Quattordicesima ai pensionati. In pagamento dal 1° luglio.

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Nel mese di luglio è in pagamento la somma aggiuntiva per l’anno 2010 (la cosiddetta quattordicesima), per le pensioni di basso importo.

La somma aggiuntiva viene erogata ai pensionati che hanno già compiuto i 64 anni di età e ne hanno diritto in base al reddito, ai previsti requisiti contributivi e al tipo di categoria pensionistica. L’Inps ha già inviato a ciascun pensionato interessato una lettera con l’indicazione precisa di quanto gli viene pagato. Chi non ha ricevuto la lettera dell’Inps può rivolgersi nelle nostre sedi per richiedere la prestazione.

A coloro che perfezionano il requisito dell’età dopo il 31 luglio 2010, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione.

Riportiamo il riepilogo del diritto previsto dalla  Legge n. 127/07  per  la corresponsione, una volta l’anno (nel mese di luglio, ovvero in quello successivo alla maturazione del requisito) di una somma aggiuntiva non tassata, cosiddetta “quattordicesima”.

Requisiti

  • Età pari o superiore a 64 anni
  • Reddito personale non superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo (per l’anno 2010 € 8.988,92), con esclusione dei redditi derivanti da : assegni familiari, indennità di accompagnamento, casa di abitazione, TFR e competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

L’importo della somma aggiuntiva varia in relazione all’anzianità contributiva del pensionato.

Lavoratori Dipendenti anni di contribuzione

 

Lavoratori Autonomi   anni di contribuzione Somma aggiuntiva in euro dal 2008 Limite di reddito Anno 2010 (*)
       Fino a 15

 

       Fino a 18           336      9.324,92
Oltre 15 fino a 25

 

Oltre 18 fino a 28           420      9.408,92
       Oltre 25

 

       Oltre 28           504      9.492,92

 

Per i soggetti il cui reddito annuo sia superiore al limite reddituale stabilito ed inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva, tale somma aggiuntiva è corrisposta fino alla concorrenza del predetto limite.

Per le pensioni ai superstiti, la somma aggiuntiva è calcolata con gli stessi criteri di anzianità contributiva applicando le riduzioni di reversibilità.

 (*) Importo pari a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del F.P.L.D., pari ad euro 8.988,92, incrementato della somma aggiuntiva spettante all’interessato in relazione all’anzianità contributiva.