Riproporzionamento permessi Legge n. 104/1992
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 24 del 1° agosto 2012, ha risposto ad un quesito di Federambiente (Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale), in merito alla problematica concernente le modalità di fruizione del diritto ai tre giorni mensili di permesso ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992. In particolare, l’istante chiede:
– se sia legittimo un eventuale riproporzionamento del diritto in questione, in base alla prestazione lavorativa effettivamente svolta, qualora il dipendente fruitore dei suddetti permessi abbia legittimamente beneficiato di altre tipologie di permessi o congedi a lui spettanti (quali permesso sindacale, maternità facoltativa, maternità obbligatoria, malattia, congedo straordinario invalidi ecc.) e si sia, pertanto, assentato dal lavoro nell’arco del mese di riferimento;
– se il dipendente che inoltri istanza di permesso ex L. n. 104/1990 per la prima volta nel corso del mese (ad es. il giorno 19) abbia diritto ad un riproporzionamento del diritto in questione ovvero lo stesso debba essere fruito in misura intera.
La risposta in sintesi:
“… Ne consegue che il principio espresso dall’INPS con circ. 128/2003 – richiamata dall’istante – secondo cui viene concesso un giorno di permesso ogni dieci giorni di assistenza continuativa e, per periodi inferiori a dieci giorni, non si ha diritto a nessuna giornata, non sembra trovare applicazione nell’ipotesi prospettata.
Viceversa, nella diversa ipotesi in cui il dipendente presenti istanza ex L. n. 104/1992 per la prima volta nel corso del mese (ad esempio nel giorno 19), appare evidentemente possibile operare un riproporzionamento del numero dei giorni mensili di permesso spettanti, in base ai criteri indicati dall’Istituto.”.