Con sentenza n. 1721 del 23 gennaio 2009, la Cassazione ha affermato che le clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere a comando la prestazione lavorativa dedotta in un contratto part-time, sono illegittime se le parti concordano per un orario giornaliero inferiore a quello ordinario, di tale orario deve essere determinata la collocazione nell’arco della giornata; se l’attività debba svolgersi solo in alcuni giorni della settimana o del mese, anche la distribuzione di tali giornate lavorative va previamente stabilita.