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Congedo straordinario e sospensione dal lavoro

 

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 70 del 12 ottobre 2009, ha risposto ad un quesito della Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS, in merito alla possibilità per il lavoratore di fruire del congedo straordinario previsto dall’art 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001, in un periodo di sospensione totale dell’attività lavorativa. Inoltre, l’istante chiede quale sia la retribuzione di riferimento per calcolare l’indennità prevista dalla medesima normativa nei casi di congedo straordinario usufruito in presenza delle seguenti ipotesi:
1) sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali (CIG ad orario ridotto);
2) sospensione totale dell’attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali;
3) periodi di riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione a seguito di stipulazione di contratti di solidarietà ex art. 1, L. n. 863/1984;
4) periodi di riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione sulla base di contratti di solidarietà stipulati ex art. 5, comma 5, della L. n. 236/1993.

 

 La risposta in sintesi:

 

“… Dal contenuto delle disposizioni di legge indicate si evince che lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del richiedente il congedo costituisce presupposto indefettibile per ottenerne la fruizione. Va infatti rilevato che la sospensione totale del rapporto di lavoro – come nel caso di CIG a zero ore – consente già di adempiere alle funzioni di cura e assistenza in questione.
In altri termini – ed in risposta al quesito sub 2 – in costanza di sospensione totale del rapporto di lavoro, non risulta possibile avanzare la richiesta di congedo, che appare invece ammissibile nell’ipotesi in cui la relativa domanda sia stata presentata prima che l’azienda abbia disposto il collocamento del personale dipendente in CIG a zero ore.
Pertanto la presentazione della domanda di congedo prima di un periodo di CIG, sia ridotta che a zero ore, consente al lavoratore di fruire del congedo straordinario con conseguente erogazione dell’indennità prevista dall’art 42 comma 5. Il lavoratore non sarà interessato dalla sospensione dell’attività lavorativa o dalla riduzione di orario per CIG e non percepirà il contributo integrativo previsto per la CIG.
Con riferimento al parametro retributivo utile sulla base del quale calcolare la misura dell’indennità prevista dall’art 42 cit., si ritiene di dover fare riferimento al principio, secondo cui l’indennità dell’art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001 deve essere parametrata sulla retribuzione corrisposta in funzione della effettiva prestazione lavorativa, così come del resto avviene anche nelle ipotesi di prestazione part-time (v. INPS circ. n. 64/2001).
Nel caso di presentazione della domanda durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali (ipotesi sub 1), il lavoratore continua a percepire il trattamento di integrazione salariale per le ore di CIG, unitamente all’indennità per il congedo straordinario ex art. 42, comma 5. Per quanto sopra premesso, si ritiene che la relativa indennità debba essere calcolata con riferimento all’ultima retribuzione percepita “al netto” del trattamento integrativo.
Analogamente, per quanto concerne la modalità di calcolo della indennità qualora l’azienda sottoscriva un contratto di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro ai sensi dell’art 1 della Legge n. 863/1984 o ai sensi dell’art. 5, comma 5, della Legge n. 236/1993 (ipotesi sub 3 e 4), si ritiene che l’indennità stessa vada parametrata all’ultima retribuzione percepita, eventualmente decurtata del contributo statale qualora già erogato.”.
 
Interpello

Rimborso iva sulla tassa dei rifiuti

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latina ambienteTIA, ricorsi per chiedere alla Latina Ambiente la restituzione dell’IVA

 Il  24 luglio scorso è stata depositata la sentenza della Corte costituzionale n. 238 che ha dichiarato le caratteristiche strutturali e funzionali della TIA (volgarmente chiamata tassa rifiuti) disciplinata dall’art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 1997 del tutto identiche ad un “tributo”.

La sua caratteristica che la rende non inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni), conservando la qualifica di tributo propria di quest’ultima; quindi altro significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all’ambito di applicazione dell’IVA.

 Tra l’altro in questi giorni una sezione della Commissione Tributaria provinciale di Latina ha accolto un ricorso avverso alla Latina Ambiente con il quale si chiede la disapplicazione della TIA in quanto istituita in base ad una delibera illegittima.

 Il soggetto gestore della TIA nel capoluogo, la Latina Ambiente evita di fornire precise risposte  in merito  all’IVA da rimborsare e rimanda  tutto a decisioni nazionali che tardano  ad arrivare, per prendere tempo, considerate le  probabili difficoltà economiche che incontrerebbe.

 E’ quindi necessario che i cittadini di Latina assumano l’iniziativa e chiedano la restituzione dell’Iva dall’anno 2006 in poi.

modulo rimborso iva           Il messaggero

Victoria Palace Hotel

P18-09-09_09.52[2]Continua la lotta dei lavoratori contro la chiusura dello storico albergo di Latina. Ieri nuovo tentativo di “sloggio” ancora respinto dai lavoratori.

ARTICOLO LATINA OGGI

Lavoro intermittente

 

 

 

“… In altri termini il cd. “causalone” previsto dall’art. 1 del D.L.vo n. 368/2001 e proprio dei contratti a termine, risulta inappropriato nel caso del lavoro intermittente in quanto quest’ultimo è connotato dalla modulazione flessibile della prestazione, impossibile da predeterminare a priori.

Pertanto, in risposta ai quesiti avanzati, si rappresenta che, in virtù di quanto sopra detto, in caso di riassunzione dello stesso lavoratore con contratto di lavoro intermittente, pur se svolto a tempo determinato, non sarà necessario il rispetto del periodo minimo previsto dall’art. 5, comma 3, del D.L.vo n. 368/2001.
Anche nel caso di contratto di lavoro intermittente a tempo determinato e successivo contratto a termine a tempo pieno o a tempo parziale, non si ravvedono motivi perché tra gli stessi si debba rispettare il termine in questione. In tal senso si ritiene del tutto coerente con la ratio sottesa agli istituti del contratto intermittente e del contratto a tempo determinato la stipulazione di entrambi pur senza soluzione di continuità nelle ipotesi in cui il datore di lavoro, in base alle proprie esigenze, dovrà non più assumere in via discontinua ma per un periodo determinato in base ad esigenze di carattere “tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro”.”.

Interpello

Appalto e sub appalto legittimo

“..Da quanto sopra argomentato deriva che il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente ovvero dell’appaltatore da parte dei dipendenti del subappaltatore non costituisce di per sè elemento decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di appalto non genuino, attesa la necessità di verificare tutte le circostanze concrete dell’appalto e segnatamente la natura e le caratteristiche dell’opera o del servizio dedotti nel contratto di modo che, nel caso concreto, potrà ritenersi compatibile con un appalto genuino anche un’ipotesi in cui i mezzi materiali siano forniti dal soggetto che riceve il servizio, purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all’appaltatore e purché attraverso la fornitura di tali mezzi non sia invertito il rischio di impresa, che deve in ogni caso gravare sull’appaltatore stesso.”.


 INTERPELLO N. 77-09

Indennità di maternità e cessazione del rapporto

Con sentenza n. 21121 del 2 ottobre 2009, la Cassazione ha affermato che la lavoratrice madre ha diritto all’indennità di maternità anche qualora l’astensione obbligatoria dal lavoro abbia avuto inizio decorsi i 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Per cui, la lavoratrice avrà diritto all’indennità di maternità per tutto il periodo previsto per l’astensionne dal lavoro in sostituzione dell’indennità di disoccupazione.

Maternità – tempi di vita e di lavoro

newsCon interpello n. 68 del 31 luglio 2009, Il ministero del Lavoro risponde ad un’istanza in merito alla corretta interpretazione della normativa a sostegno della paternità e maternità per la cura dei figli e, in particolare, sulla sussistenza del diritto delle lavoratrici ad usufruire di particolari forme di flessibilità dell’orario di lavoro. Il Ministero ritiene che nell’ordinamento vigente sia tendenzialmente riconosciuto, a carico del datore di lavoro, l’obbligo di valutare la possibilità, scondo canoni di correttezza e buona fede, di assegnare i dipendenti a turni di lavoro compatibili con le loro qualificate e comprovate esigenze familiari, specie quando la determinazione di un particolare orario di lavoro non comporti per l’azienda apprezzabili difficoltà organizzative.

INTERPELLO N. 68-2009

Amianto conferenza nazionale

Si terrà a Torino il 6, 7 ed 8 novembre la seconda conferenza nazionale

AMIANTO E GIUSTIZIA”

                                                        PROGRAMMA

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