio 2006, n.5 e 12 settembre 2007, n.169 l’Inps, con la circolare n. 32 del 4 marzo 2010 modifica le precedenti disposizioni impartite con la circolare n. 94 del 2008.
Co.co.pro. Cambiano i criteri per la “disoccupazione”
L’art. 2 , comma 130, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, modifica i criteri per l’attribuzione ai Collaboratori a progetto dell’Indennità forfettaria a fronte della perdita del posto di lavoro.
L’importo diventa il 30% del reddito percepito nel 2009, con un massimo di 4.000 euro.
I collaboratori, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps, che maturano il diritto nel 2010, debbono possedere i seguenti requisiti.
– operare in regime di monocommittenza;
– aver conseguito nel 2009 un reddito tra 5.000 e 20.000 euro;
– aver accreditato almeno tre mensilità nel 2009 ed una nel 2010;
– risultare senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi al momento della domanda.
Pensionati. La dichiarazione dei redditi 2010 sostituisce il RED
Modificati gli adempimenti fiscali relativi al 2009
A tutti i pensionati è stato inviato il “modello red” per la necessaria verifica della situazione reddituale, ma dovranno riconsegnare il modello soltanto coloro che non abbiano redditi dichiarati al Fisco, in quanto le dichiarazioni rese all’Agenzia delle entrate saranno automaticamente acquisite dall’Inps in via telematica.
Modalità semplificate di dichiarazione sono previste nel caso in cui la situazione reddituale del 2009 del soggetto non sia variata rispetto all’anno precedente.
I pensionati in possesso del PIN potranno rendere la dichiarazione collegandosi via internet allo sportello virtuale “Servizi al cittadino” di www.inps.it.
Si potrà consegnare la dichiarazione reddituale sia presso le sedi dell’Inps sia presso i Caf e gli altri soggetti abilitati-
Lavoratrici agricole –Indennità per congedo parentale.
La Corte di Cassazione ha precisato che l’indennità di maternità per astensione facoltativa compete alle lavoratrici agricole non solo ove, nell’anno precedente, abbiano svolto cinquantuno giornate lavorative, ma anche nell’ipotesi in cui, pur non avendo lavorato nell’anno precedente, abbiano fruito del congedo di maternità per astensione obbligatoria dal lavoro.
Part-time e clausole elastiche
Con sentenza n. 1721 del 23 gennaio 2009, la Cassazione ha affermato che le clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere a comando la prestazione lavorativa dedotta in un contratto part-time, sono illegittime se le parti concordano per un orario giornaliero inferiore a quello ordinario, di tale orario deve essere determinata la collocazione nell’arco della giornata; se l’attività debba svolgersi solo in alcuni giorni della settimana o del mese, anche la distribuzione di tali giornate lavorative va previamente stabilita.
Soci di cooperative. Spetta la disoccupazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 289 del 10 gennaio 2008, afferma: “Le società cooperative sono tenute a versare i contributi per l’assicurazione, per l’invalidità permanente, per la vecchiaia, ed anche nelle situazioni di disoccupazione involontaria, nei riguardi di tutti i soci lavoratori, sia in caso di esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro instaurato tra la società ed il socio, sia nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa sia conforme alle previsioni dei patti sociali, e sia svolta in corrispondenza con le finalità istituzionali della società, a prescindere dal fatto che i soci vengono inpiegati per lavori assunti direttamente dalla società ovvero per conto terzi”.
Apprendisti licenziati. Spettano gli ammortizzatori in deroga.
L’INPS, con la circolare n. 43 del 29 marzo 2010, fornisce le istruzioni per la gestione delle domande di ammortizzatori sociali in deroga presentate ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera c) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 da lavoratori in possesso della qualifica di apprendista in caso di licenziamento.