Pensioni, come averle in anticipo senza riforma e non diventare esodati.
Il Ministero del Lavoro spiega come uscire dal lavoro entro 4 anni in anticipo anche con la legge Fornero
Non c’è bisogno di attendere la riforma delle pensioni per ritirarsi dal lavoro con diversi anni di anticipo: lo si può fare anche sotto il regime della legge Fornero, purché si rispettino specifici criteri. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro, con la circolare 24/2013, con tutte le indicazioni per uscire anticipatamente dal posto di lavoro e tutto ciò senza rischiare di ritrovarsi esodati.
Davvero è possibile una simile exit strategy anche in presenza di una norma granitica come quella varata con il decreto salva Italia di fine 2011, che ha previsto l’innalzamento in blocco dell’età pensionabile a 65 anni, causando i disastri ben noti sul fronte degli esodati e allontanando l’addio all’attività lavorativa di milioni di dipendenti e autonomi di lunghissima data? Sembra proprio di sì, ma, come si diceva, a patto che si rispettino precise condizioni.
Innanzitutto, spiega la circolare, l’anticipo dovrà essere preso in accordo con il datore di lavoro, che si tratti di un’azienda o anche di uno studio professionale. Ciò, però, non sarà sufficiente per maturare i requisiti di uscita precedente al minimo dei criteri per accedere al sistema previdenziale. Infatti, altre condizioni enunciate dal documento del Ministero del Lavoro indicano come anticipo limite i quattro anni, in primo luogo; dopodiché, un altro tassello a favore sarebbe quello di poter contare su un accordo sindacale, e,infine, che sia proprio il datore di lavoro in prima persona a farsi carico dell’erogazione delle mensilità fino al raggiungimento dell’età minima per legge.
L’ammontare dell’assegno, beninteso, finirà per essere equivalente a quello percepito dal sistema Inps, ma peserà sulle spalle del datore di lavoro per il periodo di uscita anticipata.
Va chiarito, inoltre, che le aziende destinatarie di questa previsione normativa restano quelle oltre i 15 dipendenti, dove sia stato concluso almeno uno dei tre accordi sindacali che aprono le porte al provvedimento in questione.
Nel primo caso, si tratta di accordo sindacale aziendale, cioè quando, a fronte di un numero di personale in esubero, il datore abbia deciso di firmare l’accordo con le rappresentanze sindacali. Secondo caso in cui l’uscita in anticipo è consentita, è quello della mobilità post patto sindacale, sostanzialmente attivando una sorta di periodo ponte tra mobilità e pensione, senza obbligo di versare ticket di licenziamento. Da ultimo,la norma contempla anche accordi specifici per i quadri dirigenziali, firmato dal sindacato che ha siglato il ccnl della categoria.
IL MINISTERO NON SPIEGA, PERO’, QUALE INTERESSE PUO’ AVERE UN DATORE DI LAVORO SE DEVE PAGARE LA PENSIONE E I CONTRIBUTI SENZA RICEVERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA. UNA BUFFONATA?